Legge regionale 16 ottobre 2015, n. 25 - TESTO VIGENTE dal 17/03/2016

Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, mobilitā, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia.
Art. 34
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 62 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilitā), č aggiunto il seguente:
<<2 bis. In coerenza con i principi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 285/1992 e agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), la classificazione e la declassificazione delle strade di cui al comma 1, lettere da b) a e), č effettuata con le procedure di cui agli articoli 62 bis e 62 ter.>>.

2.
Dopo l'articolo 62 della legge regionale 23/2007 sono inseriti i seguenti: