Legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Istituzione dell’Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Articolo 32 bis aggiunto da art. 7, comma 1, lettera c), L. R. 12/2017
2 Articolo 4 bis aggiunto da art. 22, comma 1, L. R. 19/2021
CAPO I
 ENTE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - ERPAC
Art. 1
 (Finalità)
1. Con la presente legge la Regione, al fine di mettere in sinergia le conoscenze, le risorse umane, tecniche e finanziarie disponibili sul territorio regionale per migliorare la qualità della filiera produttiva della conservazione, del restauro e della gestione del patrimonio culturale del proprio territorio e valorizzarne le potenzialità economiche, anche nell'ottica del riassetto di competenze previsto dalla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), e a integrazione di quanto previsto dalla legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), contribuisce a promuovere, per il proprio territorio, il complesso degli istituti e luoghi della cultura quali musei, biblioteche e archivi, aree e parchi archeologici e complessi monumentali, nonché degli altri beni culturali, con un approccio unitario, integrato e graduale per la catalogazione, conservazione, restauro, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale del proprio territorio.
2. Con la presente legge, in particolare:
a) si attuano l'articolo 3 del decreto legislativo 2 marzo 2007, n. 34 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in materia di beni culturali e paesaggistici), e il titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 (Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia);
b) sono definite le modalità di gestione e di valorizzazione del compendio di Villa Manin di Passariano (Udine), di seguito denominato Villa Manin, e degli altri beni culturali, istituti e luoghi della cultura di cui la Regione è proprietaria o ha la disponibilità, individuati ai sensi dell'articolo 16, comma 2;
c) è integrata la disciplina del trasferimento delle funzioni provinciali in materia di beni culturali previsto dall'articolo 32, comma 3, della legge regionale 26/2014, definendo, in particolare, le modalità di gestione e di valorizzazione dei beni culturali, istituti e luoghi della cultura originariamente di proprietà o nella disponibilità delle Province di cui la Regione ottiene la proprietà o la disponibilità, individuati ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
Art. 3
 (Competenze dell'Ente)
3. L'Ente promuove l'elaborazione di progetti di rilevante interesse regionale per la valorizzazione del patrimonio culturale e partecipa a iniziative realizzate in collaborazione con enti e organismi di settore operanti in ambito europeo e internazionale, anche ai fini dell'accesso ai finanziamenti comunitari in materia.
4. Nell'ambito delle attribuzioni riconosciute, l'Ente può svolgere attività per conto di soggetti pubblici e privati regolate da apposita convenzione.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 7/2016
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 21, comma 1, L. R. 19/2021
Art. 4 bis
1. All'esito del processo previsto dall'articolo 6, comma 20, della legge regionale 6 agosto 2021, n.13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), al fine di garantire la continuità delle attività della Fondazione Scuola Merletti di Gorizia e valorizzare la tradizionale arte del merletto, favorendo la diffusione della sua conoscenza e l'apprendimento delle tecniche di lavorazione, nonché lo sviluppo della sua produzione, l'Ente:
a) promuove e gestisce la Scuola dedicata all'organizzazione e all'erogazione di corsi specialistici per l'apprendimento delle tecniche per l'esecuzione del merletto a fuselli anche avvalendosi di enti di formazione regionale accreditati ai sensi della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente); a tal fine ERPAC segnala agli enti di formazione accreditati per la formazione continua, già selezionati attraverso avvisi pubblici della Regione, anche costituiti in associazione temporanea di imprese, i fabbisogni formativi relativi all'apprendimento delle tecniche per l'esecuzione del merletto a fuselli;
