Legge regionale 20 febbraio 2015 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 11/08/2022

RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali.

CAPO I

DISTRETTI INDUSTRIALI E FILIERE PRODUTTIVE

Art. 54

(Distretti industriali)

1. Il distretto industriale è un sistema locale formato da imprese variamente specializzate che partecipano alla medesima filiera produttiva o a filiere collegate.

2. I distretti industriali sono individuati ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese), con deliberazione della Giunta regionale.

3. I criteri di riconoscimento dei distretti industriali sono identificati nell'indice di densità imprenditoriale dell'industria manifatturiera e nell'indice di specializzazione produttiva, come definiti con deliberazione della Giunta regionale.

4. L'area distrettuale può essere definita anche su base interregionale, previo accordo con la Regione contermine.

Art. 55

(Agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali)

1. Le Agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali, già riconosciute ai sensi della legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 (Per lo sviluppo dei Distretti industriali), e costituite esclusivamente da soggetti privati, integrano i requisiti di cui all'articolo 58, comma 5, lettera a).

2. L'Agenzia per lo sviluppo industriale delle tecnologie digitali, già riconosciuta ai sensi della legge regionale 27/1999, integra i requisiti di cui all'articolo 58, comma 5, lettera c).

3. Le Agenzie di cui ai commi 1 e 2 possono fare parte dei cluster.

Art. 56

(Filiere produttive)

1. La Regione riconosce, promuove e favorisce la collaborazione e l'aggregazione delle imprese e di altri soggetti del sistema dell'innovazione e della conoscenza per la condivisione di risorse e conoscenze, al fine di rafforzare la competitività delle imprese, anche sui mercati internazionali, e di favorirne la crescita dimensionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione sostiene le filiere produttive mediante le misure di cui all'articolo 58.

Art. 57

(Attività di monitoraggio)

1. L'attività di monitoraggio e di studio dei fenomeni rilevanti per i distretti industriali e per le filiere produttive, per cogliere in particolare gli elementi che ne modificano la configurazione e le fonti del vantaggio competitivo, compresa l'acquisizione periodica dei dati per le finalità di cui all'articolo 4, è svolta in collaborazione con Unioncamere FVG e tramite la stessa con l'Osservatorio nazionale dei distretti.

Art. 58

(Politiche di sostegno allo sviluppo delle filiere)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, i progetti di filiera delle imprese aderenti ad aggregazioni composte da un numero minimo di cinque imprese costitute nelle forme del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), dell'accordo di progetto scritto, del contratto di consorzio ex articolo 2602 e seguenti del codice civile, o del contratto di rete disciplinato dal decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito del settore lattiero - caseario), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e quelli delle società di capitali con almeno cinque imprese socie.

2. La Giunta regionale, individuate le filiere di cui all'articolo 56, tenuto conto degli indirizzi espressi dal Piano di sviluppo del settore industriale di cui all'articolo 11 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), ripartisce le risorse a disposizione e adotta specifici bandi recanti criteri e modalità per l'accesso ai contributi.

3. Sono ammissibili a contributo le iniziative relative a progetti di filiera che, attraverso la condivisione di risorse, attività e conoscenze, in particolare in materia di innovazione, di organizzazione e di internazionalizzazione e anche al fine di consolidare e ampliare le catene di fornitura locali, hanno a oggetto anche congiuntamente:

a) la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione in modo coordinato di nuovi prodotti o di interventi di miglioramento di prodotti esistenti dandone anche un'immagine distintiva;

b) il coordinamento e l'integrazione di fasi del ciclo produttivo e/o delle azioni di distribuzione, promozione e penetrazione in nuovi mercati;

c) lo sviluppo coordinato di progetti di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico con particolare riguardo all'utilizzo delle tecnologie abilitanti;

d) lo sviluppo di interventi integrati di eco innovazione (risparmio energetico e idrico, riduzione delle emissioni in atmosfera, riduzione della produzione di rifiuti);

e) la valorizzazione e l'inserimento di personale altamente qualificato.

