Legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Allegato A sostituito da art. 4, comma 5, L. R. 44/2017
2 Parole aggiunte all' Allegato A da art. 13, comma 1, lettera a), L. R. 4/2018
3 Parole aggiunte all' Allegato A da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 4/2018
4 Articolo 6 bis aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 1/2019 , a decorrere dall'1/10/2019 come disposto dal c. 1, dell'art. 10, L.R. 1/2019.
Art. 1
 (Oggetto e finalità)
1. La presente legge in attuazione delle disposizioni nazionali ed europee detta le norme in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
2. Con la presente legge si attuano le disposizioni di cui all'articolo 4, primo comma, punti 1 bis) e 9), e di cui all'articolo 5, primo comma, punti 7) e 14), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia), rispettivamente in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni, di acquedotti di interesse locale e regionale, di disciplina dei servizi pubblici di interesse regionale e assunzione di tali servizi e utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni.
3. In un'ottica di riduzione della spesa pubblica, secondo i criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, con la presente legge la Regione dà attuazione all'articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Legge finanziaria 2010), e all'articolo 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. La presente legge si pone l'obiettivo ulteriore di attuare il principio dell'unicità della gestione di cui all'articolo 149 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e della gestione integrata dei rifiuti urbani nell'Ambito territoriale ottimale ai sensi dell'articolo 200 del decreto legislativo 152/2006.
Art. 2
 (Principi)
1. In materia di risorse idriche la Regione e gli Enti locali esercitano le funzioni loro attribuite dalla presente legge in conformità alle disposizioni approvate dall'Autorità nazionale di regolazione del settore in particolare osservando il rispetto dei principi contenuti nella direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, del principio di precauzione e dei seguenti principi:
a) riconoscimento dell'acqua come bene comune e naturale e dell'accesso all'acqua come diritto umano universale, essenziale al pieno sviluppo della personalità umana e al godimento della vita;
b) riconoscimento dell'inalienabilità degli acquedotti e delle infrastrutture pubbliche ricomprese nel servizio idrico integrato regionale;
c) tutela e proprietà pubblica del patrimonio idrico, dell'ambiente naturale e dell'ecosistema;
d) rispetto della disciplina degli usi delle acque secondo criteri di solidarietà, nonché della loro razionalizzazione, allo scopo di evitare gli sprechi e di favorire il rinnovo delle risorse, di non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici;
e) pubblicità, indisponibilità e inalienabilità di tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo;
f) tutela della qualità della vita dell'uomo nell'ambito di politiche di sviluppo sostenibile e solidale, salvaguardando le aspettative delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.
Art. 3
 (Individuazione dell'Ambito territoriale ottimale)
1. Sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione, l'intero territorio regionale costituisce l'Ambito territoriale ottimale in conformità agli articoli 147 e 200 del decreto legislativo 152/2006.
2. Con esclusivo riferimento al servizio idrico integrato, i Comuni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia che alla data di entrata in vigore della presente legge sono compresi nell'Ambito territoriale ottimale interregionale di cui all'articolo 4 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36- Disposizioni in materia di risorse idriche), sono inclusi nell'Ambito territoriale ottimale regionale di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2017. Entro tale data la Regione, su richiesta dei Comuni interessati, include nell'Ambito territoriale ottimale regionale anche i Comuni limitrofi della Regione Veneto, appartenenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'Ambito territoriale ottimale interregionale. Le richieste vengono accolte previa intesa con la Regione Veneto.
Note:
1 La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo entra in vigore il 1/1/2017, come disposto dall'art. 25, c. 1, L.R. 5/2016.
Art. 4
 (Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti)
1. È costituita l'Agenzia denominata "Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti" (di seguito AUSIR), Ente di governo dell'ambito, cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, previste dal decreto legislativo 152/2006. Con riferimento esclusivo all'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato, partecipano all'AUSIR anche i Comuni della Regione Veneto individuati ai sensi dell'intesa di cui all'articolo 3, comma 2. L'AUSIR esercita le proprie funzioni per l'intero Ambito territoriale ottimale.
3. L'AUSIR ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia statutaria, organizzativa, amministrativa, contabile, tecnica e patrimoniale. Ai sensi delle norme nazionali di coordinamento della finanza pubblica l'AUSIR è un ente di nuova istituzione.
