Legge regionale 17 luglio 2015, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 26/02/2021

Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di attivitą produttive e di risorse agricole e forestali.
Art. 33
1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), le parole <<e televisive>> sono sostitute dalle seguenti: <<, audiovisive e assimilate>>.
2.
In relazione al disposto di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 21/2006, come modificato dal comma 1, all'unitą di bilancio 1.5.1.1033 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, nella denominazione del capitolo 9198 le parole <<della produzione cinematografica e televisiva>> sono sostituite dalle seguenti: <<delle produzioni cinematografiche, audiovisive e assimilate>>.