Legge regionale 27 novembre 2015 , n. 28 - TESTO VIGENTE dal 03/12/2015

Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 22 (Promozione dell’invecchiamento attivo e modifiche all’articolo 9 della legge regionale 15/2014 in materia di protezione sociale).

Art. 1

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 22/2014)

1. All'articolo 3 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 22 (Promozione dell'invecchiamento attivo e modifiche all'articolo 9 della legge regionale 15/2014 in materia di protezione sociale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 le parole <<con regolamento>> sono soppresse;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

<<4 bis. Il programma viene approvato entro il 28 febbraio dell'anno di decorrenza del triennio e può essere annualmente aggiornato.>>;

c) al comma 5 dopo la parola <<approvato>> sono inserite le seguenti: <<entro il 28 febbraio di ogni anno>>.

Art. 2

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.