5. L'AUSIR svolge funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.
6. Per l'espletamento delle proprie funzioni e attività l'AUSIR è dotata di un'apposita struttura tecnico-operativa alle dipendenze del Direttore generale. Può, inoltre, avvalersi di uffici e servizi degli Enti locali e degli enti di diritto pubblico regionali, messi a disposizione tramite convenzione. Il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi definisce le modalità e le condizioni per la copertura della dotazione organica dell'AUSIR.
7. I costi di funzionamento dell'AUSIR sono in quota parte a carico delle tariffe del servizio idrico integrato e in quota parte a carico del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nel rispetto della normativa vigente.
7 bis. I Comuni esercitano le funzioni loro assegnate dall'articolo 11 della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare), in forma associata attraverso l'AUSIR.
Note:
1 Comma 7 bis aggiunto da art. 35, comma 1, L. R. 34/2017
2 Comma 4 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 1/2019 , a decorrere dall'1/10/2019 come disposto dal c. 1, dell'art. 10, L.R. 1/2019.
Art. 6
 (Assemblea regionale d'ambito)
5. Alle sedute dell'Assemblea possono partecipare, con funzioni consultive e senza diritto di voto, l'Assessore regionale all'ambiente e il Direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente.
7. L'Assemblea regionale d'ambito svolge le funzioni di cui all'articolo 4, comma 5, con riferimento all'intero Ambito territoriale ottimale e provvede, in particolare, per entrambi i servizi:
a) alla definizione dell'organizzazione di ciascun servizio, nonché alla scelta delle relative forme di affidamento nel rispetto della normativa nazionale ed europea di settore e previa acquisizione del parere vincolante delle Assemblee locali interessate;
b) all'approvazione e all'aggiornamento, acquisito il parere consultivo delle Assemblee locali interessate, del Piano d'ambito comprensivo della ricognizione delle infrastrutture, del programma degli interventi, del modello gestionale e organizzativo e del piano economico-finanziario;
c) all'affidamento dei servizi ai sensi dell'articolo 16 e nel rispetto della normativa nazionale ed europea di settore;
d) all'approvazione della convenzione di servizio e del relativo disciplinare, nel rispetto delle convenzioni tipo adottate, per il servizio idrico integrato, dall'Autorità nazionale di regolazione del settore e, per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, dalla Regione;
e) alla predisposizione, previo parere del Comitato utenti del servizio idrico e dei rifiuti, degli schemi di riferimento della Carta del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e della Carta del servizio idrico integrato, nonché all'espressione di un preventivo parere su ogni proposta di aggiornamento delle Carte dei servizi ai sensi dell'articolo 19, comma 3;
f) alla predisposizione e determinazione della tariffa di base del servizio idrico integrato, nell'osservanza del metodo tariffario e delle procedure di approvazione previste dalla normativa nazionale di settore;
g) alle attività di monitoraggio e di controllo sull'erogazione dei servizi, aventi a oggetto la verifica della realizzazione degli investimenti previsti dal piano finanziario, nonché del raggiungimento degli standard economici, qualitativi e tariffari fissati nel contratto di servizio e del rispetto dei diritti dell'utenza;
h) all'approvazione della dotazione organica dell'AUSIR ai sensi dell'articolo 26, comma 4;
h bis) all'approvazione delle convenzioni con gli istituti universitari della Regione aventi a oggetto attività di ricerca e di studio su politiche tariffarie e sull'applicazione dei metodi tariffari approvati dall'ARERA per la determinazione della tariffa e dei corrispettivi di entrambi i servizi;
i) alla gestione dei rapporti con le Autorità nazionali di regolazione del settore;
j) all'individuazione, previa acquisizione del parere vincolante delle Assemblee locali interessate, degli ambiti di affidamento dei servizi di dimensione almeno provinciale;
k)   ( ABROGATA )
l)   ( ABROGATA )
m) all'approvazione del Piano operativo per la crisi idropotabile di cui all'articolo 15;
n) all'approvazione della perimetrazione degli agglomerati di cui all'articolo 74, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 152/2006, nonché alla determinazione del carico generato da ciascun agglomerato in termini di abitanti equivalenti suddivisi in residenti, fluttuanti e industriali;
8. La convocazione delle sedute dell'Assemblea e i relativi ordini del giorno sono pubblicati nel sito istituzionale dell'AUSIR.
