Legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonchè modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali.
TITOLO III
 COORDINAMENTO DELLA FINANZA LOCALE
CAPO I
 DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI COORDINAMENTO DELLA FINANZA LOCALE
Art. 19
Note:
1 Comma 3 bis aggiunto da art. 37, comma 1, L. R. 25/2015
2 Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 6, comma 13, L. R. 33/2015
3 Comma 3 bis abrogato da art. 50, comma 3, L. R. 3/2016
4 Integrata la disciplina della lettera c) del comma 1 da art. 12, comma 6, L. R. 37/2017
5 Parole sostituite al comma 3 da art. 9, comma 18, L. R. 44/2017
6 Articolo sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
7 Vedi anche quanto disposto dall'art. 9, comma 2, L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
Art. 20
1. L'equilibrio di bilancio è previsto e disciplinato dalla normativa statale.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 10 da art. 6, comma 2, L. R. 33/2015
2 Integrata la disciplina del comma 11 da art. 6, comma 2, L. R. 33/2015
3 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 6, comma 14, lettera a), L. R. 33/2015
4 Comma 1 sostituito da art. 6, comma 14, lettera b), L. R. 33/2015
5 Comma 3 sostituito da art. 6, comma 14, lettera c), L. R. 33/2015
6 Comma 4 abrogato da art. 6, comma 14, lettera d), L. R. 33/2015
7 Comma 5 sostituito da art. 6, comma 14, lettera e), L. R. 33/2015
8 Parole sostituite al comma 6 da art. 6, comma 14, lettera f), L. R. 33/2015
9 Parole sostituite al comma 7 da art. 6, comma 14, lettera g), L. R. 33/2015
10 Comma 9 sostituito da art. 6, comma 14, lettera h), L. R. 33/2015
11 Comma 9 bis aggiunto da art. 6, comma 14, lettera i), L. R. 33/2015
12 Parole sostituite al comma 10 da art. 6, comma 14, lettera j), L. R. 33/2015
13 Parole sostituite al comma 11 da art. 6, comma 14, lettera k), L. R. 33/2015
14 Parole sostituite al comma 12 da art. 6, comma 14, lettera l), L. R. 33/2015
15 Parole soppresse al comma 13 da art. 6, comma 14, lettera m), L. R. 33/2015
16 Comma 14 abrogato da art. 6, comma 14, lettera n), L. R. 33/2015
17 Parole sostituite al comma 15 da art. 6, comma 14, lettera o), L. R. 33/2015
18 Parole aggiunte al comma 9 da art. 33, comma 1, lettera a), numero 1), L. R. 3/2016
19 Parole sostituite al comma 15 da art. 33, comma 1, lettera a), numero 2), L. R. 3/2016
20 Parole sostituite al comma 11 da art. 9, comma 19, L. R. 14/2016
21 Comma 11 bis aggiunto da art. 9, comma 20, L. R. 14/2016
22 Integrata la disciplina del comma 11 da art. 9, comma 21, L. R. 14/2016
23 Vedi anche quanto disposto dall'art. 9, comma 27, L. R. 14/2016
24 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 5 da art. 9, comma 31, L. R. 14/2016
25 Integrata la disciplina della lettera a) del comma 5 da art. 9, comma 32, L. R. 14/2016
26 Comma 5 bis aggiunto da art. 10, comma 3, L. R. 24/2016
27 Comma 5 ter aggiunto da art. 10, comma 3, L. R. 24/2016
28 Comma 5 quater aggiunto da art. 10, comma 3, L. R. 24/2016
29 Comma 2 abrogato da art. 10, comma 10, lettera a), L. R. 31/2017
30 Lettera a) del comma 10 sostituita da art. 10, comma 10, lettera b), L. R. 31/2017
31 Comma 11 ter aggiunto da art. 10, comma 10, lettera c), L. R. 31/2017
32 Parole sostituite al comma 15 da art. 10, comma 10, lettera d), L. R. 31/2017
33 Vedi anche quanto disposto dall'art. 10, comma 15, L. R. 31/2017
34 Vedi anche quanto disposto dall'art. 10, comma 16, L. R. 31/2017
35 Parole aggiunte al comma 3 da art. 9, comma 19, L. R. 44/2017
36 Vedi la disciplina transitoria del comma 9, stabilita da art. 10, comma 27, L. R. 20/2018
37 Comma 5 quater abrogato da art. 10, comma 50, L. R. 20/2018
38 Parole soppresse alla lettera c) del comma 6 da art. 9, comma 5, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
39 Parole sostituite al comma 9 da art. 9, comma 5, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
40 Parole sostituite al comma 9 da art. 9, comma 5, lettera c), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
41 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 15, L. R. 13/2019
42 Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, comma 4, L. R. 9/2020
43 Articolo sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
44 Vedi anche quanto disposto dall'art. 9, comma 1, L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
Art. 21
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), gli enti locali assicurano la sostenibilità del debito mantenendo il medesimo entro un valore soglia.
