Legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018.
Art. 1
 (Attività economiche)
4.
Il comma 3 quater dell'articolo 52 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), è abrogato.

5.
Dopo il comma 1 dell'articolo 43, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), è inserito il seguente:

6.
Il comma 3 bis dell'articolo 4 della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), è abrogato.

8. Alla legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura), sono apportate le seguenti modifiche:
9. All'articolo 6 bis della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Il presente articolo disciplina le modalità di affidamento in concessione per finalità di pesca e acquacoltura:
a) dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale in relazione alle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia con cernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti);
b) dei beni della Laguna di Marano-Grado trasferiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo).>>;

10. Dal 31 dicembre 2015 cessa la gestione fuori bilancio del fondo di dotazione istituito dall'articolo 8, comma 114, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), costituito presso la <<Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia SpA>> con vincolo di utilizzo alla realizzazione del piano industriale di Promotur SpA.
11. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sono stabiliti la modalità per la chiusura della gestione del fondo di dotazione da parte di Friulia Spa e il trasferimento alla Regione delle somme residue disponibili sul fondo.
12. È confermato a favore di PromoTurismoFVG il finanziamento concesso con decreto n. 3507/PROD del 2 novembre 2006, avente per oggetto "Legge regionale 2/2006, articolo 8, commi 114-116. Finanziamento costituzione presso Friulia SpA speciale fondo di dotazione con vincolo di utilizzo alla realizzazione piano industriale di Promotur SpA".
15. A definizione della procedura di liquidazione del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno, sono devoluti al Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale i beni che residuino alla procedura di liquidazione, fatte salve le specifiche disposizioni previste dalla normativa vigente o dalla disciplina istitutiva del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno medesimo.
16. A seguito dell'individuazione dei beni indisponibili da parte del commissario liquidatore e del completamento della procedura di consegna al Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale i beni stessi vengono devoluti al medesimo Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale anche prima della definizione della procedura di liquidazione, fatte salve le specifiche disposizioni previste dalla normativa vigente o dalla disciplina istitutiva del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno medesimo.
17. Nell'ambito della riorganizzazione della disciplina concernente le autorità portuali, al fine di sviluppare le opportune sinergie di sistema in ambito regionale, la gestione del compendio portuale sito nel Comune di San Giorgio di Nogaro è svolta in coordinamento con l'istituenda Autorità portuale di riferimento del Friuli Venezia Giulia.
19. In attuazione del disposto di cui al comma 18, le Comunità montane e le Province di Gorizia e Trieste provvedono a trasmettere alla struttura regionale competente in materia di politiche per la montagna il progetto definitivo delle opere, corredato dell'atto di approvazione, ai fini dell'autorizzazione alla rideterminazione del contratto di mutuo.
20.
Al comma 1 dell'articolo 28 ante della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), le parole <<31 dicembre 2015>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre 2017>>.

Correzioni effettuate d'ufficio:
Al comma 12 il riferimento pubblicato nel BUR è alla Legge regionale 2/2008. Trattandosi di un refuso è stato corretto d'ufficio in "Legge regionale 2/2006".
Note:
1 Comma 16 bis aggiunto da art. 2, comma 138, L. R. 14/2016
2 Comma 16 ter aggiunto da art. 2, comma 138, L. R. 14/2016
3 Comma 16 quater aggiunto da art. 2, comma 138, L. R. 14/2016
4 Comma 1 abrogato da art. 105, comma 1, lettera ee), L. R. 21/2016
5 Comma 2 abrogato da art. 105, comma 1, lettera ee), L. R. 21/2016
Art. 2
 (Ambiente, territorio, edilizia, mobilità e trasporti)
1. Le Province sono autorizzate a concedere i contributi di cui all'articolo 8 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili regionali), anche per il soddisfacimento delle domande ammissibili presentate nell'anno 2015.
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso al Comune di Pordenone, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18 (Norme regionali per agevolare gli interventi di recupero urbanistico ed edilizio. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 1 settembre 1982, n. 75), con decreto 15 maggio 2006, n. ALP.4/872-PN/EP/1064, per interventi di recupero urbanistico ed edilizio aventi a oggetto la realizzazione del parcheggio di via Vallona, anche per lavori di manutenzione straordinaria della viabilità comunale.
3. Per le finalità di cui al comma 2 il Comune di Pordenone presenta, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposita istanza al Servizio competente in materia di edilizia corredata di una relazione illustrativa delle opere da realizzare, di un quadro economico e di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.
4. Il Servizio edilizia della competente Direzione centrale, con il provvedimento di conferma del contributo, fissa i termini di ultimazione dei lavori e di rendicontazione della spesa.
5. Resta confermato che, in nome e per conto degli utenti, le ATER provvedono obbligatoriamente ad acquisire nelle forme di legge beni e forniture afferenti la gestione e l'organizzazione delle parti e dei servizi comuni degli stabili, con addebito a rimborso di quote in acconto e a saldo a seguito di obbligatoria rendicontazione ai beneficiari, a meno che i medesimi utenti non scelgano di provvedere in via diretta alla gestione di tutti o parte dei servizi comuni.
9. Alla legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), sono apportate le seguenti modifiche:
10.
L'articolo 3 bis della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63 (Provvedimenti per la distribuzione di gas combustibile), è abrogato.