9. I provvedimenti assunti nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 7 sono pubblicati nel sito istituzionale dell'AUSIR ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 1, comma 1, L. R. 3/2017
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 19/2017
3 Parole aggiunte al comma 2 da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 19/2017
4 Parole aggiunte al comma 2 da art. 1, comma 1, lettera c), L. R. 19/2017
5 Lettera o bis) del comma 7 aggiunta da art. 35, comma 2, L. R. 34/2017
6 Lettera o ter) del comma 7 aggiunta da art. 35, comma 2, L. R. 34/2017
7 Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 1/2019 , a decorrere dall'1/10/2019 come disposto dal c. 1, dell'art. 10, L.R. 1/2019.
8 Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 1/2019 , a decorrere dall'1/10/2019 come disposto dal c. 1, dell'art. 10, L.R. 1/2019.
9 Comma 6 sostituito da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 1/2019 , a decorrere dall'1/10/2019 come disposto dal c. 1, dell'art. 10, L.R. 1/2019.
10 Lettera k) del comma 7 abrogata da art. 3, comma 1, lettera d), numero 1), L. R. 1/2019 , a decorrere dall'1/10/2019 come disposto dal c. 1, dell'art. 10, L.R. 1/2019.
11 Lettera l) del comma 7 abrogata da art. 3, comma 1, lettera d), numero 1), L. R. 1/2019 , a decorrere dall'1/10/2019 come disposto dal c. 1, dell'art. 10, L.R. 1/2019.
12 Lettera m) del comma 7 sostituita da art. 3, comma 1, lettera d), numero 2), L. R. 1/2019 , a decorrere dall'1/10/2019 come disposto dal c. 1, dell'art. 10, L.R. 1/2019.
13 Lettera n) del comma 7 sostituita da art. 3, comma 1, lettera d), numero 3), L. R. 1/2019 , a decorrere dall'1/10/2019 come disposto dal c. 1, dell'art. 10, L.R. 1/2019.
14 Lettera o ter) del comma 7 sostituita da art. 3, comma 1, lettera d), numero 4), L. R. 1/2019 , a decorrere dall'1/10/2019 come disposto dal c. 1, dell'art. 10, L.R. 1/2019.
15 Lettera h bis) del comma 7 aggiunta da art. 15, comma 1, L. R. 6/2019
16 Parole sostituite al comma 4 da art. 90, comma 1, L. R. 13/2020
17 Comma 1 sostituito da art. 132, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
18 Comma 2 sostituito da art. 132, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
19 Parole sostituite al comma 3 da art. 132, comma 1, lettera c), L. R. 6/2021
20 Comma 1 sostituito da art. 4, comma 9, lettera a), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
21 Comma 6 bis aggiunto da art. 4, comma 9, lettera b), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
22 Vedi anche quanto disposto dall'art. 4, comma 12, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
Art. 6 bis
2. Il Consiglio di amministrazione esercita le seguenti funzioni:
a) formula proposte nelle materie di competenza dell'Assemblea regionale d'ambito, di cui all'articolo 6, comma 7, lettere a), b), c), d), e), f), e o), e formula pareri all'Assemblea regionale d'ambito e alle Assemblee locali;
b) esprime parere sullo schema del bilancio di previsione;
c) esprime parere sullo schema del bilancio di esercizio;
d) approva i regolamenti interni;
e) delibera sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio;
f) esprime parere sulle spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi;
g) approva la relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano d'ambito di cui all'articolo 14 predisposta dal Direttore generale;
h) promuove attività culturali e iniziative educative volte alla corretta gestione dei rifiuti urbani, alla diffusione e all'incremento della raccolta differenziata e all'uso responsabile dell'acqua, nonché alla promozione di attività di ricerca in materia di gestione efficiente del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, dell'utilizzo sostenibile delle risorse e di efficientamento dei sistemi di gestione degli impianti;
i) esprime parere sul Piano operativo per la crisi idropotabile di cui all'articolo 15 per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea regionale d'ambito;
j) individua la perimetrazione degli agglomerati di cui all'articolo 74, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 152/2006, nonché provvede alla determinazione del carico generato da ciascun agglomerato in termini di abitanti equivalenti suddivisi in residenti, fluttuanti e industriali per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea regionale d'ambito;
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 1/2019 , a decorrere dall'1/10/2019 come disposto dal c. 1, dell'art. 10, L.R. 1/2019.
