Legge regionale 09 dicembre 2015 , n. 32 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2019

Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero).

Art. 1

(Modifica al titolo della legge regionale 8/2003)

1. Il titolo della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 è sostituito dal seguente: <<Testo unico in materia di sport>>.

Art. 2

(Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 8/2003)

1. L'articolo 1 della legge regionale 8/2003 è sostituito dal seguente:

<<Art. 1

(Finalità)

1. La Regione riconosce il valore sociale, formativo ed educativo delle attività motorie e sportive, promuovendole e valorizzandole mediante iniziative, servizi e strutture, in collaborazione con soggetti pubblici e privati.

2. La Regione, conformemente alla finalità di cui al comma 1, persegue i seguenti obiettivi:

a) diffusione dell'attività motoria e sportiva dei cittadini di ogni fascia di età e condizione sociale, nel rispetto delle normative nazionali;

b) promozione e diffusione delle iniziative sportive a carattere agonistico e amatoriale;

c) promozione di progetti transfrontalieri e multietnici per il superamento delle barriere linguistiche e culturali;

d) valorizzazione del talento sportivo;

e) sostegno dell'attività degli enti e delle associazioni sportive che operano senza fini di lucro;

f) promozione dell'attività motoria e sportiva delle persone con disabilità;

g) promozione dell'attività motoria e sportiva degli istituti scolastici;

h) promozione di stili di vita attivi a tutela del benessere psico-fisico della persona;

i) realizzazione, manutenzione e adeguamento degli impianti sportivi, ai fini del miglior utilizzo e della fruibilità da parte dei cittadini.

3. Pur riconoscendo l'importante ruolo sociale e aggregativo dello sport professionistico, lo stesso è escluso dall'ambito di applicazione della presente legge.>>.

Art. 3

(Inserimento dell'articolo 1 bis nella legge regionale 8/2003)

1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale 8/2003 è inserito il seguente:

<<Art. 1 bis

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge sono adottate le seguenti definizioni:

a) sport: qualsiasi forma di attività fisica esercitata in forma organizzata o individuale, praticata con l'obiettivo del miglioramento della condizione psico-fisica, per lo sviluppo delle relazioni sociali e dell'integrazione interculturale, per favorire la leale competitività nella pratica sportiva, per il miglioramento e la diffusione di stili di vita attivi;

b) disciplina sportiva: attività, praticata in forma individuale o collettiva, riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano nelle sue articolazioni, quali le federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva e le discipline associate;

c) manifestazione sportiva: manifestazione recante una competizione sportiva a carattere agonistico e amatoriale;

d) impianto sportivo: struttura opportunamente conformata e attrezzata per lo svolgimento di attività sportiva, comprendente, in linea di massima, le seguenti parti funzionali:

1) spazi per attività sportiva;

2) servizi di supporto;

3) impianti tecnici;

4) spazi per il pubblico;

e) attività motoria: attività fisica organizzata allo scopo di favorire il benessere e l'equilibrio psico-fisico, diversa dall'attività terapeutica finalizzata a obiettivi sanitari di tipo preventivo, rieducativo-riabilitativo;

f) associazione e società sportive dilettantistiche: quelle riconosciute ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.>>.

Art. 4

(Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 8/2003)

1. L'articolo 2 della legge regionale 8/2003 è sostituito dal seguente:

<<Art. 2

(Coordinamento permanente)

1. La Regione assicura e attua il coordinamento permanente delle istituzioni competenti in materia di sport.

2. Al fine di monitorare l'efficacia delle azioni regionali a sostegno dell'attività sportiva, l'Assessore regionale competente convoca periodicamente i rappresentanti dei seguenti soggetti: Comitato regionale del CONI, Ufficio scolastico regionale, Direzione centrale competente in materia di salute, Consiglio delle autonomie locali, Università, Corso di laurea in Scienze motorie.

3. Le riunioni di coordinamento sono senza oneri per la Regione.>>.

Art. 5

(Modifica alla rubrica del capo IV della legge regionale 8/2003)

1. La rubrica del capo IV della legge regionale 8/2003 è sostituita dalla seguente: <<Manifestazioni sportive e attività sportiva amatoriale>>.