3. Il valore soglia può essere differenziato per classe demografica.
4. La Giunta regionale definisce, con la deliberazione di cui all'articolo 18, comma 2, il valore soglia di cui al comma 1, le classi demografiche, la modulazione e differenziazione del valore soglia rispetto al valore medio per classe demografica, nonché altri aspetti relativi al parametro di sostenibilità del debito.
5. Gli enti locali che si collocano al di sopra del valore soglia di cui al comma 1 adottano le misure necessarie per conseguire il predetto valore entro cinque anni, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è rilevato il superamento.
6. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione il termine di cui al comma 5 è di sei anni.
7. Gli enti locali che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1 possono incrementare il proprio debito fino al raggiungimento del valore soglia.
Note:
1 Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, comma 15, L. R. 33/2015
2 Integrata la disciplina della lettera c) del comma 3 da art. 9, comma 18, L. R. 14/2016
3 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 4, comma 1, L. R. 12/2018
4 Integrata la disciplina della lettera c) del comma 3 da art. 4, comma 2, L. R. 12/2018
5 Vedi anche quanto disposto dall'art. 7, comma 1, L. R. 9/2020
6 Articolo sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 22
1. Gli enti locali assicurano la sostenibilità della spesa complessiva di personale, al lordo degli oneri riflessi e al netto dell'IRAP, mantenendo la medesima entro un valore soglia.
2. Il valore soglia è determinato quale rapporto percentuale tra la spesa di personale come definita al comma 1 e la media degli accertamenti riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.
3. Il valore soglia può essere differenziato per classi demografiche.
5. La Giunta regionale definisce, con la deliberazione di cui all'articolo 18, comma 2, il valore soglia di cui al comma 1, le classi demografiche, la modulazione e differenziazione del valore soglia rispetto al valore medio per classe demografica, nonché altri aspetti relativi al parametro di sostenibilità della spesa di personale.
6. La Giunta regionale, nella deliberazione di cui al comma 5, tiene conto, prevedendo opportuni correttivi al calcolo del valore soglia, delle specificità dei servizi erogati dagli enti locali del Friuli Venezia Giulia.
7. Gli enti locali che si collocano al di sopra del valore soglia di cui al comma 1 adottano le misure necessarie per conseguire il predetto valore entro cinque anni, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è rilevato il superamento.
8. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione il termine di cui al comma 7 è di sei anni.
9. Le Aziende per i servizi alla persona e le Aziende sanitarie, enti delegati alla realizzazione del Servizio sociale dei Comuni ai sensi della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), presso le quali sono costituite le piante organiche aggiuntive, osservano i limiti previsti dal comma 1, in relazione al personale riferito alla gestione del servizio sociale. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 18, comma 2, sono definiti termini e modalità per tali enti.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 6, comma 16, L. R. 33/2015
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 33, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 3/2016
3 Parole soppresse al comma 1 da art. 33, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 3/2016
4 Parole sostituite al comma 2 da art. 33, comma 1, lettera b), numero 3), L. R. 3/2016
5 Comma 3 bis aggiunto da art. 33, comma 1, lettera b), numero 4), L. R. 3/2016
6 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 52, comma 7, L. R. 20/2016
7 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 10, comma 10, L. R. 24/2016
8 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 10, comma 26, L. R. 20/2018
9 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 9, comma 6, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
10 Vedi anche quanto disposto dall'art. 11, comma 6, L. R. 9/2020
11 Articolo sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 22 bis
2. Il monitoraggio previsto in relazione all'articolo 22 ha, altresì, l'obiettivo di valutare gli effetti complessivi e di impatto in relazione alla spesa di personale degli enti locali sul Sistema integrato.