b) svolge attività di ricerca, studio e valorizzazione del merletto e della sua produzione, anche in collaborazione con enti e istituzioni;
c) gestisce e promuove la diffusione del marchio collettivo "Merletto goriziano - SCM - FVG";
d) può porre in essere attività di tipo commerciale purché non esclusiva o prevalente.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 22, comma 1, L. R. 19/2021
2 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 1 da art. 6, comma 35, lettera a), L. R. 13/2023
3 Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 6, comma 45, L. R. 14/2023
Art. 5
 (Programmazione dell'attività dell'Ente)
Note:
1 Parole sostituite al comma 4 da art. 6, comma 48, L. R. 14/2016
2 Parole aggiunte al comma 4 da art. 7, comma 1, lettera a), L. R. 12/2017
3 Comma 1 sostituito da art. 23, comma 1, L. R. 19/2021
4 Comma 2 abrogato da art. 33, comma 1, lettera d), L. R. 19/2021
5 Comma 3 abrogato da art. 33, comma 1, lettera d), L. R. 19/2021
6 Comma 4 abrogato da art. 33, comma 1, lettera d), L. R. 19/2021
Art. 8
 (Direttore generale)
1. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Ente ed è responsabile della sua gestione.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 6, comma 49, L. R. 14/2016
2 Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 25, comma 1, lettera a), L. R. 19/2021
3 Lettera h bis) del comma 2 aggiunta da art. 25, comma 1, lettera b), L. R. 19/2021
4 Lettera c bis) del comma 2 aggiunta da art. 6, comma 35, lettera b), L. R. 13/2023
Art. 10
 (Comitato d'indirizzo scientifico)
1. Al fine di fornire all'Ente una specifica e qualificata consulenza scientifica in particolare nel procedimento di elaborazionee adozione della programmazione di cui all'articolo 5 e in merito all'organizzazione dell'attività dell'Ente è istituito, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di cultura, un Comitato d'indirizzo scientifico, di seguito Comitato, composto da:
a) un esperto designato dall'Università degli Studi di Trieste;
b) un esperto designato dall'Università degli Studi di Udine;
c) il Segretario regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il Friuli Venezia Giulia, previo accordo col Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, o un suo delegato;
d) un esperto individuato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di turismo tra soggetti che abbiano una significativa esperienza nel settore turistico;
e) due esperti individuati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di cultura, tra soggetti che si siano distinti per particolari attività professionali o di ricerca nei settori di competenza dell'ente;
f) un esperto individuato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di cultura, tra soggetti che abbiano una significativa esperienza di gestione, valorizzazione e promozione di istituti o luoghi della cultura almeno a livello regionale;
g) un esperto individuato dal Progetto integrato cultura del Medio Friuli tra soggetti che abbiano una significativa esperienza di gestione, valorizzazione e promozione di istituti o luoghi della cultura almeno a livello regionale;
h) il Direttore centrale della Direzione centrale dell'Amministrazione regionale competente in materia di cultura o un suo delegato.
h bis) il Direttore centrale della Direzione centrale dell'Amministrazione regionale competente in materia di istruzione e formazione o un suo delegato.
2. Uno degli esperti individuati dalla Giunta regionale svolge le funzioni di Presidente del Comitato e ne coordina i lavori. Il Presidente garantisce la supervisione del programma e l'alta vigilanza sulla realizzazione delle iniziative dell'Ente stesso. In sede di prima applicazione fa parte del Comitato, con funzioni di Presidente, anche il Sovrintendente dell'Azienda in carica al 31 maggio 2016.
4. Il Comitato rimane in carica per tre anni e comunque fino alla nomina del nuovo Comitato.
5. Il Presidente convoca il Comitato almeno sei volte all'anno e, almeno due volte all'anno, una seduta congiunta del Comitato e della Commissione speciale di cui all'articolo 11 per l'esame di questioni relative alla programmazione complessiva dell'Ente.
