Legge regionale 09 dicembre 2015, n. 32 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2019

Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero).
Art. 2
Art. 3
1.
Dopo l'articolo 1 della legge regionale 8/2003 è inserito il seguente:
<<Art. 1 bis
 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge sono adottate le seguenti definizioni:
a) sport: qualsiasi forma di attività fisica esercitata in forma organizzata o individuale, praticata con l'obiettivo del miglioramento della condizione psico-fisica, per lo sviluppo delle relazioni sociali e dell'integrazione interculturale, per favorire la leale competitività nella pratica sportiva, per il miglioramento e la diffusione di stili di vita attivi;
b) disciplina sportiva: attività, praticata in forma individuale o collettiva, riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano nelle sue articolazioni, quali le federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva e le discipline associate;
c) manifestazione sportiva: manifestazione recante una competizione sportiva a carattere agonistico e amatoriale;
e) attività motoria: attività fisica organizzata allo scopo di favorire il benessere e l'equilibrio psico-fisico, diversa dall'attività terapeutica finalizzata a obiettivi sanitari di tipo preventivo, rieducativo-riabilitativo;
f) associazione e società sportive dilettantistiche: quelle riconosciute ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.>>.

Art. 7
1.
L'articolo 12 della legge regionale 8/2003 è sostituito dal seguente:
<<Art. 12
 (Contributi per eventi sportivi straordinari)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle associazioni e società sportive senza fini di lucro, ai comitati regionali delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate e ai comitati regionali degli enti di promozione sportiva, al Comitato regionale del CONI, operanti nel territorio regionale, costituiti da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di contributo, nonché ai comitati organizzatori locali formalmente costituiti per la realizzazione di eventi sportivi straordinari di interesse nazionale e internazionale che si svolgono nel territorio del Friuli Venezia Giulia.
2. Il requisito della costituzione da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di contributo, in capo ai soggetti di cui al comma 1, non è richiesto ai comitati organizzatori locali, di cui al comma 1.
3. Per evento sportivo straordinario si intende qualsiasi manifestazione sportiva, di interesse nazionale o internazionale, non routinaria nel territorio regionale, la cui realizzazione sia connessa al prodursi di circostanze straordinarie e imprevedibili, verificatesi in data successiva alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 11, e assegnata dalla Federazione sportiva nazionale, dalle discipline sportive associate, o dagli enti nazionali di promozione sportiva a uno dei soggetti di cui al comma 1.
4. Il contributo non può superare l'importo di 20.000 euro ed è concesso a seguito di valutazione dell'istanza condotta sulla base dei medesimi criteri e modalità previsti per l'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 11.>>.

Art. 12
1.
L'articolo 18 della legge regionale 8/2003 è sostituito dal seguente:
<<Art. 18
 (Contributi per il sostegno della pratica sportiva e dell'integrazione delle persone con disabilità o disagio)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'organizzazione di manifestazioni sportive, per l'acquisto di attrezzature specializzate e di equipaggiamenti, e per l'acquisto di mezzi necessari al trasporto delle persone con disabilità o disagio.
3. Il requisito della costituzione da almeno due anni alla data di presentazione della domanda non è richiesto ai soggetti di cui al comma 2, lettera d).
4. I soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b), accedono ai contributi di cui al comma 1, in misura non inferiore all'80 per cento dello stanziamento complessivo.
5. I soggetti di cui al comma 2, lettere c) e d), accedono ai contributi di cui al comma 1, nella misura massima del 20 per cento dello stanziamento complessivo.>>.

Art. 13

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 56, comma 1, lettera ccc), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
Art. 15
1.
L'articolo 23 della legge regionale 8/2003 è sostituito dal seguente:
<<Art. 23
 (Tutela dei praticanti)
2. I gestori di attività sportive nelle strutture di cui al comma 1, comunicano al Comune, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il nominativo e i titoli previsti dal comma 1 del professionista che assume l'incarico di direttore tecnico.
4. Il direttore tecnico è tenuto a frequentare i corsi di formazione e di aggiornamento in materia di antidoping.
5. Gli enti locali, qualora siano promotori di iniziative di attività motorie o sportive, a tutela della salute dei cittadini, sono tenuti ad avvalersi dei soggetti in possesso dei titoli professionali di cui al comma 1.
8. Il Comune revoca l'autorizzazione all'esercizio delle attività sportive nelle strutture di cui al comma 1, nel caso in cui i gestori dell'attività siano riconosciuti penalmente responsabili di commercio o di detenzione di farmaci o sostanze il cui impiego sia considerato doping ai sensi della normativa vigente.>>.

Art. 20
Art. 22
 (Norme finanziarie)
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 5.1.1.1088 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e dai capitoli di seguito elencati per gli importi a fianco di ciascuno indicati: capitolo 6038 - 900.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017; capitolo 6043 - 1.000.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 5.1.1.1088 e dal capitolo 6404 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.
5.
Per le finalità previste dall'articolo 13, comma 1, della legge regionale 8/2003, come sostituito dall'articolo 8, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 160.000 euro, suddivisa in ragione di 80.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 6096 di nuova istituzione, a decorrere dall'anno 2016, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, con la denominazione "Contributi annui agli enti di promozione sportiva a carattere nazionale operanti a livello regionale a sostegno dell'attività istituzionale".

