Legge regionale 20 febbraio 2015 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 11/08/2022

RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali.

CAPO V

ALTRE MISURE DI SEMPLIFICAZIONE

Art. 52

(Interventi urbanistici ed edilizi)

1. Gli incentivi alle imprese industriali per gli interventi aventi rilevanza urbanistica ed edilizia di cui all'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), sono erogati a seguito della presentazione, da parte del progettista o tecnico abilitato, della copia del certificato di collaudo finale attestante la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività ovvero, negli altri casi, a seguito della presentazione, da parte del progettista o tecnico abilitato, della dichiarazione attestante la conformità dell'opera al progetto presentato.

2. Per gli interventi di cui al comma 1 non trova applicazione l'articolo 3, comma 5 bis, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

Art. 53

(Modifica all'articolo 11 della legge regionale 27/2014)

1. Dopo il comma 19 dell'articolo 11 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), è inserito il seguente:

<<19 bis. Il contributo di cui al comma 19 è concesso in conformità alla normativa "de minimis" e su istanza del beneficiario, con il decreto di concessione del contributo, è disposta l'erogazione in via anticipata di un importo pari al 100 per cento dell'ammontare del contributo concesso, anche in deroga all'articolo 39 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).>>.