11. La titolarità del servizio di distribuzione del gas naturale istituito con il contratto di concessione 23 novembre 1993, rep. reg. n. 6151, nei Comuni di Ovaro, Comeglians, Ravascletto, Cercivento, Sutrio, Paluzza, San Leonardo, Pulfero, nonché la proprietà degli impianti di distribuzione di competenza della Regione, rimangono in capo alla Regione.
12.
Dopo l'articolo 16 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonchè modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), sono inseriti i seguenti:

14. L'articolo 56, comma 2, della legge regionale 14/2002, come modificato dal comma 13, lettera c), si applica anche alle delegazioni amministrative intersoggettive assentite ai Consorzi di bonifica in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
16. Il disposto di cui all'articolo 17, comma 2 quater, della legge regionale 6/2003, come inserito dal comma 15, si applica anche alle domande di agevolazione con rapporto contributivo in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
17.
Il comma 3 dell'articolo 43 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), è abrogato.

19. All'articolo 40 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), sono apportate le seguenti modifiche:
20. Alla legge regionale 8 agosto 2007, n. 20 (Norme in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura, nonché modifiche alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali)), sono apportate le seguenti modifiche:
26. A parziale modifica dell'articolo 4, comma 16, della legge regionale 27/2014, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare le annualità successive all'anno 2015 del contributo concesso dal Servizio edilizia ai sensi dell'articolo 4, commi da 55 a 57, della legge regionale 2/2000, con decreto 24 novembre 2014, n. PMT/5038, per lavori di manutenzione della viabilità comunale con interventi per il superamento delle barriere architettoniche e interventi di risparmio energetico.
27. A parziale modifica dell'articolo 4, comma 19, della legge regionale 27/2014, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare le annualità successive all'anno 2015 del contributo concesso dal Servizio edilizia ai sensi dell'articolo 4, commi da 95 a 97, della legge regionale 1/2005, con decreto 14 novembre 2012, n. PMT/5168, modificato dal decreto 20 maggio 2013, n. PMT/2895, per lavori di manutenzione, asfaltatura e messa in sicurezza di Piazza Vittorio Emanuele II - secondo lotto.
28. Per le finalità di cui ai commi 26 e 27 il Comune di Cavasso Nuovo presenta al Servizio edilizia, dandone informazione al Servizio edilizia scolastica e universitaria, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un'istanza motivata volta a ottenere la conferma delle annualità dei contributi di cui ai commi 26 e 27 successive all'anno 2015, corredata di una relazione descrittiva delle opere da realizzare, del quadro economico e del cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.
29. Il Servizio edilizia adotta i provvedimenti di conferma delle annualità di contributo successive al 2015 per un importo complessivo non superiore alla spesa prevista dai rispettivi quadri economici, fissando i termini di esecuzione dei lavori e le modalità di rendicontazione della spesa.
32. L'Amministrazione Regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso al Comune di Meduno per i lavori di ristrutturazione e riqualificazione urbana a Meduno e Navarons con decreto 22 ottobre 2012, n. PMT/SEDIL/UD/4835/ERCM-366, ai sensi dell'articolo 4, commi da 55 a 57, della legge regionale 2/2000, anche per l'acquisto dell'edificio storico denominato "Favria" nella frazione di Navarons da destinare a museo, compreso l'acquisto dei manufatti, dei macchinari e degli attrezzi presenti nel medesimo edificio.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 32 da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 4/2016
2 Parole aggiunte al comma 33 da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 4/2016
3 Parole aggiunte al comma 34 da art. 43, comma 1, lettera c), L. R. 4/2016
4 Comma 8 abrogato da art. 28, comma 1, lettera e), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, a seguito dell'abrogazione dell'art. 3, c. 25, L.R. 14/2012.
5 Comma 21 abrogato da art. 4, comma 24, L. R. 14/2016
6 Comma 22 abrogato da art. 4, comma 24, L. R. 14/2016
7 Comma 23 abrogato da art. 4, comma 24, L. R. 14/2016
8 Comma 24 abrogato da art. 4, comma 24, L. R. 14/2016
9 Comma 25 abrogato da art. 4, comma 24, L. R. 14/2016
Art. 3
 (Attività culturali, ricreative e sportive)
2. Per l'anno 2016 le associazioni dei corregionali all'estero, riconosciute ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge regionale 7/2002, sono autorizzate a presentare il proprio programma di attività, previsto dall'articolo 6, comma 1 bis, della medesima legge, entro il mese di febbraio.
