Legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque.
CAPO II
 PARTICOLARI TIPOLOGIE DI UTILIZZO DELLE RISORSE IDRICHE
Art. 37
 (Utilizzazione di acque sotterranee)
1. Gli enti di governo dell'ambito territoriale ottimale, ai fini dell'implementazione del Catasto regionale delle utilizzazioni d'acqua ai sensi dell'articolo 35, comma 5, censiscono le utilizzazioni di acque sotterranee a uso domestico in atto sul territorio di competenza, con le modalità indicate ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera j).
1 bis. Le disposizioni in materia di utilizzazione di acque sotterranee di cui all'articolo 93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici), si applicano anche nel caso di utilizzazioni da parte di unità immobiliari adibite a uffici o a modeste attività produttive o commerciali.
2. Ai fini del rispetto dei principi di cui all'articolo 1, comma 5, i Comuni regolano il flusso dell'acqua potabile dei pubblici fontanili e provvedono alla relativa manutenzione.
3. In attuazione dell'articolo 114, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, al fine di garantire il mantenimento e il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici indicati al titolo II della parte terza del medesimo decreto legislativo 152/2006, sono disciplinati con il regolamento regionale di cui all'articolo 14, comma 1, lettera i), i criteri e le modalità tecniche di restituzione delle acque derivanti da sondaggi e da perforazioni, effettuati nell'esercizio dei permessi di ricerca, delle concessioni di coltivazione e delle concessioni di derivazione di acque sotterranee per scopi geotermici o di scambio termico e per attività termali.
4. Le disposizioni del regolamento di cui al comma 3 si applicano anche ai permessi di ricerca, alle concessioni di coltivazione e alle concessioni di derivazione di acque sotterranee per scopi geotermici o di scambio termico e per attività termali, rilasciati alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.
6. In attuazione dell'articolo 124, commi 3 e 5, del decreto legislativo 152/2006, al fine di garantire che lo scarico avvenga senza pregiudizio per il corpo ricettore, sono disciplinati con il regolamento regionale di cui all'articolo 14, comma 1, lettera j), i criteri per la valutazione della compatibilità con le caratteristiche del corpo ricettore, degli scarichi delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque degli impianti di scambio termico e delle acque reflue provenienti da attività termali.
Note:
1 I commi 3, 4 e 5 del presente articolo hanno efficacia all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 14, c. 1, lett. i), L.R. 11/2015, come disposto dall'art. 62, c. 1, lett. g), della medesima L.R. 11/2015.
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 1, lettera q), L. R. 3/2018
3 Parole sostituite al comma 5 da art. 4, comma 6, lettera a), numero 1), L. R. 15/2020
4 Parole aggiunte al comma 5 da art. 4, comma 6, lettera a), numero 2), L. R. 15/2020
Art. 38
4. I dati relativi alla derivazione di cui al comma 2 sono pubblicati mediante avviso nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione, nonché sono censiti nel Catasto regionale delle utilizzazioni d'acqua, a cura della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche.
Note:
1 Parole sostituite al comma 3 da art. 7, comma 3, L. R. 33/2015
2 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 4, comma 41, lettera a), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
3 Comma 1 sostituito da art. 4, comma 41, lettera b), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
4 Comma 2 sostituito da art. 4, comma 41, lettera c), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 40
 (Attingimento di acque superficiali)
3. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 sono rilasciate, previa presentazione di uno schema dell'impianto indicante il punto di presa, il percorso della condotta adduttrice, i punti di utilizzazione e la portata prelevata.
4. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rinnovabili e possono essere revocate per motivi di pubblico interesse.
Note:
1 Il comma 5 del presente articolo ha efficacia alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto di cui all'art. 14, c. 2, lett. j), L.R. 11/2015, come disposto dall'art. 62, c. 1, lett. h), della medesima L.R. 11/2015.
2 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 16, comma 1, L. R. 3/2018