Art. 1
1. Al fine di dare attuazione ai diritti sanciti dall'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ai principi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 38 della Costituzione e nell'ambito del coordinamento delle politiche per la cittadinanza sociale, di cui all'
articolo 3 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia promuove interventi integrati volti a perseguire in modo coordinato l'autonomia economica e la partecipazione sociale, la valorizzazione delle competenze di base e professionali dei singoli e ad accrescere l'occupabilità delle persone che si trovano temporaneamente escluse dal mercato del lavoro.
2.
La Regione in particolare sostiene azioni per:
a) contrastare l'esclusione sociale determinata da assenza o carenza di reddito;
b) favorire l'occupabilità, l'accesso o il reinserimento al lavoro e comunque a un'occupazione utile;
c) rafforzare l'economia sociale promuovendo l'innovazione sociale e valorizzando l'integrazione tra pubblico, privato e terzo settore.
3. Al fine di assicurare un sostegno economico alle persone che non dispongono di una adeguata fonte di reddito e che si impegnano in percorsi di attivazione, la Regione istituisce una misura attiva di sostegno al reddito, di cui all'articolo 2.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 1, L. R. 35/2017