5. Gli eventi culturali di cui alle domande di contributo presentate nel 2013 ai sensi dei commi 59 e 60 dell'articolo 6 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), possono essere svolti anche nel corso del 2016 e il termine di rendicontazione dei contributi concessi per l'annualità 2013 è fissato perentoriamente al 31 gennaio 2017.
11. Al fine di agevolare il superamento dei pregiudizi economici connessi alle intervenute modifiche della disciplina del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) di cui al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 1° luglio 2014 (Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163), l'Amministrazione regionale rinuncia ai propri diritti di credito derivanti dalla mancata restituzione dell'anticipazione di cassa dell'incentivo statale concessa nel 2015 ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), all'Associazione culturale Nuova Compagnia di Prosa di Trieste, nonché agli eventuali interessi già maturati.
15. Per consentire l'uso ottimale delle risorse disponibili a valere sulle assegnazioni statali per le finalità di cui all'articolo 8 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), relative agli esercizi 2012, 2013 e 2014, i soggetti beneficiari dei progetti già approvati dalla Giunta regionale possono, nell'ambito delle tipologie e dei criteri definiti dal Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 3 della legge 38/2001, presentare, entro la data del 31 maggio 2016, una proposta di variazione di tali progetti con modifiche a contenuti e attività previste, anche prevedendo un progetto unitario riferito alle annualità indicate e l'attuazione dello stesso in forma associata tra più amministrazioni pubbliche locali.
16. Le proposte di variazione di cui al comma 15 sono approvate dalla Giunta regionale, sentito il Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza linguistica slovena.
17. Tutti gli interventi a valere sulle assegnazioni statali riferite agli esercizi 2012, 2013 e 2014 devono essere conclusi entro il 31 dicembre dell'anno 2018.
18. Alla liquidazione del saldo dei contributi annui a sostegno dell'attività istituzionale degli enti di cui agli articoli 6, comma 9, e 18, commi 3, 4, 5 e 6, della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), si provvede, compatibilmente con i vincoli derivanti dal patto di stabilità e di crescita, a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'impiego del contributo assegnato nell'esercizio precedente.
19. In considerazione dei termini di presentazione delle domande relative ai contributi di cui all'articolo 18, commi 8 e 9, della legge regionale 26/2007, a valere sugli stanziamenti definiti per l'esercizio 2015 in base alla Tabella O allegata alla legge regionale 27/2014, sono ammesse a rendicontazione le spese sostenute anche prima della presentazione della domanda, purché riferite allo svolgimento delle attività indicate e realizzate nell'esercizio 2015.
20. Alla legge regionale 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a)   ( ABROGATA )
22. L'Amministrazione regionale d'intesa con la Provincia di Gorizia provvede alla ridefinizione dell'accordo "Carso 2014". Le risorse conseguentemente resesi disponibili vengono utilizzate per far fronte agli impegni derivanti dalla sottoscrizione dell'accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza, restauro conservativo e ripristino del decoro dei siti rientranti nel programma "I luoghi della memoria - Regione Friuli Venezia Giulia".
23 bis. L'approvazione del progetto da parte della Conferenza dei servizi decisoria di cui all'articolo 1, comma 304, lettera b), della legge 147/2013, sostituisce a ogni effetto, a eccezione dei provvedimenti riguardanti la titolarità dei beni, i visti, i pareri, le autorizzazioni e le concessioni di organi regionali o locali, costituisce, ove necessario, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori.
24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riconfermare al Comune di Sauris il contributo decennale costante di 14.000 euro annui concesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a), della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), con decreto n. 3881/Cult 5SP di data 8 novembre 2005 e confermato con decreto n. 1675/CULT di data 20 giugno 2014, per la realizzazione dei nuovi lavori di "costruzione delle nuove scuderie e manutenzione straordinaria maneggio in località Velt".
25. Per le finalità di cui al comma 24, entro il termine perentorio del 31 marzo 2016, il Comune di Sauris presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva domanda di conferma del contributo, corredata del cronoprogramma dell'intervento.