3. In relazione alle risultanze del monitoraggio di cui al comma 2, possono essere previste modifiche ai valori soglia, nonché al regime sanzionatorio previsto all'articolo 22 ter.
4. L'ufficio regionale competente definisce con provvedimento gli aspetti operativi connessi all'attività di monitoraggio e approva la relativa modulistica.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
2 Comma 1 sostituito da art. 29, comma 1, lettera a), L. R. 8/2022
3 Comma 5 sostituito da art. 29, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022
Art. 23

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 8, comma 1, L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
CAPO II
 DISCIPLINA IN MATERIA DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI
Art. 25
 (Organo di revisione economico-finanziaria)
1. Per dare attuazione al principio di cui all'articolo 2, comma 2, l'organo di revisione economico-finanziaria collabora, in particolare, con gli organi di governo nell'attività di programmazione e controllo economico-finanziario per individuare e prevenire situazioni di criticità del sistema integrato Regione-Autonomie locali.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 9/2017
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 9/2017
3 Parole aggiunte al comma 2 da art. 10, comma 11, lettera a), L. R. 31/2017
4 Parole aggiunte al comma 3 da art. 10, comma 11, lettera b), L. R. 31/2017
5 Comma 4 bis aggiunto da art. 10, comma 11, lettera c), L. R. 31/2017
6 Comma 4 ter aggiunto da art. 10, comma 11, lettera c), L. R. 31/2017
7 Comma 5 abrogato da art. 10, comma 11, lettera d), L. R. 31/2017
8 Parole soppresse al comma 2 da art. 29, comma 1, lettera a), L. R. 9/2019
9 Parole sostituite al comma 3 da art. 29, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019
10 Comma 3 bis aggiunto da art. 29, comma 1, lettera c), L. R. 9/2019
11 Comma 4 abrogato da art. 29, comma 1, lettera d), L. R. 9/2019
12 Comma 4 ter sostituito da art. 10, comma 31, L. R. 13/2019
13 Parole sostituite al comma 2 da art. 55, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
14 Parole sostituite al comma 3 da art. 55, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
15 Parole sostituite al comma 3 bis da art. 55, comma 1, lettera c), L. R. 6/2021
16 Comma 3 ter aggiunto da art. 55, comma 1, lettera d), L. R. 6/2021
Art. 26
 (Elenco regionale dei revisori)
1. E' istituito presso la struttura regionale competente in materia di autonomie locali l'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali, di seguito denominato elenco regionale. Tale elenco è gestito con modalità telematiche.
5. Le modalità di attribuzione dei crediti formativi ai fini dell'iscrizione nell'elenco ai sensi del comma 2 sono definite in accordo con l'Associazione nazionale certificatori e revisori degli enti locali e gli Ordini professionali competenti.
Note:
1 Parole soppresse al comma 3 da art. 6, comma 8, lettera b), L. R. 33/2015
2 Parole aggiunte al comma 3 da art. 10, comma 7, lettera a), L. R. 24/2016
3 Comma 4 sostituito da art. 10, comma 7, lettera b), L. R. 24/2016
4 Parole aggiunte al comma 2 da art. 10, comma 32, lettera a), L. R. 13/2019
5 Parole sostituite al comma 3 da art. 10, comma 32, lettera b), L. R. 13/2019
6 Vedi anche quanto disposto dall'art. 9, comma 12, L. R. 15/2020
Art. 27
1. I revisori sono individuati all'interno dell'elenco di cui all'articolo 26 mediante procedura telematica.
8. Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei revisori entro venti giorni dall'avvenuta esecutività del provvedimento di affidamento dell'incarico.
Note:
1 Comma 4 bis aggiunto da art. 10, comma 8, L. R. 24/2016
2 Comma 9 bis aggiunto da art. 10, comma 13, L. R. 31/2017
3 Comma 9 ter aggiunto da art. 10, comma 13, L. R. 31/2017
4 Parole soppresse al comma 3 da art. 9, comma 7, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
5 Parole aggiunte al comma 5 da art. 9, comma 7, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
6 Comma 6 abrogato da art. 9, comma 7, lettera c), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
7 Parole sostituite al comma 7 da art. 9, comma 7, lettera d), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
8 Parole aggiunte al comma 4 da art. 10, comma 33, lettera a), L. R. 13/2019
9 Parole aggiunte al comma 5 da art. 10, comma 33, lettera b), L. R. 13/2019
10 Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, comma 1, L. R. 9/2020
11 Integrata la disciplina del comma 9 da art. 9, comma 4, L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
12 Integrata la disciplina del comma 4 da art. 9, comma 5, L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
13 Comma 2 sostituito da art. 56, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
14 Comma 2 bis aggiunto da art. 56, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
15 Comma 4 .1 aggiunto da art. 56, comma 1, lettera c), L. R. 6/2021
16 Comma 8 bis aggiunto da art. 56, comma 1, lettera d), L. R. 6/2021
17 Parole sostituite al comma 9 da art. 56, comma 1, lettera e), L. R. 6/2021
18 Parole sostituite al comma 5 da art. 9, comma 9, lettera a), L. R. 13/2021
19 Parole soppresse al comma 5 da art. 9, comma 9, lettera a), L. R. 13/2021
Art. 27 bis
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 10, comma 9, L. R. 24/2016
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 1, L. R. 9/2017
3 Comma 1 bis aggiunto da art. 29, comma 2, L. R. 9/2019
4 Comma 1 sostituito da art. 9, comma 5, lettera a), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
5 Comma 1 bis sostituito da art. 9, comma 5, lettera b), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
6 Parole sostituite al comma 1 da art. 56, comma 2, lettera a), L. R. 6/2021
7 Comma 1 .1 aggiunto da art. 56, comma 2, lettera b), L. R. 6/2021
8 Lettera a) del comma 1 bis abrogata da art. 9, comma 9, lettera b), numero 1), L. R. 13/2021
9 Lettera b) del comma 1 bis abrogata da art. 9, comma 9, lettera b), numero 1), L. R. 13/2021
10 Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 bis da art. 9, comma 9, lettera b), numero 2), L. R. 13/2021
11 Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 1, L. R. 6/2023
Art. 28
 (Valutazioni dell'organo di revisione sulla stabilità finanziaria)
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 9, comma 8, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 1, L. R. 6/2023
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 7, comma 1, L. R. 6/2023
4 Parole sostituite al comma 4 da art. 7, comma 1, L. R. 6/2023
Art. 29
2. Il compenso di cui al presente articolo è onnicomprensivo di qualsiasi spesa sostenuta dall'organo di revisione economico-finanziaria.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 10, comma 14, lettera a), L. R. 31/2017
2 Lettera e) del comma 1 abrogata da art. 10, comma 14, lettera b), L. R. 31/2017
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 44, L. R. 45/2017
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 42, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
5 Comma 1 bis aggiunto da art. 29, comma 3, L. R. 9/2019
6 Comma 1 bis abrogato da art. 9, comma 2, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
CAPO III
 DISCIPLINA DELLE CONDIZIONI STRUTTURALI DEGLI ENTI LOCALI
Art. 30
 (Condizioni strutturali dei bilanci degli enti locali)
Note:
1 Lettera d bis) del comma 3 aggiunta da art. 38, comma 1, L. R. 20/2016
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
3 Comma 2 abrogato da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
4 Comma 3 sostituito da art. 9, comma 1, lettera c), L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
5 Parole soppresse al comma 1 da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 6/2023
6 Comma 3 sostituito da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 6/2023
7 Comma 4 abrogato da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 6/2023