6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 5.1.1.1088 e dal capitolo 6073 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.
7.
Per le finalità previste dall'articolo 14, comma 1, della legge regionale 8/2003, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.7.1.2002 e del capitolo 6087 di nuova istituzione, a decorrere dall'anno 2016, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 con la denominazione "Finanziamento annuo al Comitato regionale del CONI per la Scuola regionale dello sport".

8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 5.7.1.2002 e dal capitolo 6148 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.
9. Per le finalità previste dal combinato disposto di cui all''articolo 16, commi 1 e 2, della legge regionale 8/2003, come sostituito dall'articolo 10, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 260.000 euro, suddivisa in ragione di 130.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.7.1.2002 e dei seguenti capitoli di nuova istituzione, a decorrere dall'anno 2016, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 con la denominazione e per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
a) capitolo 6088 - "Finanziamento annuo per la valorizzazione del talento sportivo al Comitato regionale della Federazione Italiana di Atletica leggera, per la pratica dell'atletica leggera" e con lo stanziamento di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017;
b) capitolo 6089 - "Finanziamento annuo per la valorizzazione del talento sportivo al Comitato regionale del CONI per la pratica di discipline sportive individuali" e con lo stanziamento di 80.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.
10. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 9, lettera a), si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 5.7.1.2002 e dal capitolo 6149 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.
11. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 9, lettera b), si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 5.7.1.2002 e dal capitolo 6157 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.
12.
Per le finalità previste dal combinato disposto di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, della legge regionale 8/2003, come sostituito dall'articolo 12, comma 1, relativamente ai contributi per l'organizzazione di manifestazioni sportive, è autorizzata la spesa complessiva di 180.000 euro, suddivisa in ragione di 90.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 6091 di nuova istituzione, a decorrere dall'anno 2016, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 con la denominazione "Contributi per l'organizzazione di manifestazioni sportive a sostegno della pratica sportiva e dell'integrazione delle persone con disabilità o disagio".

13. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 12 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 5.1.1.1088 e dal capitolo 6041 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.
14.
Per le finalità previste dal combinato disposto di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, della legge regionale 8/2003, come sostituito dall'articolo 12, comma 1, relativamente ai contributi per l'acquisto di beni, è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090 e del capitolo 6092 di nuova istituzione, a decorrere dall'anno 2016, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 con la denominazione "Contributi per l'acquisto di attrezzature specializzate, equipaggiamenti e mezzi di trasporto a sostegno della pratica sportiva e dell'integrazione delle persone con disabilità o disagio".

15. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 14 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 5.1.2.1090 e dal capitolo 6158 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.
16.
Per le finalità previste dall'articolo 20, comma 3, della legge regionale 8/2003, come sostituito dall'articolo 13, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 6097 di nuova istituzione, a decorrere dall'anno 2016, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 con la denominazione "Incentivi annui al Comitato regionale del Coni a titolo di concorso nelle spese sostenute per la realizzazione di un progetto unitario di promozione dell'attività motoria e sportiva nella scuola".

17. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 16 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 5.1.1.1088 e dal capitolo 5747 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.
18.
Per le finalità previste dall'articolo 21, comma 1, della legge regionale 8/2003, come sostituito dall'articolo 14, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 160.000 euro, suddivisa in ragione di 80.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 6098 di nuova istituzione, a decorrere dall'anno 2016, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 con la denominazione "Contributi annui ai Centri Universitari Sportivi delle Università degli studi di Trieste e di Udine a sostegno del funzionamento e delle attività sportive svolte".

19. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 18 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 5.1.1.1088 e dal capitolo 6215 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.
Art. 24
 (Norme transitorie)
1. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 29 della legge regionale 8/2003, come sostituito dall'articolo 18, per la disciplina degli interventi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20 e 21 della legge regionale 8/2003, come modificata dalla presente legge continuano a trovare applicazione gli articoli 11, 14, 16, 17, 18, 20, 21 e 29 della legge regionale 8/2003 e i relativi regolamenti di attuazione emanati con:
2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 29 della legge regionale 8/2003, come sostituito dall'articolo 18, per la disciplina degli interventi di cui all'articolo 20 della legge regionale 8/2003, come sostituito dall'articolo 13, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi da 41 a 46 dell'articolo 6 della legge regionale 27/2012.
3. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 29 della legge regionale 8/2003, come sostituito dall'articolo 18, per la disciplina degli interventi di cui all'articolo 12 della legge regionale 8/2003, come sostituito dall'articolo 7, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi da 101 a 109 dell'articolo 6 della legge regionale 23/2013.
4. I procedimenti avviati prima della data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 29 della legge regionale 8/2003, come sostituito dall'articolo 18, continuano a essere disciplinati dalla normativa previgente.
5. Fino all'entrata vigore del regolamento di cui all'articolo 29 della legge regionale 8/2003, come sostituito dall'articolo 18, continua a operare la Commissione regionale per lo sport di cui all'articolo 2 della legge regionale 8/2003.
6. Il regolamento di cui all'articolo 29 della legge regionale 8/2003, come sostituito dall'articolo 18, è adottato entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.