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 91, comma 1, L. R. 13/2020
3 Comma 1 sostituito da art. 4, comma 9, lettera c), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
Art. 8
 (Assemblee locali)
1. Le Assemblee locali dell'AUSIR sono organi permanenti e svolgono le funzioni di cui al presente articolo con riferimento al territorio in cui insistono.
2. Le Assemblee locali sono costituite dai Sindaci o dagli amministratori locali loro delegati dei Comuni così come individuati nell'Allegato A.
3. La composizione delle Assemblee locali può essere modificata mediante modifica dell'Allegato A con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, in conformità alle delibere di individuazione degli ambiti di affidamento dei servizi di cui all'articolo 6, comma 7, lettera j), e può prevedere composizioni differenziate per la gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.
4. Le Assemblee locali provvedono all'elezione dei loro Presidenti designati tra i Sindaci del loro territorio di riferimento. I Presidenti delle Assemblee locali hanno il compito di convocare le sedute e assicurare il regolare svolgimento dei lavori.
6. I Comuni possono costituire fra di loro Zone territoriali omogenee (di seguito ZTO), corrispondenti alle perimetrazioni previste dal Piano di riordino territoriale di cui all'articolo 4 della legge regionale 26/2014. I Sindaci dei Comuni costituenti ZTO si riuniscono in assemblea per nominare tra di loro il rappresentante della Zona nell'Assemblea locale, il quale partecipa all'Assemblea locale con una quota di partecipazione che corrisponde alla somma delle quote dei Comuni compresi nella ZTO.
8. Le Assemblee locali esprimono i pareri di cui al comma 7 entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Assemblea regionale d'ambito. Decorso inutilmente tale termine il parere si intende positivo.
9. Le sedute dell'Assemblea locale sono valide con la presenza di un numero di Sindaci che rappresenta la maggioranza delle quote di partecipazione e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza delle quote dei Sindaci presenti.
10. Nel caso in cui il parere vincolante dell'Assemblea locale sia negativo o condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, esso deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni che non costituiscono oggetto della richiesta di parere e deve indicare le modifiche da apportare al provvedimento ai fini del rilascio di un parere favorevole. L'Assemblea regionale d'ambito è tenuta a uniformarsi al parere vincolante espresso dalle Assemblee locali.
11. Nel caso in cui il parere consultivo dell'Assemblea locale sia negativo o condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, l'Assemblea regionale d'ambito, se intende approvare il provvedimento o se non intende accogliere le modifiche, approva l'atto con maggioranza degli aventi diritto e motiva lo scostamento dal parere acquisito.
12. Nell'ipotesi di ingiustificata inerzia da parte delle Assemblee locali, l'Assemblea regionale, previa diffida, si sostituisce a esse nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 7.
Note:
1 Comma 12 bis aggiunto da art. 92, comma 1, L. R. 13/2020
2 Comma 4 bis aggiunto da art. 4, comma 9, lettera d), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
Art. 10
 (Direttore generale)
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 24/2016
2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 2, comma 1, L. R. 19/2017
3 Comma 2 sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 1/2019 , a decorrere dall'1/10/2019 come disposto dal c. 1, dell'art. 10, L.R. 1/2019.
Art. 12
5. L'attività di cui al comma 4, lettera b), la cui attuazione è subordinata all'allocazione delle risorse finanziarie da disporre con successiva legge regionale, sarà delineata dagli orientamenti emanati dalla cabina di regia di cui all'articolo 23, comma 3.
7. Le risorse di cui all'articolo 5, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009), non utilizzate, sono destinate preliminarmente all'attuazione degli interventi di cui al comma 6. I criteri e le modalità di distribuzione delle risorse sono definiti con apposito regolamento della Giunta regionale da adottarsi entro il 31 dicembre 2016.
8. L'AUSIR trasmette alla Regione tutti i dati richiesti per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 9, L. R. 25/2016
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 1, L. R. 1/2019 , a decorrere dall'1/10/2019 come disposto dal c. 1, dell'art. 10, L.R. 1/2019.
