Art. 28
(Requisiti delle cooperative edilizie)
1. Per essere ammesse alle azioni della presente legge le cooperative edilizie devono essere iscritte al registro regionale delle cooperative e risultare in regola con le disposizioni relative alla revisione previste dal
capo IV della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo).
2.
Ai fini di cui al comma 1 gli amministratori delle cooperative edilizie devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere soci prenotatari degli alloggi oggetto del finanziamento, ovvero soci assegnatari di alloggi precedentemente realizzati dalla stessa cooperativa; č tuttavia consentito, a un numero di amministratori non superiore a due, essere non prenotatari o assegnatari;
b) non essere amministratori o soci di altre cooperative edilizie;
c) essere in possesso dei requisiti soggettivi richiesti in capo ai beneficiari delle agevolazioni per interventi di edilizia convenzionata di cui all'articolo 17.
3. Sono considerate cooperative edilizie a proprietā indivisa quelle il cui statuto prevede il divieto di cessione in proprietā degli alloggi ai soci o a terzi.
4. Sono considerate cooperative a proprietā individuale quelle che hanno quale scopo sociale l'assegnazione in proprietā della prima casa.