26. Ai sensi del comma 24, il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini perentori di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine perentorio di rendicontazione del contributo.
28. Per le finalità di cui al comma 27 il Comune di Paluzza presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva domanda di riconferma del contributo, corredata del cronoprogramma dell'intervento, entro il termine perentorio del 31 marzo 2016.
29. Ai sensi del comma 27, il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede a riconfermare il contributo e a fissare i nuovi termini perentori di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine perentorio di rendicontazione del contributo.
Note:
1 Comma 23 bis aggiunto da art. 4, comma 25, L. R. 14/2016
2 Integrata la disciplina del comma 18 da art. 6, comma 8, L. R. 14/2016
3 Parole sostituite al comma 5 da art. 7, comma 12, L. R. 24/2016
4 Lettera a) del comma 3 abrogata da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019, a seguito dell'abrogazione dell'art. 5, c. 6, L.R. 23/2012.
5 Lettera c) del comma 3 abrogata da art. 10, comma 1, lettera c), numero 2), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019, a seguito dell'abrogazione dell'art. 20, c. 7, L.R. 23/2012.
6 Comma 7 abrogato da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 10/2020
7 Comma 8 abrogato da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 10/2020
8 Lettera a) del comma 20 abrogata da art. 33, comma 1, lettera c), L. R. 19/2021
Art. 4
 (Istruzione, formazione, lavoro e politiche giovanili)
11. All'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2010 n. 22 (Legge finanziaria 2011), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 43 le parole <<Distretto tecnologico navale e nautico del Friuli Venezia Giulia - Ditenave>> sono sostitute dalle seguenti: <<mareTC FVG- Maritime Technology Cluster FVG>>;
b)
dopo il comma 43 sono inseriti i seguenti:
<<43 bis. Per le finalità di cui all'articolo 29, comma 2 bis, della legge regionale 26/2005 sono ammissibili a finanziamento le attività di:
a) rappresentanza e partecipazione alle reti locali di aggregazione e ai gruppi di lavoro costituiti in attuazione della Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
b) networking e animazione territoriale anche in sinergia con gli altri soggetti territoriali già attivi su ambiti analoghi, per il coinvolgimento e la partecipazione al Distretto dell'innovazione di potenziali attori interessati e per lo sviluppo di progettualità future nell'area di specializzazione di competenza;
c) osservatorio tecnologico e formativo per l'ampliamento e l'approfondimento della mappatura delle competenze del sistema territoriale, di raccolta delle necessità attese dagli attori territoriali in termini di formazione e sviluppo anche in un'ottica di implementazione della Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente della Regione nell'area di specializzazione di competenza;
d) animazione per l'incontro tra domanda e offerta di ricerca e innovazione (call for ideas) in un'ottica di collaborazione con i parchi scientifici e tecnologici per la creazione di percorsi di open innovation nell'area di specializzazione di competenza;
e) valorizzazione della formazione anche con la partecipazione ai poli tecnico professionali afferenti agli ambiti settoriali di competenza;
f) collaborazione con il sistema universitario regionale al fine di garantire negli ambiti settoriali di riferimento un'ampia diffusione delle opportunità afferenti la ricerca e l'alta formazione offerte dal sistema universitario stesso anche per il rafforzamento della collaborazione tra il sistema scientifico e le imprese;
g) divulgazione della conoscenza degli ambiti settoriali di competenza anche mediante l'attivazione di sinergie con gli attori culturali del territorio;
h) partecipazione alle attività dei Cluster Tecnologici Nazionali di riferimento, alle piattaforme tecnologiche nazionali ed europee di riferimento e networking a livello macro-regionali con la finalità di conseguire un ambito strutturato a livello territoriale di confronto allargato anche in un'ottica di implementazione della strategia dell'Unione europea per la Regione Alpina (EUSALP) e della Strategia dell'Unione europea per la Regione Adriatico - ionica (EUSAIR);
i) partecipazione a iniziative e programmi nazionali e internazionali finalizzati all'ampliamento della rete di relazioni utili al territorio.
43 ter. Le attività di cui al comma 43 bis devono essere previste in un documento di programmazione strategica approvato dai competenti organi del soggetto gestore del Distretto dell'innovazione.>>.