3 Lettera b bis) del comma 6 aggiunta da art. 15, comma 2, L. R. 6/2019
Art. 13
 (Piani d'ambito per la gestione integrata dei servizi)
4. La ricognizione degli impianti e delle infrastrutture di cui al comma 3, lettera a), ne individua lo stato di consistenza e di funzionamento.
5. Il programma degli interventi di cui al comma 3, lettera b), commisurato all'intero periodo di gestione, indica gli interventi di nuova costruzione, di manutenzione straordinaria, nonché di adeguamento degli impianti da realizzare e i relativi tempi di attuazione, necessari al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio.
6. Il modello gestionale e organizzativo di cui al comma 3, lettera c), definisce la struttura operativa mediante la quale il gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi.
7. Il piano economico-finanziario di cui al comma 3, lettera d), articolato nello stato patrimoniale, nel conto economico e nel rendiconto finanziario, prevede l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto ed è integrato dalla previsione dei proventi da tariffa per il periodo di affidamento. Il piano garantisce il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, di efficienza e di economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.
8. Fino all'approvazione del Piano d'ambito per il servizio idrico integrato, continuano a trovare applicazione le previsioni dei Piani d'ambito vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Il Piano d'ambito per il servizio idrico integrato fa, comunque, salve le previsioni dei piani d'ambito vigenti che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano ottenuto il finanziamento del programma degli interventi da parte di istituti bancari.
9. Ai sensi dell'articolo 158 bis del decreto legislativo 152/2006 i progetti definitivi delle opere e degli interventi previsti nel Piano d'ambito per il servizio idrico integrato sono approvati dall'AUSIR che provvede alla convocazione di apposita conferenza di servizi. Tale approvazione comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici.
10. L'AUSIR costituisce autorità espropriante per la realizzazione degli interventi di cui al comma 5 e può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al gestore del servizio idrico integrato, nell'ambito della convenzione di servizio di cui all'articolo 17.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 8, comma 2, L. R. 1/2019 , a decorrere dall'1/10/2019 come disposto dal c. 1, dell'art. 10, L.R. 1/2019.
Art. 16
 (Affidamento dei servizi)
1. L'AUSIR, nel rispetto dei Piani d'ambito di cui all'articolo 13, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel rispetto della normativa nazionale ed europea di settore.
2. L'AUSIR può affidare il servizio idrico integrato e il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a società interamente pubbliche mediante affidamento diretto, purché in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house e, comunque, partecipate dagli enti locali ricadenti nell'Ambito territoriale ottimale. In tale ipotesi, l'individuazione del gestore in house deve essere motivata da una previa analisi dell'AUSIR che tenga conto dell'idoneità tecnica, economica e dimensionale del gestore affidatario.
3. Le gestioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, affidate nel rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, proseguono fino a naturale scadenza, salvo diritto di rinuncia all'affidamento del servizio da esercitare, da parte delle società affidatarie, nel rispetto delle modalità da negoziare con l'AUSIR.
4. In ogni caso, al fine di razionalizzare le partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche per il raggiungimento di obiettivi di qualità, efficienza, efficacia ed economicità e al fine di superare la frammentazione delle gestioni esistenti in attuazione del principio di unicità della gestione, la Regione, l'AUSIR e gli Enti locali favoriscono e incentivano processi di aggregazione delle gestioni esistenti nell'Ambito territoriale ottimale, nel rispetto della normativa nazionale di settore. A tal fine la Regione può individuare specifici strumenti per incentivare e favorire i processi di aggregazione.
5. Nell'ipotesi di aggregazione delle gestioni mediante operazioni societarie, comprese fusioni, acquisizioni o conferimenti, l'operatore economico succeduto al concessionario iniziale prosegue nella gestione dei servizi fino alle scadenze previste. L'AUSIR, dopo aver accertato la persistenza dei criteri qualitativi e delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, dispone il riallineamento delle scadenze delle concessioni in essere, aggiornando il termine di scadenza complessivo con l'affidamento più lungo.
