Legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque.
Art. 48
 (Rinnovo della concessione)
1. La concessione di derivazione d'acqua può essere rinnovata qualora alla sua scadenza persistano i fini, le condizioni e le modalità di esercizio della derivazione stessa, relative alla tutela, alla quantità, alla qualità e all'uso della risorsa idrica e a essa non ostino superiori ragioni di interesse pubblico e di valorizzazione del corpo idrico.
4. Qualora l'istanza di rinnovo sia presentata nei termini e il concessionario sia in regola con il pagamento dei canoni demaniali, nelle more dell'emissione del provvedimento di rinnovo o di diniego allo stesso, il soggetto istante continua l'esercizio della derivazione d'acqua oltre la scadenza prevista, secondo le prescrizioni stabilite dalla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche.
5. Qualora nell'istanza di rinnovo siano previste varianti sostanziali di cui all'articolo 47, commi 2 e 3, alla concessione originaria si applicano le disposizioni previste dagli articoli 42, 43, 44, 45 e 46.
7. Con il provvedimento di rinnovo la struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche impone le modificazioni rese necessarie in relazione alle variate condizioni dei luoghi e del corso d'acqua.
Note:
1 Il comma 6 del presente articolo ha efficacia all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 14, c. 1, lett. c), L.R. 11/2015, come disposto dall'art.62, c. 1, lett. j), della medesima L.R. 11/2015.
2 Il regolamento di cui all'art. 14, c. 1, lett. c), L.R. 11/2015, è stato emanato con DPReg. 77/2017 (B.U.R. 26/4/2017, n. 17) con entrata in vigore l'11/5/2017.
3 Parole sostituite al comma 3 da art. 4, comma 1, lettera v), L. R. 3/2018
4 Parole soppresse al comma 8 da art. 4, comma 23, L. R. 13/2021
5 Comma 7 bis aggiunto da art. 4, comma 14, lettera c), L. R. 16/2021