14. Le disposizioni di cui al comma 13 non si applicano ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della legge medesima.
15.
Al comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), la parola <<pluriennali>> è soppressa e dopo le parole <<legge regionale 1/2005>> sono aggiunte le seguenti: <<e all'articolo 4 della legge regionale 15/2005, commi 26, 27 e 28>>.

Note:
1 Comma 16 abrogato da art. 37, comma 1, lettera r), L. R. 27/2017
2 Comma 5 abrogato da art. 14, comma 1, lettera h), L. R. 41/2017
3 Comma 3 abrogato da art. 56, comma 1, lettera k), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
4 Comma 4 abrogato da art. 56, comma 1, lettera k), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
5 Comma 6 abrogato da art. 56, comma 1, lettera k), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
6 Comma 7 abrogato da art. 56, comma 1, lettera k), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
7 Comma 8 abrogato da art. 56, comma 1, lettera k), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
8 Comma 9 abrogato da art. 56, comma 1, lettera k), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
Art. 5
 (Salute e politiche sociali)
1. Per gli enti del Servizio sanitario regionale è istituito, in attuazione dell'articolo 12, comma 10, lettera a), del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il comitato etico unico regionale.
3. I comitati etici in essere presso gli enti del Servizio sanitario regionale alla data del 31 dicembre 2015 decadono con la nomina del comitato di cui al comma 1.
4.
L'articolo 10 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 14 (Disciplina dell'assetto istituzionale, organizzativo e gestionale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico "Burlo Garofolo" di Trieste e "Centro di riferimento oncologico" di Aviano), è abrogato.

5.
Il comma 12 dell'articolo 8 della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali), è abrogato.

6.
La lettera f) del comma 7 dell'articolo 1 della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 (Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali), è abrogata.

9.
L'articolo 11 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonché in materia di personale), è abrogato.

11. Nell'ambito dell'attività di controllo sulle fondazioni ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale 15 giugno 1993, n. 39 (Modificazioni ed integrazioni alla normativa regionale in materia di organizzazione e di personale), il Commissario straordinario viene nominato dalla Giunta regionale.
13.
L'articolo 5 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 (Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica), è sostituito dal seguente:
<<Art. 5
 (Funzioni dei Comuni e delle Aziende per l'assistenza sanitaria in materia di esercizi farmaceutici)
1. Ai sensi dell'articolo 11 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), i Comuni, sentiti l'Azienda per l'assistenza sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio, individuano, secondo i criteri fissati dalla normativa vigente, le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate.
2. Ciascun Comune provvede alla revisione del numero di farmacie spettanti nel proprio territorio, entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel Comune pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica, e ne dà comunicazione all'Azienda per l'assistenza sanitaria competente per territorio.
3. La Regione individua, sentita l'Azienda per l'assistenza sanitaria competente per territorio, le farmacie di cui all'articolo 1 bis della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), nei luoghi ad alto transito secondo i criteri fissati dalla normativa vigente e ne dà comunicazione all'Azienda stessa.