Art. 20
 (Comitato utenti del servizio idrico e dei rifiuti)
2. Il Comitato utenti del servizio idrico e dei rifiuti svolge le seguenti funzioni:
a) coopera con l'AUSIR e la Regione nello svolgimento delle proprie attività;
b) cura gli interessi degli utenti con particolare riferimento e attenzione agli utenti diversamente abili, agli utenti residenti in aree rurali e isolate, agli utenti in condizioni economiche di disagio o svantaggio;
c) fornisce indicazioni ed elabora proposte alle autorità pubbliche di settore;
d) fornisce informazioni agli utenti, provvede alla loro formazione e li assiste per la cura dei loro interessi presso le competenti sedi, anche attraverso progetti concordati con l'AUSIR e/o con i gestori;
e) partecipa, con delegati, alle commissioni di conciliazione istituite con i gestori;
f) acquisisce periodicamente le valutazioni degli utenti sulla qualità dei servizi;
g) promuove iniziative per la trasparenza e la semplificazione nell'accesso ai servizi;
h) segnala all'AUSIR la presenza di eventuali clausole vessatorie nei contratti di utenza del servizio al fine di una loro abolizione o sostituzione;
i) trasmette all'AUSIR e alla Regione le informazioni statistiche sui reclami, sulle istanze, sulle segnalazioni degli utenti o dei consumatori singoli o associati in ordine all'erogazione del servizio;
j) esprime un parere sugli schemi di riferimento della Carta del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e della Carta del servizio idrico integrato e su ogni proposta di aggiornamento delle Carte dei servizi;
k) consulta periodicamente le associazioni dei consumatori e raccoglie le segnalazioni dei singoli cittadini;
l) promuove un sistema di monitoraggio permanente e istituisce una sessione annuale di verifica e dibattito tra tutti i soggetti interessati.
3. Il Comitato utenti del servizio idrico e dei rifiuti, con voto favorevole a maggioranza dei presenti, esprime il parere di cui al comma 2, lettera j), eventualmente condizionato all'accoglimento di modifiche o integrazioni, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Assemblea regionale d'ambito. Decorso infruttuosamente tale termine il parere si intende favorevole. Nel caso in cui il parere del Comitato utenti del servizio idrico e dei rifiuti sia negativo o nel caso in cui esso sia condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, l'Assemblea regionale d'ambito, se intende approvare il provvedimento o se non intende accogliere le modifiche, approva l'atto con maggioranza degli aventi diritto e motiva lo scostamento dal parere acquisito.
4. Le attività del Comitato utenti del servizio idrico e dei rifiuti di cui al comma 2 sono pubblicate nel sito istituzionale dell'AUSIR.
5. L'AUSIR mette a disposizione del Comitato utenti del servizio idrico e dei rifiuti una segreteria tecnica composta da un referente in materia di servizio idrico integrato e uno in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 3, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 22
 (Disposizioni specifiche per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)
1. Le aliquote delle prestazioni patrimoniali che le persone fisiche e giuridiche sono tenute a versare in relazione all'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sono definite, per il territorio di competenza, da ciascun Comune della Regione nel rispetto della normativa nazionale di settore, tenuto conto del metodo della tariffa puntuale e a copertura degli oneri derivanti dal piano economico-finanziario approvato dall'AUSIR ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera b).
2. Ai sensi dell'articolo 25, comma 4, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il gestore del servizio di raccolta può essere diverso da quello degli impianti di trattamento dei rifiuti, che sono comunque inclusi nella pianificazione regionale di settore. L'AUSIR individua dette fattispecie, regola i flussi verso tali impianti, stipula il relativo contratto di servizio e definisce il costo del trattamento da imputare a tariffa tenendo conto dei costi effettivi e considerando anche gli introiti.
Art. 23
 (Attivazione dell'AUSIR)
2. Con riferimento al servizio idrico integrato, previa approvazione da parte dell'AUSIR e della Consulta d'ambito del verbale di ricognizione e consegna, l'AUSIR subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi e nella titolarità dei beni mobili e immobili, nei rapporti con il personale, nei contenziosi attivi e passivi che fanno capo alle Consulte d'ambito per il servizio idrico integrato istituite ai sensi dell'articolo 4, commi 44, 45 e 46, della legge regionale 22/2010. Dall'1 gennaio 2017 le Consulte d'ambito sono poste in liquidazione. Le funzioni esercitate dalle Consulte d'ambito sono trasferite in capo all'AUSIR ad avvenuta nomina del Direttore generale ai sensi dell'articolo 10, fermo restando quanto disposto dall'articolo 25, comma 2. Il subentro nei rapporti giuridici che fanno capo all'Ente dell'Ambito territoriale ottimale interregionale di cui all'articolo 4 della legge regionale 13/2005 da parte dell'AUSIR e la conseguente liquidazione dell'Ente interregionale avvengono nel rispetto del termine di cui all'articolo 3, comma 2.
6. Per la gestione delle funzioni di tesoreria l'AUSIR può avvalersi della Tesoreria della Regione previa convenzione. Per quanto riguarda i servizi relativi alla gestione del personale e alle pubblicazioni degli atti amministrativi, inoltre, l'AUSIR può avvalersi degli uffici e delle strutture della Regione messi a disposizione tramite convenzione.
8. Per le finalità di cui al comma 7 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 4 (Servizio idrico integrato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
9. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 8 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2017 dalla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
10. A conclusione delle procedure di liquidazione di cui all'articolo 24 la Regione viene reintegrata della somma di cui al comma 7.
11. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 10, pari a 150.000 euro, affluiscono nel 2018 al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 5 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018 e sono iscritte a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 1 (Fondo di riserva) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 4, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 24/2016
2 Comma 2 sostituito da art. 4, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 24/2016
3 Parole aggiunte al comma 3 da art. 4, comma 1, lettera b), numero 3), L. R. 24/2016
4 Parole soppresse al comma 7 da art. 4, comma 1, lettera b), numero 4), L. R. 24/2016
5 Parole aggiunte al comma 4 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 19/2017
6 Parole sostituite al comma 5 da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 19/2017
7 Parole soppresse al comma 5 da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 19/2017
8 Parole sostituite al comma 5 da art. 3, comma 1, lettera d), L. R. 19/2017
9 Comma 5 bis aggiunto da art. 3, comma 1, lettera e), L. R. 19/2017
Art. 24
 (Liquidazione delle Consulte d'ambito per il servizio idrico integrato)
Note:
1 Lettera d bis) del comma 1 aggiunta da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 24/2016
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 19/2017
3 Lettera d bis) del comma 1 abrogata da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 19/2017
4 Parole sostituite al comma 2 da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 19/2017
5 Comma 2 bis aggiunto da art. 4, comma 1, lettera d), L. R. 19/2017
6 Parole aggiunte al comma 3 da art. 4, comma 1, lettera e), L. R. 19/2017
Art. 25
 (Disposizioni transitorie)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, entrano in vigore alla data indicata dall'articolo 23, comma 1.
4. Entro centottanta giorni dalla sua attivazione, l'AUSIR avvia la procedura di redazione del Piano d'ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e ne definisce, in accordo con la Regione, il cronoprogramma. Successivamente la Regione fissa tramite suo decreto i termini per l'approvazione del Piano d'ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.
5. In deroga transitoria rispetto a quanto stabilito dall'articolo 6, comma 7, lettera b), al fine di favorire l'attuazione delle procedure di approvazione, nei ventiquattro mesi successivi all'attivazione dell'AUSIR, gli eventuali aggiornamenti ai Piani d'ambito relativi al servizio idrico integrato ottengono il parere vincolante delle Assemblee locali interessate.
5 bis. Nelle more della predisposizione da parte dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti ai sensi dell'articolo 1, comma 527, lettera f), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), i costi di funzionamento dell'AUSIR derivanti dall'esercizio delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sono posti a carico dei soggetti gestori del servizio medesimo e ripartiti proporzionalmente fra gli stessi in base al numero di utenze servite.
5 ter. In caso di instaurazione di giudizio civile, penale o amministrativo di qualsiasi tipo a carico degli amministratori e del personale delle Consulte d'ambito per il servizio idrico integrato, istituite ai sensi dell'articolo 4, commi 44, 45 e 46, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), e successivamente soppresse ai sensi di quanto disposto dall'articolo 28, comma 1, lettera h), per attività svolte nell'esercizio delle funzioni d'istituto anteriormente alla chiusura delle rispettive procedure di liquidazione, l'AUSIR è autorizzata a rimborsare le spese sostenute per la difesa in giudizio, previo parere di congruità da parte dell'Ordine degli avvocati territorialmente competente, a condizione che il giudizio o una sua fase si concluda con un provvedimento che non preveda espressamente la loro responsabilità. Sono esclusi i casi in cui il giudizio o una sua fase si concluda con una sentenza o un decreto di condanna o una pronuncia equiparata, nonché qualora il procedimento sia stato definito con il patteggiamento della pena. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 151 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia).
