Legge regionale 10 luglio 2015 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2019

Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito.

Art. 12

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta l'efficacia dei risultati ottenuti nel contrastare l'esclusione sociale e lavorativa delle persone che non dispongono di una adeguata fonte di reddito e accedono alla misura di sostegno erogata nell'ambito del patto di inclusione.

2. Entro il trimestre successivo al primo anno di applicazione del regolamento di cui all'articolo 10, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che informa sulle caratteristiche operative della misura di sostegno, anche con riguardo al ruolo svolto dai soggetti pubblici coinvolti, descrive le azioni e gli strumenti di risposta al bisogno attivati nei patti di inclusione, evidenzia le eventuali criticità emerse e rendiconta l'impiego delle risorse.

3. Nel triennio di sperimentazione previsto dall'articolo 2, comma 2, l'Amministrazione regionale raccoglie, elabora e analizza i dati e le informazioni necessari a dare conto, in particolare, dei seguenti aspetti:

a) numero delle domande presentate per ambito territoriale del Servizio sociale dei Comuni, percentuali di accoglimento, cause di esclusione o decadenza e stima del tasso di copertura rispetto alla platea dei potenziali aventi diritto;

b) caratteristiche sociali e condizione professionale dei richiedenti per fasce di ISEE, con riguardo all'età, al genere, alla composizione e alle caratteristiche del nucleo familiare, al periodo di residenza nel territorio regionale, alla scolarizzazione, alla formazione e ai precedenti lavorativi;

c) media delle ore lavorate e tipologia di occupazione nel periodo di fruizione della misura per classi di beneficiari secondo ISEE di accesso e composizione del nucleo familiare;

d) distribuzione dei beneficiari per classi di importo e periodo di fruizione della misura e dimensione delle fuoriuscite dalla situazione di bisogno grazie al godimento del beneficio.

4. Entro tre mesi dalla conclusione del triennio di sperimentazione, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il rapporto di valutazione sull'attuazione della misura secondo l'analisi svolta ai sensi del comma 3. Degli esiti della valutazione si tiene conto per le decisioni di riforma della misura.

5. Le informative giuntali previste dal presente articolo e gli atti consiliari che ne concludono l'esame sono pubblicati nel sito internet istituzionale del Consiglio regionale.