Note:
1 Parole soppresse al comma 3 da art. 3, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 7/2016
2 Parole aggiunte al comma 3 da art. 3, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 7/2016
3 Parole sostituite al comma 6 da art. 3, comma 1, lettera b), numero 3), L. R. 7/2016
4 Lettera h bis) del comma 1 aggiunta da art. 7, comma 18, L. R. 20/2018
5 Parole sostituite al comma 1 da art. 26, comma 1, L. R. 19/2021
Art. 11
 (Commissione speciale per i Musei provinciali di Gorizia)
1. Al fine di valorizzare la peculiarità e la particolare valenza storica del compendio dei Musei provinciali di Gorizia è istituita la Commissione speciale per i Musei provinciali di Gorizia con il compito di fornire all'Ente una consulenza scientifica specifica nel procedimento di adozione del programma di cui all'articolo 5 per quanto attiene alle collezioni site nei Musei provinciali di Gorizia. La Commissione speciale è costituita con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di cultura, ed è composta da:
a) un esperto designato dall'Assemblea del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale "Territorio dei comuni: Comune di Gorizia (I), Mestna obcina Nova Gorica (Slo) e Obcina Šempeter-Vrtojba (Slo)" / "Obmocje obcin: Comune di Gorizia (I), Mestna obcina Nova Gorica (Slo) in Obcina Šempeter-Vrtojba (Slo)" tra soggetti che svolgono o abbiano svolto funzioni di direzione di istituti o luoghi della cultura almeno a livello regionale o che abbiano una significativa esperienza di gestione, valorizzazione e promozione di istituti o luoghi della cultura almeno a livello regionale;
b) un esperto designato dal Presidente dell'Unione territoriale intercomunale "Collio-Alto Isonzo" tra soggetti che svolgono o abbiano svolto funzioni di direzione di istituti o luoghi della cultura almeno a livello regionale o che abbiano una significativa esperienza di gestione, valorizzazione e promozione di istituti o luoghi della cultura almeno a livello regionale;
c) un esperto designato dal Presidente dell'Unione territoriale intercomunale "Basso Isontino" tra soggetti che svolgono o abbiano svolto funzioni di direzione di istituti o luoghi della cultura almeno a livello regionale o che abbiano una significativa esperienza di gestione, valorizzazione e promozione di istituti o luoghi della cultura almeno a livello regionale;
d) un esperto designato dalla Consulta per la minoranza slovena del Comune di Gorizia tra soggetti appartenenti alla minoranza slovena e con comprovata esperienza professionale nel settore culturale;
e) l'esperto di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d);
f) il Direttore centrale della Direzione centrale dell'Amministrazione regionale competente in materia di cultura o un suo delegato, che svolge le funzioni di Presidente.
2. La partecipazione alla Commissione dà luogo al rimborso delle spese sostenute nei limiti e con le modalità previsti per i dipendenti regionali con qualifica di dirigente.
3. La Commissione rimane in carica per tre anni e comunque fino alla nomina della nuova Commissione.
Art. 13
 (Conferimento incarichi)
1. L'incarico di Direttore generale è conferito con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato di durata massima quinquennale, con le modalità e i criteri previsti per i Direttori centrali dell'Amministrazione regionale.
2. Per l'attribuzione dell'incarico sostitutorio del Direttore generale si applica la disciplina prevista per i Direttori centrali dell'Amministrazione regionale.
3. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi, o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo, o in caso di grave violazione di leggi, nonché di mancato raggiungimento degli obiettivi, la Giunta regionale può provvedere alla revoca dell'incarico con conseguente risoluzione del contratto di lavoro.
4. Il conferimento dell'incarico di Direttore generale a dipendenti regionali determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico in analogia a quanto previsto ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali.
5. In sede di prima applicazione e in relazione all'assetto organizzativo definito ai sensi dell'articolo 12, gli eventuali incarichi dirigenziali diversi da quello di cui al comma 1 sono conferiti, prioritariamente, al Direttore dell'Istituto e al Direttore dell'Azienda in carica alla data del 31 maggio 2016.
6. Gli incarichi di cui al comma 5 sono conferiti secondo quanto previsto dalla disciplina regionale vigente, a persone dotate di qualificazione professionale e comprovata esperienza in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali.
7. Il Revisore unico dei conti è nominato con decreto del Presidente della Regione tra esperti o dipendenti regionali in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati). Con le medesime modalità è nominato un Revisore supplente.
8. Il Revisore unico dei conti è designato dall'Assessore regionale competente in materia di cultura; il Revisore supplente è designato dall'Assessore regionale competente in materia di bilancio.
9. Il Revisore unico dei conti resta in carica tre anni dalla data del provvedimento di nomina.
10. La Giunta regionale determina i compensi e i rimborsi spese del Revisore unico dei conti ai sensi della normativa regionale vigente.
12. Sono fatte salve le ulteriori cause di ineleggibilità o ostative alla nomina previste dalla normativa vigente.
13. Le cause di ineleggibilità o ostative alla nomina sopravvenute sono considerate cause di incompatibilità.
14. Il Revisore la cui carica sia divenuta incompatibile, entro quindici giorni dal verificarsi della condizione di incompatibilità, rinuncia alla nuova carica, funzione o posizione senza necessità di diffida o invito da parte dell'Ente; in caso di mancata rinuncia nei termini predetti decade automaticamente dalla carica.
