Art. 54
(Revoca della concessione)
1. La struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche può disporre la revoca, anche parziale, del provvedimento di concessione di derivazione d'acqua in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o nel caso venga accertata la sopravvenuta incompatibilità della derivazione d'acqua con gli obiettivi di qualità e di valorizzazione del corpo idrico interessato.
2. La revoca non dà diritto alla corresponsione di alcun indennizzo, fatta salva la riduzione proporzionale del canone demaniale di concessione in caso di revoca parziale.
3. Il provvedimento di revoca è comunicato al concessionario e agli enti interessati ed è pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.