4. Nell'ambito delle iniziative di cui al comma 3 i bandi possono prevedere, tra l'altro, l'ammissibilità delle spese relative a:

a) acquisizione di servizi volti ad aumentare il livello di informatizzazione e di utilizzo delle nuove tecnologie per le comunicazioni;

b) allestimento di esposizioni temporanee dimostrative di macchine, attrezzature e prototipi con elevato contenuto tecnologico innovativo, attinenti la filiera produttiva;

c) promozione commerciale di prodotti, in particolare prodotti innovativi, mediante l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche;

d) indagini esplorative sui mercati tradizionali ed emergenti, studi e analisi di mercato per l'individuazione di aree target e di settore;

e) servizi di supporto all'internazionalizzazione e attività volte a favorire la partecipazione a missioni economiche e fiere internazionali all'estero in forma aggregata;

f) consulenza per la realizzazione di centri di assistenza post vendita all'estero presso showroom anche temporanei appartenenti alla stessa categoria di filiera o di distretto;

g) riconversione del ciclo lavorativo e interventi per il risparmio energetico e l'utilizzo di fonti rinnovabili su più siti produttivi, quali interventi basati anche su audit energetici, nonché progetti di simbiosi industriale e progetti finalizzati alla mobilità sostenibile delle merci;

h) realizzazione di test di campionari e prototipi presso centri prova, laboratori universitari, parchi scientifici regionali o imprese aderenti all'aggregazione di filiera;

i) conseguimento di certificazioni di processo e prodotto, inclusi i sistemi di gestione ambientali e i sistemi di tracciabilità della filiera;

j) introduzione di nuovi modelli organizzativi, di gestione e di controllo dei processi aziendali;

k) sviluppo e realizzazione di prodotti e servizi, nuovi o già esistenti, con caratteristiche di elevata innovatività e maggior valore aggiunto;

l) formazione delle risorse umane qualificate;

m) acquisizione di competenze qualificate, anche tramite l'assunzione di assegnisti di ricerca;

n) acquisizione di servizi specialistici per l'elaborazione di piani di riconversione industriale;

o) introduzione e implementazione di tecnologie abilitanti finalizzate ad aumentare il valore della catena del sistema produttivo, innovando i processi, i prodotti e i servizi della filiera produttiva;

p) costituzione di reti di imprese.

5. I criteri di valutazione dei progetti tengono conto, tra l'altro:

a) delle aggregazioni di imprese promosse dalle Agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali composte esclusivamente da soggetti privati;

b) della capacità di aggregazione, attestata anche dalla numerosità delle imprese aderenti al progetto di filiera, della capacità di crescita, del coinvolgimento del mondo della ricerca, degli obiettivi di internazionalizzazione, della partecipazione di imprese certificate, dei tempi di realizzazione e dell'introduzione di nuovi prodotti, processi e servizi;

c) dell'utilizzo nei progetti di tecnologie abilitanti, tra le quali le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché delle aggregazioni di imprese promosse dall'Agenzia per lo sviluppo del distretto industriale delle tecnologie digitali.

6. I bandi di cui al comma 2 possono prevedere una o più delle iniziative di cui al comma 3.

7. I contributi di cui al comma 1 sono concessi a titolo di <<de minimis>>, nel rispetto della normativa europea in materia di finanziamenti alle imprese o ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014.

7 bis. In ordine alle iniziative di cui al comma 3, limitatamente alle spese di cui al comma 4, lettera g), esprime il proprio parere l'organo di cui all'articolo 15 della legge regionale 26/2005.

(1)

Note:

Comma 7 bis aggiunto da art. 29, comma 1, L. R. 19/2015

Art. 59

(Abrogazioni)

1. La legge regionale 27/1999 è abrogata.

2. Il titolo V della legge regionale 12/2002 è abrogato.

Art. 60

(Norma transitoria)

1. Continuano ad avere efficacia, anche dopo l'entrata in vigore della presente legge, le deliberazioni della Giunta regionale relative:

a) al riconoscimento dei distretti industriali, adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 27/1999;

b) al riconoscimento di distretti artigianali ai sensi dell'articolo 70 della legge regionale 12/2002;

c) al riconoscimento dell'Agenzia per lo sviluppo industriale delle tecnologie digitali;

d)

( ABROGATA )

(1)

2. Le Agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali, già riconosciute ai sensi della legge regionale 27/1999, provvedono a ultimare e rendicontare i progetti prioritari oggetto di contributo ai sensi dell'articolo 11 della medesima legge regionale entro i termini stabiliti nei relativi decreti di concessione, pena la revoca dei contributi medesimi.

3. Le somme erogate ai sensi dell'articolo 2, commi 25 e 26, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento di bilancio 2008), sono trasferite in via definitiva all'Agenzia per lo sviluppo del distretto industriale della sedia Spa consortile, con sede in Manzano che è esonerata dall'obbligo di rendicontazione.

Note:

Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 55, lettera b), L. R. 13/2021 , a decorrere dall'1/1/2022.