Legge regionale 10 luglio 2015 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2019

Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito.

Art. 13

(Abrogazioni e disposizioni transitorie)

1. I commi da 5 a 10 dell'articolo 9 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008), sono abrogati a decorrere dall'1 gennaio 2016.

2. Sono fatti salvi sino alla data di scadenza prevista dai progetti personalizzati predisposti dai Servizi sociali dei Comuni e comunque per un periodo di non più di sei mesi dal loro avvio, gli interventi economici di cui all' articolo 9, comma 6, della legge regionale 9/2008 attivati nell'anno 2015, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Regione 9 febbraio 2009, n. 38 (Regolamento per la disciplina del Fondo di solidarietà regionale istituito dall'articolo 9, comma 9, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008)).

3. Entro il 31 marzo 2016 gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni restituiscono alla Regione i fondi loro assegnati ai sensi dell' articolo 9, comma 5, della legge regionale 9/2008 non impegnati entro il 31 dicembre 2015.