Art. 6

(Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale 8/2003)

1. L'articolo 11 della legge regionale 8/2003 è sostituito dal seguente:

<<Art. 11

(Contributi per manifestazioni sportive)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la realizzazione di manifestazioni sportive, agonistiche e amatoriali, anche a carattere transfrontaliero, nel territorio del Friuli Venezia Giulia.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi alle associazioni e società sportive, senza fini di lucro, ai Comitati regionali delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, al Comitato regionale del CONI e alle articolazioni territoriali sovracomunali degli enti di promozione sportiva, aventi sede operativa nella regione Friuli Venezia Giulia, costituiti da almeno due anni alla data di presentazione della domanda e ai comitati organizzatori locali formalmente costituiti per l'organizzazione di manifestazioni sportive di rilevanza nazionale e internazionale.

3. Il requisito della costituzione da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di contributo in capo ai soggetti di cui al comma 2 non è richiesto ai comitati organizzatori locali, di cui al comma medesimo.

4. La misura dei contributi può essere pari al 100 per cento della spesa ammissibile.>>.

Art. 7

(Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale 8/2003)

1. L'articolo 12 della legge regionale 8/2003 è sostituito dal seguente:

<<Art. 12

(Contributi per eventi sportivi straordinari)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle associazioni e società sportive senza fini di lucro, ai comitati regionali delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate e ai comitati regionali degli enti di promozione sportiva, al Comitato regionale del CONI, operanti nel territorio regionale, costituiti da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di contributo, nonché ai comitati organizzatori locali formalmente costituiti per la realizzazione di eventi sportivi straordinari di interesse nazionale e internazionale che si svolgono nel territorio del Friuli Venezia Giulia.

2. Il requisito della costituzione da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di contributo, in capo ai soggetti di cui al comma 1, non è richiesto ai comitati organizzatori locali, di cui al comma 1.

3. Per evento sportivo straordinario si intende qualsiasi manifestazione sportiva, di interesse nazionale o internazionale, non routinaria nel territorio regionale, la cui realizzazione sia connessa al prodursi di circostanze straordinarie e imprevedibili, verificatesi in data successiva alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 11, e assegnata dalla Federazione sportiva nazionale, dalle discipline sportive associate, o dagli enti nazionali di promozione sportiva a uno dei soggetti di cui al comma 1.

4. Il contributo non può superare l'importo di 20.000 euro ed è concesso a seguito di valutazione dell'istanza condotta sulla base dei medesimi criteri e modalità previsti per l'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 11.>>.

Art. 8

(Sostituzione dell'articolo 13 della legge regionale 8/2003)

1. L'articolo 13 della legge regionale 8/2003 è sostituito dal seguente:

<<Art. 13

(Contributi annui a enti di promozione sportiva)

1. La Regione favorisce lo sviluppo dell'attività degli enti di promozione sportiva a carattere nazionale, operanti a livello regionale, mediante la concessione di contributi annuali a sostegno della loro attività istituzionale.>>.

Art. 9

(Sostituzione dell'articolo 14 della legge regionale 8/2003)

1. L'articolo 14 della legge regionale 8/2003 è sostituito dal seguente:

<<Art. 14

(Finanziamento annuo per la Scuola regionale dello sport)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comitato regionale del CONI un finanziamento annuo destinato alla Scuola regionale dello sport, con sede operativa nel Friuli Venezia Giulia, a titolo di concorso nelle spese sostenute dalla Scuola stessa per la formazione e l'aggiornamento, effettuato in collaborazione con la Facoltà di Scienze motorie dell'Università degli studi di Udine, dei dirigenti e degli operatori delle associazioni e società sportive, aventi sede operativa nella regione, dei comitati e delegazioni regionali delle federazioni sportive, delle discipline sportive associate e altre istituzioni sportive operanti nel territorio regionale.>>.