Art. 15
 (Personale dell'Ente)
1. Il personale dell'Ente appartiene al ruolo unico regionale, fatto salvo quanto previsto al comma 3.
2. Il personale regionale in servizio presso l'Istituto e presso l'Azienda alla data del 31 maggio 2016 è assegnato all'Ente.
3. L'Ente subentra, a decorrere dall'1 giugno 2016, nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato di diritto privato in essere presso l'Azienda alla data del 31 maggio 2016. Il personale interessato è collocato nell'ambito di una dotazione organica a esaurimento presso l'Ente.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 4 da art. 27, comma 1, L. R. 19/2021
Art. 16
 (Patrimonio e contabilità)
2. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, da emanare entro il 31 maggio 2016 su proposta dell'Assessore regionale alla cultura, sono individuati gli istituti e i luoghi della cultura e i beni culturali di cui all'articolo 1, comma 1, di cui la Regione è proprietaria o ha la disponibilità da attribuire a far data dall'1 giugno 2016 alla disponibilità dell'Ente.
5. Possono entrare a far parte del patrimonio dell'Ente eventuali lasciti e donazioni, nonché i beni che soggetti pubblici e privati vogliono affidare alla gestione dello stesso.
6. Ai fini dell'amministrazione del patrimonio e della contabilità dell'Ente si applica la normativa vigente in materia per gli enti regionali.
7. Per i servizi di Tesoreria l'Ente subentra nel rapporto con il Tesoriere dell'Istituto.
Note:
1 Parole sostituite al comma 4 da art. 6, comma 50, L. R. 14/2016
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 12/2017
3 Parole aggiunte al comma 4 da art. 10, comma 38, L. R. 31/2017
4 Parole aggiunte al comma 1 da art. 28, comma 1, lettera a), L. R. 19/2021
5 Comma 3 bis aggiunto da art. 28, comma 1, lettera b), L. R. 19/2021
6 Comma 3 ter aggiunto da art. 6, comma 47, L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
7 Comma 3 quater aggiunto da art. 6, comma 47, L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
8 Comma 3 quinquies aggiunto da art. 6, comma 47, L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
Art. 17
3. La gestione, la conservazione, la promozione e la valorizzazione delle collezioni di cui al comma 1 sono assunte e curate dalla Regione, per il tramite dell'Ente, nel rispetto delle disposizioni inerenti la tutela.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 54, comma 1, L. R. 10/2016
Art. 19
 (Procedure di soppressione e norme transitorie)
2. L'incarico di Commissario è conferito, contestualmente al conferimento dell'incarico di Direttore generale, a un dirigente del ruolo unico regionale. Con deliberazione della Giunta regionale può essere stabilita un'indennità relativa all'incarico.
4. I Direttori dell'Istituto e dell'Azienda in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono confermati nei loro incarichi, automaticamente e alle medesime condizioni contrattuali, fino al 31 maggio 2016 ed esercitano le funzioni non espressamente attribuite al Commissario con il decreto di cui al comma 1.
5. Al Commissario sono attribuiti i poteri spettanti al Consiglio di amministrazione dell'Azienda. Il Commissario ha la rappresentanza legale dell'Istituto e dell'Azienda.
7. L'Ente è costituito a decorrere dall'1 giugno 2016. Entro tale termine sono nominati i relativi organi ed è definito l'assetto organizzativo. In ogni caso il Commissario e i revisori contabili dell'Istituto e dell'Azienda restano in carica fino alla nomina degli organi dell'Ente e comunque non oltre il 30 giugno 2016.
9. I revisori di cui al comma 7 continuano a percepire le indennità come determinate dalla Giunta regionale.
11. L'Ente subentra nella titolarità del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Istituto e dell'Azienda dalla data della loro cessazione.
12. I beni la cui gestione costituiva lo scopo istituzionale dell'Istituto e dell'Azienda rimangono destinati a tale finalità, fatto salvo ogni altro onere o vincolo gravante sugli stessi ai sensi delle vigenti disposizioni e non possono essere alienati o gravati da alcun diritto se non in base a specifica espressa autorizzazione della Giunta regionale.
