Art. 37
(Tavoli tecnici in materia di finanza locale)
1. La Regione, al fine di una proficua collaborazione e concertazione con gli enti locali, si avvale di gruppi di lavoro o di tavoli tecnici con funzionari esperti degli enti locali e rappresentanti di associazioni di categoria, per l'approfondimento di aspetti tecnici attinenti materie ricadenti nell'ambito della finanza locale, anche al fine di acquisire esperienze di buone pratiche e consentirne la diffusione.
2. La partecipazione ai gruppi di lavoro e ai tavoli tecnici previsti nel comma 1 non comporta la corresponsione di gettoni di presenza.