Art. 3
(Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano agli interventi edilizi, ove sussistano rischi di caduta dall'alto, svolti sulle coperture di edifici privati o pubblici, di cui agli articoli 17, 18 e 19 della
legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), a quelli disciplinati dall’articolo 16, comma 1, lettera n), e dall’articolo 16 bis, comma 1, lettere a), c) e d), della medesima legge regionale, nonché a quelli relativi all’installazione di impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge le coperture che non espongono a un rischio di caduta dall'alto da un'altezza maggiore di 3 metri misurata dal punto più elevato rispetto al piano sottostante e gli interventi su coperture piane o a falda inclinata portanti già dotate di dispositivi di protezione collettiva fissi.
3. In relazione ai lavori da effettuare, le misure progettate e installate ai sensi della presente legge, devono essere adottate e utilizzate nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 15, 111 e 115 del
decreto legislativo 81/2008.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 8, lettera a), L. R. 44/2017
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 5, comma 8, lettera b), L. R. 44/2017
3 Parole aggiunte al comma 2 da art. 5, comma 8, lettera b), L. R. 44/2017
4 Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 51, lettera a), L. R. 13/2023