1. L'esercizio dell'attivitā temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, č soggetta alla disciplina di cui all'
articolo 41 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito con
legge 4 aprile 2012, n. 35.>>.