13. I beni immobili e mobili delle Province, da acquisire da parte della Regione ai sensi della legge regionale 26/2014 e destinati alla disponibilità dell'Ente, sono assegnati al medesimo contestualmente all'acquisizione, mediante verbali di consegna sottoscritti contestualmente dai rappresentanti di Regione, Provincia ed Ente. Ai sensi dell'articolo 2645 del codice civile, il verbale di consegna dei beni immobili costituisce titolo per l'intavolazione, la trascrizione immobiliare e la voltura catastale dei diritti reali sui beni immobili trasferiti.
CAPO II
 DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CULTURA E NORME FINALI
Art. 21
1. In attuazione dell'articolo 1, comma 361, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), al fine di determinare per l'anno 2016 la destinazione percentuale delle risorse disponibili, detratti gli stanziamenti definiti ai sensi dell'articolo 6, comma 10, della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), e dell'articolo 5, comma 97, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), per le iniziative e gli interventi di cui agli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), la Tabella I relativa all'articolo 4, comma 40, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), è sostituita dalla seguente:

Tabella I
Art. 18 L.R. 26/2001
Fondo per il sostegno delle attività  degli enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena ( art. 16 legge 38/2001)
56,46
Art. 19 L.R. 26/2001
Contributi statali per l’uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione del Friuli Venezia Giulia ( art. 8 legge 38/2001)
24,12
Art. 20 L.R. 26/2007
Interventi diretti allo sviluppo sociale, economico e ambientale dei territori dei comuni della provincia di Udine facenti parte del territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena ( art. 21 legge 38/2001)
4,27
Spese per il funzionamento del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena ( art. 3 legge 38/2001)0,21
Art. 18 ante, c. 1 bis L.R. 26/2007
Percentuale destinata a quota di accantonamento da ripartire in sede di legge regionale di assestamento del bilancio
14,94



Art. 22
 (Interventi urgenti per la Scuola bilingue di San Pietro al Natisone)
1. Al fine di consentire l'apertura dell'anno scolastico 2016/2017 presso l'edificio scolastico di proprietà comunale destinato a sede dell'Istituto comprensivo bilingue di San Pietro al Natisone, attualmente oggetto di interventi di ristrutturazione e adeguamento statico e antisismico già in parte finanziati, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario al Comune di San Pietro al Natisone per le necessarie e urgenti opere di completamento dei locali e degli spazi di pertinenza del plesso scolastico della scuola bilingue con insegnamento sloveno-italiano di San Pietro al Natisone.
Art. 23

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 49, comma 3, L. R. 6/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 6, L.R. 16/2014
Art. 26
1.
Dopo il comma 5 dell'articolo 48 della legge regionale 23/2015, è aggiunto il seguente:
<<5 bis. Nelle more dell'approvazione del Documento triennale di politica culturale regionale previsto dall'articolo 5 della legge regionale 16/2014, gli indirizzi e le indicazioni di priorità di cui all'articolo 13, comma 4, e di cui all'articolo 37, comma 4, sono fissati nell'ambito del bilancio finanziario gestionale approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti).>>.

Art. 27
 (Reviviscenza di norme)
1. A parziale modifica di quanto disposto dall'articolo 49, comma 1, lettera a), della legge regionale 23/2015, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge vigono nuovamente le norme di cui all'articolo 22, commi primo e terzo, e all'articolo 23 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 (Interventi per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali e per la tutela degli immobili di valore artistico, storico od ambientale, degli archivi storici e dei beni mobili culturali del Friuli-Venezia Giulia), e successive modifiche e integrazioni, nonché quelle di cui agli articoli 6 e 10, comma 3, del relativo regolamento di attuazione, emanato con il decreto del Presidente della Regione 13 giugno 2006 n. 177 (Regolamento per l'attuazione degli interventi regionali previsti per lo sviluppo dei servizi e degli Istituti bibliotecari e museali di interesse regionale dal Titolo I della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60), e successive modifiche e integrazioni; le citate norme si applicano ai fini della concessione dei contributi previsti dall'articolo 4, comma 46, della legge regionale 34/2015, compatibilmente con le disposizioni di cui al medesimo articolo 4, commi 47, 48, 49 e 50, come modificato dall'articolo 28.
