Legge regionale 08 luglio 2016, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 14/07/2016
Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2013, n. 2 (Modalitą di erogazione dei medicinali e delle preparazioni magistrali a base di cannabinoidi per finalitą terapeutiche).
Art. 5
(Termine di attuazione dell'
articolo 6 della legge regionale 2/2013
)
1.
La Giunta regionale adotta il provvedimento di cui all'
articolo 6, comma 1, della legge regionale 2/2013
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.