Legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Istituzione dell’Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura.
Art. 4 bis
1. All'esito del processo previsto dall'articolo 6, comma 20, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), al fine di garantire la continuità delle attività della Fondazione Scuola Merletti di Gorizia, l'Ente regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia (ERPAC):
a) valorizza la tradizionale arte del merletto, favorendo la diffusione della sua conoscenza e lo sviluppo della sua produzione;
b) promuove l'apprendimento delle tecniche di lavorazione del merletto attraverso percorsi specifici, per la realizzazione dei quali, con risorse proprie, può anche avvalersi dei soggetti di cui al decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2017, n. 0140/Pres. (Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell'articolo 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale)), con le modalità dallo stesso disciplinate;
c) segnala agli enti di formazione accreditati per la formazione continua, selezionati attraverso avvisi pubblici della Regione, anche costituiti in associazione temporanea di imprese, i fabbisogni formativi relativi all'apprendimento delle tecniche specialistiche per l'esecuzione del merletto a fuselli;
d) svolge attività di ricerca, studio e valorizzazione del merletto e della sua produzione, anche in collaborazione con enti e istituzioni;
e) gestisce e promuove la diffusione del marchio collettivo "Merletto goriziano - SCM - FVG" e del motivo grafico "Fiandra a tre paia";
f) può porre in essere attività di tipo commerciale purché in forma non esclusiva o prevalente.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 22, comma 1, L. R. 19/2021
2 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 1 da art. 6, comma 35, lettera a), L. R. 13/2023
3 Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 6, comma 45, L. R. 14/2023
4 Articolo sostituito da art. 119, comma 1, L. R. 3/2024