2.
Il regolamento disciplina, in particolare:
a) l'elezione del Presidente, del Vicepresidente e dei componenti dell'Ufficio di Presidenza del CAL e la durata delle rispettive cariche;
b) le funzioni degli organi del CAL;
c) la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento delle commissioni e dei gruppi di lavoro;
d) la programmazione dell'attivitā del CAL, anche in relazione alle modalitā di esame dei provvedimenti da parte delle commissioni;
e) i casi nei quali possono essere attribuite alle commissioni funzioni redigenti o deliberanti in luogo del Consiglio;
f) le modalitā di riunione, di espressione del voto e di assunzione delle decisioni attraverso strumenti telematici.