15. In via di interpretazione autentica dei commi 4 e 5 dell'articolo 11 della legge regionale 17/2014, la locuzione <<con le modalità previste dalla legge regionale 21 luglio 2004, n. 20 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore dei servizi sociali)>> si intende anche con l'affidamento di tutti i poteri di gestione nonché la rappresentanza degli enti cui sono preposti, riservati ai direttori generali ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).
16. In via di interpretazione autentica dell'articolo 8, commi 2 e seguenti, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), la rappresentanza e le funzioni attribuite nella gestione dei rapporti obbligatori e del contenzioso relativo a tutti i rapporti obbligatori insorti durante la pregressa gestione delle unità sanitarie locali si intendono attribuiti anche ai commissari straordinari degli enti del Servizio sanitario regionale incaricati ai sensi della legge regionale 21 luglio 2004, n. 20 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore dei servizi sociali).
19. Alla legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate), sono apportate le seguenti modifiche:
21. Al solo fine di salvaguardare l'accesso al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, ai sensi dell'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 42, comma 6, della legge regionale 23/2012, i soggetti iscritti nei registri istituiti dall'articolo 6 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12 (Disposizioni particolari concernenti interventi nel settore sanitario), e dall'articolo 13, comma 18, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), mantengono l'efficacia dell'iscrizione in tali registri fino al completamento della procedura di iscrizione nei nuovi registri previsti dalla legge regionale 23/2012, purché essa avvenga entro il termine del 31 dicembre 2015.
23.
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia), le parole <<, ad esclusione dei consiglieri comunali e provinciali>> sono soppresse.

Note:
1 Comma 7 abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2023, a seguito dell'abrogazione della L.R. 41/1996.
2 Comma 8 abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2024, a seguito dell'abrogazione della L.R. 41/1996.
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 8, comma 53, lettera a), L. R. 13/2023
4 Parole sostituite al comma 2 da art. 8, comma 53, lettera b), L. R. 13/2023
Art. 6
 (Sistema delle autonomie e norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della regione)
1. Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo finanziario in termini di competenza mista per l'esercizio 2015, e per la successiva comunicazione dei dati raccolti al Ministero dell'economia e delle finanze, gli enti locali sono tenuti a inviare, entro il termine perentorio del 20 marzo 2016, alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le modalità che saranno comunicati dalla struttura regionale stessa. In caso di mancato rispetto del termine sopra indicato, si applicano le sanzioni previste dal comma 2.
2. Nei confronti degli enti locali soggetti al patto di stabilità nell'anno 2015 continua a trovare applicazione, in materia di sanzioni in caso di mancato rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, quanto previsto nell'articolo 20, commi 10 e 11, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), nel testo previgente rispetto alle modifiche apportate dalla presente legge.
3. In via straordinaria per l'anno 2016, ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 18/2015, i termini di approvazione dei documenti contabili fondamentali possono essere differiti con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, in relazione a motivate esigenze.
8. Alla legge regionale 18/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a)   ( ABROGATA )
h)   ( ABROGATA )
14. All'articolo 20 della legge regionale 18/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
15. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 21, comma 1, della legge regionale 18/2015 gli enti locali sono tenuti a ridurre il proprio debito residuo nel triennio 2016-2018 dello 0,5 per cento rispetto allo stock di debito al 31 dicembre dell'anno precedente.
16. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, della legge regionale 18/2015 il triennio cui fare riferimento per gli anni 2016, 2017 e 2018 è quello relativo agli anni dal 2011 al 2013.
18. Nelle more della costituzione delle Unioni territoriali intercomunali, lo scioglimento di una associazione intercomunale o di una unione di Comuni di cui alla legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione-autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), prima della scadenza della durata minima di sei anni e a partire dal 31 dicembre 2015, non comporta il recupero dell'incentivo straordinario di cui all'articolo 27 della legge regionale 1/2006.
19. Il termine di presentazione della rendicontazione relativa alla realizzazione di impianti fotovoltaici con l'utilizzo delle economie residue dell'accordo quadro stipulato in data 11 novembre 2009 tra la Regione e la Comunità montana del Torre Natisone e Collio e vari Comuni della Regione, a valere sulle risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale dell'anno 2008, è fissato al 31 gennaio 2016.
20. Il termine di presentazione della rendicontazione, relativa all'intervento complementare di ricuciture e connessioni puntuali di tratti di reti provinciali o comunali sulle tratte delle ciclovie regionali, da realizzare con l'utilizzo delle economie residue dell'accordo quadro stipulato in data 11 novembre 2009 tra la Regione e i Comuni di Buttrio, Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Manzano, Moimacco, Pavia di Udine, Pradamano, Premariacco, Remanzacco e San Giovanni al Natisone, a valere sulle risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale dell'anno 2008, è fissato al 31 marzo 2016.
22. Il termine di rendicontazione relativo all'intervento di realizzazione di un percorso ciclabile intercomunale, finanziato con le risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale 2007, previsto nell'accordo quadro stipulato in data 20 aprile 2009 fra la Regione e l'Associazione intercomunale tra i Comuni di Arzene, San Martino al Tagliamento e Valvasone, è fissato al 30 aprile 2016.
25.
Dopo il comma 4 dell'articolo 44 della legge regionale 26/2014 sono aggiunti i seguenti:
<<4 bis. La Centrale unica di committenza regionale, quando opera in qualità di soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legge 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge 89/2014, provvede alle acquisizioni di beni e servizi individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base dell'analisi effettuata dal Tavolo nazionale dei soggetti aggregatori come previsto dal citato articolo 9, comma 3, o altrimenti individuati dalla Giunta regionale, anche avvalendosi delle strutture competenti di EGAS, di cui all'articolo 7 della legge regionale 17/2014, o di altro soggetto competente per materia sulla base di specifico rapporto di avvalimento.
4 ter. Con deliberazione della Giunta regionale vengono definiti i criteri e le modalità per l'esercizio dell'avvalimento di cui al comma 4 bis.>>.

28. Ai consorzi di cui all'articolo 35 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli enti di decentramento regionale), per quanto non diversamente disciplinato dalla normativa regionale, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 18/2015 riferite agli enti locali.
30. Alle unioni di Comuni costituite ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 1/2006, qualora non sciolte alla data dell'1 gennaio 2016 e fino al loro scioglimento, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 22 della legge regionale 18/2015.
32. La previsione di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 122/2010, non si applica agli incarichi aventi natura professionale, compresi quelli concernenti i revisori dei conti, presso enti locali diversi da quelli in cui si svolge il mandato pubblico.
33. All'articolo 14 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 49 è sostituto dal seguente:
<<49. Fino alla completa riforma della legislazione regionale in materia di enti locali e in attesa del superamento della Provincia, trova applicazione l'ulteriore disciplina statale in materia di vincoli e divieti per il contenimento della spesa delle Province salvo quanto previsto al comma 49 bis. Sono escluse dai vincoli e dai divieti le spese sostenute dalle Province per la tutela delle lingue minoritarie di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), e alla legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), la promozione di attività socialmente utili finanziate dalla Regione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), lavori di pubblica utilità di cui all'articolo 30, comma 2 bis, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), cantieri lavoro di cui all'articolo 9, commi 127 e seguenti, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013).>>;

Note:
1 Parole sostituite al comma 23 da art. 9, comma 42, L. R. 14/2016
2 Comma 27 abrogato da art. 9, comma 48, L. R. 14/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 29, c. 2 bis, L.R. 26/2015.
3 Parole sostituite al comma 23 da art. 10, comma 30, L. R. 31/2017
4 Parole sostituite al comma 23 da art. 9, comma 24, L. R. 44/2017
5 Parole sostituite al comma 24 da art. 9, comma 25, L. R. 44/2017
6 Comma 6 abrogato da art. 24, comma 1, lettera e), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
7 Comma 10 abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 10, 12 e 13, L.R. 26/2014, a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
8 Comma 5 abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 16, 17 e 18, L.R. 26/2014, a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
9 Lettera h) del comma 8 abrogata da art. 9, comma 2, L. R. 15/2020 , a seguito dell'abrogazione dell'art.48, L.R. 18/2015.
10 Comma 4 abrogato da art. 35, comma 1, lettera i), L. R. 5/2021
11 Comma 28 sostituito da art. 58, comma 1, L. R. 6/2021
12 Comma 29 sostituito da art. 58, comma 1, L. R. 6/2021
13 Lettera a) del comma 8 abrogata da art. 4, comma 1, L. R. 6/2023 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 14, c. 9 bis, L.R. 18/2015.
Art. 7
1.
Dopo l'articolo 6 bis della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), è inserito il seguente:
<<Art. 6 ter
 (Esercitazioni militari in aree golenali)
1. Sono autorizzate a titolo gratuito le occupazioni temporanee di beni del demanio idrico regionale per lo svolgimento di esercitazioni militari o di difesa in genere da parte degli organi statali preposti.
2. I criteri e le modalità per lo svolgimento delle esercitazioni di cui al comma 1, di cui è data preventivamente comunicazione agli enti locali interessati, sono regolati, ai sensi dell'articolo 322, comma 7, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), da appositi disciplinari sottoscritti dal Presidente della Regione o, su delega, dall'Assessore regionale competente in materia di servitù militari, previa autorizzazione della Giunta regionale, ferme restando le condizioni di cui agli articoli 332 e 325, comma 15, del decreto legislativo 66/2010, e di cui all'articolo 438 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2013, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246), in particolare in relazione all'obbligo di indennizzo da parte dello Stato a favore dei soggetti titolari di concessioni di beni del demanio idrico regionale il cui utilizzo viene, anche temporaneamente, limitato o escluso a causa dello svolgimento delle esercitazioni.>>.