Art. 10

(Sostituzione dell'articolo 16 della legge regionale 8/2003)

1. L'articolo 16 della legge regionale 8/2003 è sostituito dal seguente:

<<Art. 16

(Valorizzazione del talento sportivo)

1. Al fine di valorizzare il talento sportivo degli atleti del Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento annuo destinato all'assegnazione di borse di studio agli atleti e ai tecnici sportivi, residenti nei comuni della Regione Friuli Venezia Giulia e allo svolgimento di programmi di studio e di sorveglianza medica, inerenti la valorizzazione del talento sportivo, da realizzarsi mediante convenzioni con gli Istituti di alta formazione e di ricerca regionale e con le Aziende del sistema sanitario regionale.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, il finanziamento annuo è concesso:

a) al Comitato regionale della Federazione Italiana di Atletica Leggera, per la pratica dell'atletica leggera;

b) al Comitato regionale del CONI per la pratica di discipline sportive individuali.

3. Nell'ambito del finanziamento di cui al comma 2, la quota destinata allo svolgimento dei programmi di studio e di sorveglianza medica non può superare il 30 per cento del contributo totale.>>.

Art. 11

(Modifica alla rubrica del capo VII della legge regionale 8/2003)

1. La rubrica del capo VII della legge regionale 8/2003 è sostituita dalla seguente: <<Interventi a sostegno della pratica sportiva e dell'integrazione delle persone con disabilità>>.

Art. 12

(Sostituzione dell'articolo 18 della legge regionale 8/2003)

1. L'articolo 18 della legge regionale 8/2003 è sostituito dal seguente:

<<Art. 18

(Contributi per il sostegno della pratica sportiva e dell'integrazione delle persone con disabilità o disagio)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'organizzazione di manifestazioni sportive, per l'acquisto di attrezzature specializzate e di equipaggiamenti, e per l'acquisto di mezzi necessari al trasporto delle persone con disabilità o disagio.

2. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1 i seguenti soggetti, aventi sede operativa in Friuli Venezia Giulia e costituiti da almeno due anni alla data di presentazione della domanda:

a) associazioni sportive affiliate a Federazioni sportive paralimpiche, enti di promozione sportiva e discipline sportive associate riconosciute dal Comitato Paralimpico Italiano (CIP);

b) associazioni sportive affiliate all'Associazione nazionale delle polisportive per l'integrazione sociale (ANPIS);

c) associazioni e società sportive, senza fini di lucro, che prevedono specificatamente tra le proprie finalità statutarie l'organizzazione di attività e manifestazioni sportive, anche integrate, finalizzate a promuovere la pratica sportiva e l'integrazione delle persone con disabilità e che operano in modo continuativo in tale ambito;

d) comitati organizzatori locali, formalmente costituiti, per l'organizzazione di manifestazioni sportive, anche integrate, finalizzate a promuovere la pratica sportiva e l'integrazione delle persone con disabilità.

3. Il requisito della costituzione da almeno due anni alla data di presentazione della domanda non è richiesto ai soggetti di cui al comma 2, lettera d).

4. I soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b), accedono ai contributi di cui al comma 1, in misura non inferiore all'80 per cento dello stanziamento complessivo.

5. I soggetti di cui al comma 2, lettere c) e d), accedono ai contributi di cui al comma 1, nella misura massima del 20 per cento dello stanziamento complessivo.>>.

Art. 13

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 56, comma 1, lettera ccc), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.

Art. 14

(Sostituzione dell'articolo 21 della legge regionale 8/2003)

1. L'articolo 21 della legge regionale 8/2003 è sostituito dal seguente:

<<Art. 21

(Contributi annui per i Centri universitari sportivi)

1. Al fine di favorire la pratica sportiva degli studenti universitari, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annui ai Centri universitari sportivi delle Università degli studi di Trieste e di Udine a sostegno del funzionamento e delle attività sportive dagli stessi svolte.