Art. 31
1. Le condizioni strutturali dei bilanci degli enti locali, individuate ai sensi dell'articolo 30, sono soggette al monitoraggio annuale da parte della struttura regionale competente in materia di autonomie locali.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 39, comma 1, lettera a), L. R. 20/2016
2 Comma 1 ter aggiunto da art. 39, comma 1, lettera a), L. R. 20/2016
3 Comma 2 abrogato da art. 39, comma 1, lettera b), L. R. 20/2016
4 Comma 3 bis aggiunto da art. 9, comma 20, L. R. 44/2017
5 Comma 1 quater aggiunto da art. 9, comma 21, L. R. 44/2017
6 Vedi la disciplina transitoria del comma 1 quater, stabilita da art. 9, comma 22, L. R. 44/2017
7 Comma 1 quater sostituito da art. 4, comma 4, L. R. 12/2018
8 Comma 1 bis abrogato da art. 9, comma 9, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
9 Comma 1 ter abrogato da art. 9, comma 9, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
10 Comma 1 quater sostituito da art. 9, comma 11, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
11 Vedi la disciplina transitoria del comma 1 quater, stabilita da art. 9, comma 26, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
12 Comma 1 quater interpretato da art. 9, comma 1, L. R. 16/2019
13 Derogata la disciplina del comma 1 quater da art. 9, comma 7, L. R. 16/2019 , per l'anno 2019.
14 Comma 1 quater sostituito da art. 9, comma 4, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
15 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
16 Comma 3 abrogato da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
17 Parole soppresse al comma 3 bis da art. 10, comma 1, lettera c), L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
18 Comma 4 abrogato da art. 10, comma 1, lettera d), L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
19 Vedi anche quanto disposto dall'art. 9, comma 12, L. R. 22/2020
20 Vedi la disciplina transitoria del comma 1 quater, stabilita da art. 9, comma 3, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
21 Vedi la disciplina transitoria del comma 1 quater, stabilita da art. 9, comma 1, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 32
 (Funzioni regionali in materia di enti locali deficitari, in condizioni di squilibrio e modalità di esercizio da parte della Regione)
2. La Regione contribuisce al risanamento finanziario degli enti locali che deliberano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui alla normativa statale vigente.
4. Con deliberazione della Giunta regionale è costituito un Comitato tecnico per gli adempimenti connessi alle procedure di riequilibrio finanziario pluriennale, composto da funzionari regionali e degli enti locali, nonché da rappresentanti dell'Associazione nazionale certificatori e revisori degli enti locali. Tale Comitato è deputato a effettuare controlli sulle condizioni di enti strutturalmente deficitari o ad emettere pareri o svolgere istruttorie per l'attuazione delle procedure relative al riequilibrio finanziario pluriennale e al dissesto degli enti locali, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
Note:
1 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 3 da art. 6, comma 11, L. R. 33/2015
Art. 33
 (Coordinamento normativo in materia di enti deficitari o dissestati)
1. Le disposizioni riguardanti gli enti locali deficitari o dissestati contenute negli articoli da 242 a 269 del decreto legislativo 267/2000, che prevedono l'esercizio di funzioni amministrative in capo a organi statali, si applicano nella Regione Friuli Venezia Giulia in conformità a quanto previsto dall'articolo 27, comma 1, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale).
1 bis. Ferme restando le disposizioni statali in materia di enti locali deficitari o dissestati di cui al titolo VIII del decreto legislativo 267/2000 , con legge regionale sono definite le procedure connesse al dissesto finanziario degli enti locali, all'attività dell'organo di liquidazione, all'acquisizione dei mezzi finanziari per il risanamento, alle disposizioni concernenti il bilancio stabilmente riequilibrato, alle condizioni e ai limiti conseguenti al risanamento.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 11, comma 1, L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
2 Parole aggiunte al comma 1 bis da art. 57, comma 1, L. R. 6/2021