9.
L'articolo 20 bis della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 (Disciplina delle attività estrattive), è abrogato.

11.
I commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 58 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), sono abrogati.

12. All'articolo 19 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), sono apportate le seguenti modifiche:
b)
il comma 10 è sostituito dal seguente:
<<10. I beneficiari, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 446/1997, sono tenuti a inoltrare in via telematica all'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 14, commi da 1 a 4, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), la dichiarazione attestante gli aiuti "de minimis" di cui all'articolo 6, paragrafo 1, dei regolamenti (UE) 1407/2013, 1408/2013 e 717/2014.>>.

14.
I commi 1 e 2 dell'articolo 14 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), sono abrogati.

15. Alla legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3 (Norme generali e di coordinamento in materia di garanzie), sono apportate le seguenti modifiche:
16.
Il comma 8 dell'articolo 29 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali), è abrogato.

19. All'articolo 1 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1 (Disposizioni in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici regionali, di lavori pubblici, urbanistica, edilizia residenziale pubblica e risorse idriche, di previdenza, di finanza e di contabilità regionale, di diritto allo studio, di pari opportunità tra uomo e donna, di agricoltura, di commercio, di ricostruzione, di sanità, di disciplina delle nomine di competenza regionale in Enti ed Istituti pubblici e di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
20.
I rapporti di lavoro a tempo determinato già instaurati alla data del 31 dicembre 2015, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 bis, della legge regionale 1/2000, abrogato dal comma 19, lettera b), continuano fino alla loro naturale scadenza, fatte salve le ipotesi di recesso anticipato.

23. La tenuta dell'inventario di cui al comma 22 e la vigilanza sullo stesso sono disciplinate da un regolamento che fissa anche la data di effettivo avvio dell'inventario informatico e dispone gli adempimenti connessi alla fase transitoria.
24. Il regolamento di cui al comma 23 disciplina anche la raccolta dei dati relativi ai beni di terzi in uso all'Amministrazione regionale e degli altri dati la cui acquisizione è prevista dalla legge o è necessaria all'Amministrazione regionale per lo svolgimento dei suoi compiti.
25. In occasione delle operazioni contabili di chiusura dell'esercizio 2015, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge regionale 22/2010, l'Amministrazione regionale è autorizzata a compensare anche con le economie maturate sui fondi di riserva di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c), della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), e sul fondo di cui all'articolo 1, comma 4, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013).
26. Le aperture di credito ai funzionari delegati per gli interventi a favore delle zone terremotate si devono intendere come trasferimenti ai relativi enti locali per assolvere alle medesime finalità.
28. In via di interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 142 della legge regionale 31 agosto 1981 n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia), per la determinazione del servizio utile ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, in quanto trattamento di fine servizio, non è valutato quello prestato con rapporto di lavoro a tempo determinato di diritto privato.
29. In via interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 143 della legge regionale 53/1981, per assegni fissi pensionabili cui fare riferimento si intendono quelli riconosciuti ai sensi della legislazione dell'ex INADEL.
30. In via di interpretazione autentica del secondo comma dell'articolo 143 della legge regionale 53/1981, nell'indennità di buonuscita, in quanto trattamento di fine servizio, non sono valutati i periodi di servizio prestato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato.
Note:
1 Parole sostituite al comma 22 da art. 10, comma 5, lettera a), L. R. 14/2016
2 Comma 22 bis aggiunto da art. 10, comma 5, lettera b), L. R. 14/2016
3 Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 174 del 22 maggio 2019, depositata il 12 luglio 2019 (in G.U. 1a serie speciale n. 29 dd. 17 luglio 2019), l'illegittimità costituzionale dei commi 28, 29 e 30 del presente articolo.