2. Il Centro universitario sportivo-CUS di Trieste e il Centro universitario sportivo-CUS di Udine presentano, distintamente, la domanda di contributo al Servizio competente in materia di sport dall'1 al 28 febbraio di ogni anno, corredata, a pena di inammissibilità, di:

a) relazione illustrativa delle attività programmate per l'anno in cui è presentata la domanda;

b) relativo preventivo delle entrate e delle uscite.

3. Con il decreto di concessione sono stabiliti le modalità e i termini di erogazione e rendicontazione del contributo; il contributo viene erogato nella misura del 100 per cento contestualmente all'atto di concessione.>>.

Art. 15

(Sostituzione dell'articolo 23 della legge regionale 8/2003)

1. L'articolo 23 della legge regionale 8/2003 è sostituito dal seguente:

<<Art. 23

(Tutela dei praticanti)

1. I gestori di attività motorie e sportive, non finalizzate all'agonismo, svolte nelle palestre, sale ginniche e in genere in strutture sportive aperte al pubblico per l'esercizio di attività motorie, costituiti anche in forma associativa, si avvalgono della presenza costante di almeno un professionista qualificato in possesso di laurea in Scienze motorie, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 178/1998, o del diploma universitario conseguito presso l'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF), ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 febbraio 1958, n. 88 (Provvedimenti per l'educazione fisica), o in possesso di altri titoli equivalenti rilasciati da Istituti di alta formazione negli Stati membri dell'Unione europea.

2. I gestori di attività sportive nelle strutture di cui al comma 1, comunicano al Comune, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il nominativo e i titoli previsti dal comma 1 del professionista che assume l'incarico di direttore tecnico.

3. Il direttore tecnico ha la responsabilità dell'applicazione dei programmi svolti nella struttura. Spetta in particolare al direttore tecnico:

a) la verifica del possesso dell'idoneità fisica dei praticanti l'attività sportiva, comprovata dalla presentazione di apposita certificazione medica, ove prevista dalla normativa vigente;

b) il controllo dell'adeguatezza delle attrezzature sportive;

c) la verifica della presenza e della funzionalità dei presidi sanitari di primo intervento previsti dalla normativa vigente, avvalendosi all'occorrenza anche di esperti;

d) la consulenza, ove richiesta, sugli effetti degli integratori alimentari;

e) la verifica della sottoscrizione da parte dei praticanti l'attività sportiva del foglio informativo antidoping;

f) la vigilanza del rispetto della normativa antidoping.

4. Il direttore tecnico è tenuto a frequentare i corsi di formazione e di aggiornamento in materia di antidoping.

5. Gli enti locali, qualora siano promotori di iniziative di attività motorie o sportive, a tutela della salute dei cittadini, sono tenuti ad avvalersi dei soggetti in possesso dei titoli professionali di cui al comma 1.

6. Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1:

a) le attività per l'educazione fisica previste dai programmi scolastici;

b) le attività motorie disciplinate da norme approvate dalle Federazioni sportive nazionali e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;

c) le attività libere amatoriali esercitate in modo individuale o collettivo, anche se svolte in aree pubbliche attrezzate.

7. A decorrere dall'1 ottobre 2016, le violazioni degli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 comportano la revoca degli incentivi previsti dalla presente legge e l'applicazione di una sanzione pecuniaria da un minimo di 2.000 euro a un massimo di 20.000 euro a carico del gestore dell'attività sportiva. Le sanzioni sono irrogate secondo le modalità previste dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali). Alla determinazione e irrogazione delle sanzioni provvede il Comune, salva la competenza della Regione nel caso in cui il trasgressore sia il Comune.

8. Il Comune revoca l'autorizzazione all'esercizio delle attività sportive nelle strutture di cui al comma 1, nel caso in cui i gestori dell'attività siano riconosciuti penalmente responsabili di commercio o di detenzione di farmaci o sostanze il cui impiego sia considerato doping ai sensi della normativa vigente.>>.

Art. 16

(Modifica all'articolo 24 quater della legge regionale 8/2003)

1. Al comma 2 dell'articolo 24 quater della legge regionale 8/2003, dopo le parole <<agonistiche e amatoriali>>, sono aggiunte le seguenti: <<e degli enti di promozione sportiva>>.