2. A parziale modifica di quanto disposto dall'articolo 49, comma 1, lettera u), della legge regionale 23/2015, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge vigono nuovamente le norme di cui agli articoli 11, commi 3 e 4, 12, commi 2 e 3, 14 e 17, comma 2, della legge regionale 1 dicembre 2006, n. 25 (Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico), e successive modifiche e integrazioni, nonché quelle di cui agli articoli 6, 7, 8, commi 6 e 7, 14, comma 1, lettera b), e 16, comma 2, del relativo regolamento di attuazione, emanato con il decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2008 n. 262 (Regolamento concernente le caratteristiche e le modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari, i criteri per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale ed i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi nel settore bibliotecario, ai sensi della legge regionale 1 dicembre 2006, n. 25), e successive modifiche e integrazioni; le citate norme si applicano ai fini della concessione dei contributi previsti dall'articolo 4, comma 52, della legge regionale 34/2015, compatibilmente con le disposizioni di cui al medesimo articolo 4, commi 53, 54, 55 e 56, come modificato dall'articolo 28.
Note:
1 Vedi anche quanto disposto dall'art. 7, comma 17, L. R. 25/2016
2 Vedi anche quanto disposto dall'art. 7, comma 53, L. R. 25/2016
Art. 28
1. All'articolo 4 della legge regionale 34/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 29
1.
Al comma 1 bis dell'articolo 8 della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura), le parole <<di proprietà statale>> sono sostituite dalle seguenti: <<legati alla Prima guerra mondiale, di proprietà statale o di enti ecclesiastici>>.

Art. 30
1. Per la rendicontazione del contributo decennale finalizzato alla realizzazione degli interventi di efficienza energetica, di messa in sicurezza e di adeguamento e ampliamento funzionale della struttura di pubblica fruizione denominata Visionario, previsti dall'articolo 6, comma 197, lettere a) e c), della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), come modificato dall'articolo 6, commi 121 e 135, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), il Comune di Udine, previa verifica della regolarità della documentazione della spesa sostenuta dal soggetto realizzatore degli interventi stessi, trasmette al Servizio competente in materia di valorizzazione dei beni culturali gli atti comprovanti il trasferimento, da parte del Comune medesimo a favore del soggetto summenzionato, dei ratei di contributo erogati dalla Regione nonché una dichiarazione, sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, attestante sia la regolare esecuzione di detti interventi nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia, sia l'ammontare della spesa a tal fine sostenuta per la loro realizzazione.
Art. 33
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità di cui all'articolo 10, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 75.000 euro suddivisa in ragione di 15.000 euro per l'anno 2016 e 30.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2018 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
2. Per le finalità di cui all'articolo 11, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 4.500 euro, suddivisa in ragione di 1.500 euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
4. Per le finalità previste dall'articolo 14, comma 1, lettera a), e in relazione a quanto previsto all'articolo 19, comma 9, è autorizzata la spesa complessiva di 6.473.000 euro suddivisa in ragione di 1.600.000 euro per l'anno 2016 e di 2.436.500 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) e sul Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
7. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
8. In relazione al disposto di cui all'articolo 13, comma 1, è iscritto lo stanziamento complessivo di 23.587,46 euro, suddiviso in ragione di 5.326,20 euro per l'anno 2016 e di 9.130,63 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, rispettivamente sul Titolo n. 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro) e sulla Tipologia n. 1 (Entrate per partite di giro) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018 e sulla Missione n. 99 (Servizi per conto terzi) e sul Programma n. 1 (Servizi per conto terzi e partite di giro) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
9. Per le finalità previste dall'articolo 19, comma 2, è autorizzata la spesa di 13.500 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
11. Per le finalità previste dall'articolo 37, comma 4 ter, della legge regionale 23/2015, come aggiunto dall'articolo 25, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di 1.000 euro, per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
12. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 11, si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
13. Per le finalità previste dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale 23/2015, è autorizzata la spesa di 100.0000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
14. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 13 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
15. Per le finalità previste dall'articolo 37, comma 3, della legge regionale 23/2015, è autorizzata la spesa di 100.0000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.