Legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Istituzione dell’Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura.
Art. 15
 (Personale dell'Ente)
1. Il personale dell'Ente appartiene al ruolo unico regionale, fatto salvo quanto previsto al comma 3.
2. Il personale regionale in servizio presso l'Istituto e presso l'Azienda alla data del 31 maggio 2016 è assegnato all'Ente.
3. L'Ente subentra, a decorrere dall'1 giugno 2016, nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato di diritto privato in essere presso l'Azienda alla data del 31 maggio 2016. Il personale interessato è collocato nell'ambito di una dotazione organica a esaurimento presso l'Ente.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 4 da art. 27, comma 1, L. R. 19/2021