Art. 17

(Modifica alla rubrica del capo XII della legge regionale 8/2003)

1. La rubrica del capo XII della legge regionale 8/2003 è sostituita dalla seguente: <<Disposizioni di attuazione>>.

Art. 18

(Sostituzione dell'articolo 29 della legge regionale 8/2003)

1. L'articolo 29 della legge regionale 8/2003 è sostituito dal seguente:

<<Art. 29

(Regolamento di attuazione)

1. Sono definiti con regolamento regionale, da adottare sentita la Commissione consiliare competente, i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi di sostegno previsti dagli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18, 2o e in particolare: i termini e le modalità di presentazione della domanda, i criteri di valutazione delle iniziative e di determinazione dei contributi, le tipologie delle spese ammissibili; l'intensità dei contributi e i loro limiti minimi e massimi; le modalità della loro concessione ed erogazione, nonché i termini dei relativi procedimenti.

2. Con riferimento ai contributi previsti dagli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20 e 21, le spese generali di funzionamento, non esclusivamente collegabili alle iniziative comprese nei programmi di attività, si considerano ammissibili fino al 20 per cento dell'importo del contributo.>>.

Art. 19

(Modifica alla rubrica del capo XIII della legge regionale 8/2003)

1. La rubrica del capo XIII della legge regionale 8/2003 è sostituita dalla seguente: <<Cumulo di contributi, rendicontazione delle spese, controlli e aiuti di Stato>>.

Art. 20

(Sostituzione dell'articolo 30 della legge regionale 8/2003)

1. L'articolo 30 della legge regionale 8/2003 è sostituito dal seguente:

<<Art. 30

(Cumulo di contributi, rendicontazione delle spese e controlli)

1. I contributi previsti dalla presente legge possono essere cumulati con altri benefici regionali o di altri enti pubblici fino alla copertura della spesa effettivamente sostenuta per il medesimo intervento.

2. In deroga alle disposizioni di cui al capo III del titolo II della legge regionale 7/2000, le spese relative ai contributi di cui alla presente legge sono rendicontate fino all'ammontare del contributo concesso, salvo quanto diversamente disposto nel relativo regolamento.

3. Gli incentivi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18 e 20, su richiesta del beneficiario, sono erogati nella misura del 70 per cento a titolo di acconto, nel termine stabilito dal relativo regolamento. I saldi sono erogati successivamente all'approvazione del rendiconto.

4. Per gli incentivi concessi ai sensi degli articoli 13, 14, 16 e 21 sono rendicontabili, qualora ammissibili, anche le spese sostenute nel periodo compreso fra l'inizio dell'anno di concessione dell'incentivo e la data di presentazione della domanda.

5. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di effettuare ispezioni e controlli, in qualsiasi momento, in relazione ai contributi e ai finanziamenti concessi ai sensi della presente legge, secondo quanto disposto dal capo I del titolo III della legge regionale 7/2000

Art. 21

(Sostituzione dell'articolo 31 della legge regionale 8/2003)

1. L'articolo 31 della legge regionale 8/2003 è sostituito dal seguente:

<<Art. 31

(Aiuti di Stato)

1. Qualora i finanziamenti di cui alla presente legge configurino aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'Amministrazione regionale provvede all'adempimento degli obblighi procedurali in materia, secondo le modalità individuate nei provvedimenti attuativi.>>.

Art. 22

(Norme finanziarie)

1. Per le finalità previste dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 8/2003, come sostituito dall'articolo 6, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 3.800.000 euro, suddivisa in ragione di 1.900.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e dei seguenti capitoli di nuova istituzione, a decorrere dall'anno 2016, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 con la denominazione e per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

a) capitolo 6084 - "Contributi per manifestazioni sportive agonistiche ed amatoriali alle associazioni e società sportive senza fini di lucro, ai comitati organizzatori locali e alle articolazioni territoriali sovracomunali degli enti di promozione sportiva" e con lo stanziamento di 950.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017;

b) capitolo 6085 - "Contributi per manifestazioni sportive agonistiche ed amatoriali ai Comitati regionali delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate e al Comitato regionale del CONI" e con lo stanziamento di 950.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 5.1.1.1088 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e dai capitoli di seguito elencati per gli importi a fianco di ciascuno indicati: capitolo 6038 - 900.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017; capitolo 6043 - 1.000.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.