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 4, comma 2, lettera a), L. R. 44/2017
2 Comma 3 bis aggiunto da art. 4, comma 2, lettera b), L. R. 44/2017
3 Comma 5 bis aggiunto da art. 7, comma 6, L. R. 12/2018
4 Comma 5 ter aggiunto da art. 4, comma 7, L. R. 13/2022
Art. 26
 (Trasferimento di personale all'AUSIR)
3. L'AUSIR applica al personale trasferito, con contratto di tipo subordinato di categoria non dirigenziale, i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi decentrati integrativi vigenti presso gli enti di provenienza, fino alla loro ridefinizione, con un accordo decentrato, che preveda modalità e termini per la loro omogeneizzazione.
4. Entro sei mesi dal trasferimento del personale l'Assemblea regionale d'ambito determina, su proposta del Direttore generale, la dotazione organica del personale nel rispetto dei principi di efficienza, di efficacia ed economicità e avendo a riferimento l'ottimale distribuzione di competenze per lo svolgimento delle funzioni affidate.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 1, lettera d), L. R. 24/2016
2 Parole sostituite al comma 5 da art. 4, comma 1, lettera e), L. R. 24/2016
Art. 27
 (Poteri sostitutivi)
1. La Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, sentito il soggetto inadempiente, nomina un Commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), definendone i compiti, il trattamento e la durata dell'incarico, che svolge, in via sostitutiva, le funzioni di cui all'articolo 4, comma 5, in caso di inutile decorso dei termini fissati dalla normativa nazionale in materia di approvazione dei Piani d'ambito e di avvio delle procedure di affidamento di ciascun servizio, nonché quelli indicati dall'articolo 24, comma 2.
2. Le funzioni del Commissario ad acta cessano decorsi trenta giorni dal compimento degli atti in via sostitutiva. Gli oneri conseguenti all'assunzione dei provvedimenti sostitutivi di cui al comma 1 sono posti a carico del bilancio del soggetto inadempiente.
3. Ai sensi dell'articolo 152, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche qualora l'AUSIR non intervenga o ritardi nell'intervenire in caso di inadempimento da parte del gestore agli obblighi derivanti dalla legge o dalla convenzione, che compromettano la risorsa o l'ambiente o non consentano il raggiungimento dei livelli minimi di servizio.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 19/2017
Art. 28
 (Abrogazioni)
1.
A decorrere dall'1 gennaio 2017 sono abrogate le seguenti norme:

b)
l'articolo 2 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 24 (Soppressione dell'Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici, modifiche alla legge regionale 9/2014 concernente il Garante regionale dei diritti della persona, nonché modifiche alla legge regionale 23/1990 concernente la Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna);

d) il comma 1 dell'articolo 57 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti);
i) l'articolo 2 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici);
m) la legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36- Disposizioni in materia di risorse idriche);
o) l'articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60 (Finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche varie. Modifiche alle leggi regionali 2 settembre 1981, n. 63, 5 aprile 1985, n. 19 e 7 gennaio 1985, n. 3);
p) la legge regionale 3 novembre 1979, n. 61 (Determinazione delle tariffe di cui agli articoli 16 e 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319).
Art. 29
 (Modifiche all'ordinamento di settore)
1. Le seguenti modifiche hanno efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2017:
g)
al comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 12/2009 le parole <<alle Autorità d'ambito di cui al capo IV della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36)>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR) di cui all'articolo 4 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)>>;

h)
al comma 1 dell'articolo 16 bis della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), le parole <<dell'Autorità d'ambito territorialmente competente>> sono sostituite dalle seguenti: <<dell'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR) di cui all'articolo 4 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)>>;

l)
al comma 5 bis dell'articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), le parole <<di cui agli articoli 17 e 25 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36"Disposizioni in materia di risorse idriche")>> sono sostituite dalle seguenti: <<del servizio idrico integrato>>, e le parole <<dalla Consulta d'Ambito>> sono sostituite dalle seguenti: <<dall'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR) di cui all'articolo 4 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani),>>.