Legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque.
CAPO I
 TUTELA IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO
Art. 17
 (Autorizzazione idraulica)
1. Il regime autorizzatorio di cui al regio decreto 523/1904 si applica agli interventi da realizzare lungo i corsi d'acqua demaniali delle classi individuate ai sensi dell'articolo 4, incluse le opere disciplinate dagli articoli 96 e 97 del medesimo regio decreto 523/1904.
1 bis. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35), l'autorizzazione idraulica relativa agli scarichi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 59/2013, è compresa nell'autorizzazione unica ambientale.
3. Non sono soggetti all'autorizzazione idraulica gli interventi di posa in opera di tubazioni e canalizzazioni sugli impalcati di manufatti di attraversamento di corsi d'acqua, internamente o esternamente alla struttura, a condizione che le medesime siano contenute entro la sagoma di ingombro degli impalcati stessi, considerata in senso trasversale rispetto al corso d'acqua.
4. Il soggetto attuatore, sessanta giorni prima dell'inizio delle attività di cui al comma 3, trasmette il progetto delle opere all'ente competente ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera m), e dell'articolo 16, comma 2, lettera e), il quale, entro tale termine, può vietare per esigenze di carattere idraulico, la realizzazione dei manufatti di cui al comma 3.
5. In caso di sopravvenute esigenze di carattere idraulico il soggetto che utilizza i manufatti di cui al comma 3 provvede alla rimozione degli stessi a proprie spese e senza diritto ad alcun indennizzo.
6. Gli oneri connessi alla gestione e alla manutenzione dei manufatti di attraversamento di corsi d'acqua costituiti da ponti e guadi, sono a carico dei Comuni, o dell'ente gestore della strada, o dei soggetti pubblici o privati che ne usufruiscono. In caso di mancata assunzione di tali oneri, i manufatti sono rimossi a cura e spese dei medesimi soggetti. Nell'ipotesi di inerzia di un soggetto pubblico o privato, la struttura regionale competente in materia di difesa del suolo assegna al medesimo, mediante diffida, un termine per provvedere comunque non inferiore a trenta giorni. Decorso inutilmente il termine e sentito il soggetto inadempiente, la medesima struttura regionale provvede all'adozione dei provvedimenti necessari ad assicurare lo svolgimento dell'attività non realizzata con oneri a carico del soggetto inadempiente. L'inerzia degli enti locali comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 55.
7. Fermi restando i vincoli e le prescrizioni previsti dai piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 152/2006, la realizzazione di insediamenti nelle aree classificate pericolose e nei bacini a scolo meccanico o alternato, comporta l'assunzione da parte del soggetto proponente, attuatore o utilizzatore, degli oneri connessi alla costruzione e alla gestione degli impianti di sollevamento e delle opere di difesa idraulica.
8. Nei casi previsti dall'articolo 33 il parere idraulico della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo sostituisce l'autorizzazione idraulica.
9. Il rilascio dell'autorizzazione idraulica per nuovi scarichi o per l'adeguamento di scarichi esistenti che conferiscono la portata, direttamente o indirettamente, a un corso d'acqua demaniale, funzionali all'attuazione di nuovi interventi previsti nei piani attuativi comunali approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), è subordinato alla presentazione, da parte del soggetto richiedente, dello studio di compatibilità idraulica previsto dall'articolo 16, comma 2, lettera b), della legge regionale medesima.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 82, comma 1, L. R. 13/2020 . Le disposizioni si applicano a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 18
 (Tutela dei corpi idrici superficiali e delle aree fluviali)
2. Nell'alveo dei corsi d'acqua, nelle zone golenali, nelle aree fluviali e nei bacini lacuali naturali è vietata l'estrazione di materiale litoide, a esclusione dei casi in cui sia resa necessaria nell'ambito degli interventi previsti dalla presente legge.
4. Sulle sponde dei corsi d'acqua naturali è consentita la piantumazione di essenze autoctone ai fini della costituzione o del ripristino della vegetazione riparia, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità, a condizione che non venga compromessa la funzionalità idraulica dell'alveo.
5. Gli interventi di cui ai commi 3 e 4 sono soggetti all'autorizzazione idraulica ai sensi dell'articolo 17.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 4, comma 1, lettera i), numero 1), L. R. 3/2018
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 4, comma 1, lettera i), numero 2), L. R. 3/2018
3 Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 148 del 22/5/2019 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 26 del 26 giugno 2019) la illegittimita' costituzionale del comma 3, dell'art. 18 della presente legge, nella parte in cui non consente la costruzione, all'interno della struttura degli argini dei corsi d'acqua, di manufatti per la realizzazione di impianti di produzione di energia idroelettrica compatibili con le esigenze di prevenzione dei rischi idrogeologici.
Art. 19
 (Disciplina degli sbarramenti fluviali)
2. Ai fini di cui al comma 1 l'altezza della diga e il volume di invaso sono determinati ai sensi del decreto legge 8 agosto 1994, n. 507 (Misure urgenti in materia di dighe), convertito in legge, con modificazioni, della legge 21 ottobre 1994, n. 584, nonché ai sensi della circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 1995.
5. La struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, a seguito di accertamenti effettuati nell'ambito delle funzioni di vigilanza, può chiedere ai proprietari e ai gestori, qualora non proprietari, di presentare, entro il termine di centottanta giorni, un progetto di adeguamento delle opere di sbarramento e delle relative modalità di esercizio ai fini dell'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio delle stesse. Il mancato rispetto di tale termine comporta la sospensione dell'esercizio delle opere di sbarramento sino all'emissione del provvedimento di autorizzazione. Il provvedimento di autorizzazione o di diniego alla prosecuzione dell'esercizio delle opere di sbarramento è emesso entro novanta giorni dalla presentazione del progetto.
Note:
1 Il comma 1 del presente articolo ha efficacia all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 14, c. 1, lett. h), L.R. 11/2015, come disposto dall'art. 62, c.1, lett. d), della medesima L.R. 11/2015.
2 Il comma 4 del presente articolo ha efficacia alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto di cui all'art. 14, c. 2, lett. d), L.R. 11/2015, come disposto dall'art. 62, c. 1, lett. d), della medesima L.R. 11/2015.
Art. 19 bis
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 7, comma 8, lettera b), L. R. 12/2018
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 9, comma 2, L. R. 6/2019
3 Comma 1 ter aggiunto da art. 9, comma 2, L. R. 6/2019