3. Per le finalità previste dall'articolo 12, comma 1, della legge regionale 8/2003, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e dei seguenti capitoli di nuova istituzione, a decorrere dall'anno 2016, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 con la denominazione e per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

a) capitolo 6093 - "Contributi per eventi sportivi straordinari di interesse nazionale o internazionale alle associazioni e società sportive senza fini di lucro, ai comitati regionali degli enti di promozione sportiva e ai comitati organizzatori locali" e con lo stanziamento di 25.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017;

b) capitolo 6095 - "Contributi per eventi sportivi straordinari di interesse nazionale o internazionale ai Comitati regionali delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate e al Comitato regionale del CONI" e con lo stanziamento di 25.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 5.1.1.1088 e dal capitolo 6404 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.

5. Per le finalità previste dall'articolo 13, comma 1, della legge regionale 8/2003, come sostituito dall'articolo 8, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 160.000 euro, suddivisa in ragione di 80.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 6096 di nuova istituzione, a decorrere dall'anno 2016, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, con la denominazione "Contributi annui agli enti di promozione sportiva a carattere nazionale operanti a livello regionale a sostegno dell'attività istituzionale".

6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 5.1.1.1088 e dal capitolo 6073 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.

7. Per le finalità previste dall'articolo 14, comma 1, della legge regionale 8/2003, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.7.1.2002 e del capitolo 6087 di nuova istituzione, a decorrere dall'anno 2016, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 con la denominazione "Finanziamento annuo al Comitato regionale del CONI per la Scuola regionale dello sport".

8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 5.7.1.2002 e dal capitolo 6148 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.

9. Per le finalità previste dal combinato disposto di cui all''articolo 16, commi 1 e 2, della legge regionale 8/2003, come sostituito dall'articolo 10, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 260.000 euro, suddivisa in ragione di 130.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.7.1.2002 e dei seguenti capitoli di nuova istituzione, a decorrere dall'anno 2016, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 con la denominazione e per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

a) capitolo 6088 - "Finanziamento annuo per la valorizzazione del talento sportivo al Comitato regionale della Federazione Italiana di Atletica leggera, per la pratica dell'atletica leggera" e con lo stanziamento di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017;

b) capitolo 6089 - "Finanziamento annuo per la valorizzazione del talento sportivo al Comitato regionale del CONI per la pratica di discipline sportive individuali" e con lo stanziamento di 80.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.

10. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 9, lettera a), si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 5.7.1.2002 e dal capitolo 6149 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.

11. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 9, lettera b), si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 5.7.1.2002 e dal capitolo 6157 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.

12. Per le finalità previste dal combinato disposto di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, della legge regionale 8/2003, come sostituito dall'articolo 12, comma 1, relativamente ai contributi per l'organizzazione di manifestazioni sportive, è autorizzata la spesa complessiva di 180.000 euro, suddivisa in ragione di 90.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 6091 di nuova istituzione, a decorrere dall'anno 2016, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 con la denominazione "Contributi per l'organizzazione di manifestazioni sportive a sostegno della pratica sportiva e dell'integrazione delle persone con disabilità o disagio".

13. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 12 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 5.1.1.1088 e dal capitolo 6041 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.

14. Per le finalità previste dal combinato disposto di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, della legge regionale 8/2003, come sostituito dall'articolo 12, comma 1, relativamente ai contributi per l'acquisto di beni, è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090 e del capitolo 6092 di nuova istituzione, a decorrere dall'anno 2016, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 con la denominazione "Contributi per l'acquisto di attrezzature specializzate, equipaggiamenti e mezzi di trasporto a sostegno della pratica sportiva e dell'integrazione delle persone con disabilità o disagio".

15. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 14 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 5.1.2.1090 e dal capitolo 6158 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.

16. Per le finalità previste dall'articolo 20, comma 3, della legge regionale 8/2003, come sostituito dall'articolo 13, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 6097 di nuova istituzione, a decorrere dall'anno 2016, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 con la denominazione "Incentivi annui al Comitato regionale del Coni a titolo di concorso nelle spese sostenute per la realizzazione di un progetto unitario di promozione dell'attività motoria e sportiva nella scuola".

17. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 16 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 5.1.1.1088 e dal capitolo 5747 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.

18. Per le finalità previste dall'articolo 21, comma 1, della legge regionale 8/2003, come sostituito dall'articolo 14, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 160.000 euro, suddivisa in ragione di 80.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 6098 di nuova istituzione, a decorrere dall'anno 2016, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 con la denominazione "Contributi annui ai Centri Universitari Sportivi delle Università degli studi di Trieste e di Udine a sostegno del funzionamento e delle attività sportive svolte".

19. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 18 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 5.1.1.1088 e dal capitolo 6215 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.

Art. 23

(Abrogazioni)

1. Con effetto dalla data di cui all'articolo 25 sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 2 bis, 15, 17, 19 e 22 della legge regionale 8/2003;

b) i commi da 101 a 109 dell'articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014);

c) i commi da 41 a 46 dell'articolo 6 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013).

Art. 24

(Norme transitorie)

1. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 29 della legge regionale 8/2003, come sostituito dall'articolo 18, per la disciplina degli interventi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20 e 21 della legge regionale 8/2003, come modificata dalla presente legge continuano a trovare applicazione gli articoli 11, 14, 16, 17, 18, 20, 21 e 29 della legge regionale 8/2003 e i relativi regolamenti di attuazione emanati con:

a) decreto del Presidente della Regione 6 maggio 2010, n. 93 (Regolamento per la concessione dei contributi per la promozione dell'attività sportiva nelle scuole ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero));

b) decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2010, n. 284 (Regolamento per la concessione dei contributi previsti a favore degli Enti di promozione sportiva dall'articolo 29, comma 1 bis, della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero));

c) decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2010, n. 287 (Regolamento per la concessione dei contributi di cui agli articoli 11, 16 e 18 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero));

d) decreto del Presidente della Regione 14 dicembre 2011, n. 299 (Regolamento di modifica al "Regolamento per la concessione dei contributi di cui agli articoli 11, 16 e 18 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero)", emanato con decreto del Presidente della Regione 287/2010);

e) decreto del Presidente della Regione 10 aprile 2013, n. 75 (Regolamento di modifica al "Regolamento per la concessione dei contributi di cui agli articoli 11, 16 e 18 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero)", emanato con decreto del Presidente della Regione 287/2010).

2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 29 della legge regionale 8/2003, come sostituito dall'articolo 18, per la disciplina degli interventi di cui all'articolo 20 della legge regionale 8/2003, come sostituito dall'articolo 13, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi da 41 a 46 dell'articolo 6 della legge regionale 27/2012.

3. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 29 della legge regionale 8/2003, come sostituito dall'articolo 18, per la disciplina degli interventi di cui all'articolo 12 della legge regionale 8/2003, come sostituito dall'articolo 7, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi da 101 a 109 dell'articolo 6 della legge regionale 23/2013.

4. I procedimenti avviati prima della data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 29 della legge regionale 8/2003, come sostituito dall'articolo 18, continuano a essere disciplinati dalla normativa previgente.

5. Fino all'entrata vigore del regolamento di cui all'articolo 29 della legge regionale 8/2003, come sostituito dall'articolo 18, continua a operare la Commissione regionale per lo sport di cui all'articolo 2 della legge regionale 8/2003.

6. Il regolamento di cui all'articolo 29 della legge regionale 8/2003, come sostituito dall'articolo 18, è adottato entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 25

(Produzione di effetti)

1. La presente legge ha effetto a decorrere dall'1 gennaio 2016.