Legge regionale 20 febbraio 2015 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 11/08/2022

RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali.

Art. 92

(Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 25/2002)

1. L'articolo 5 della legge regionale 25/2002 è sostituito dal seguente:

<<Art. 5

(Revisore legale)

1. Il Revisore legale e il suo supplente sono nominati con decreto del Presidente della Regione, durano in carica quattro anni e sono scelti tra le persone abilitate a esercitare la revisione legale dei conti e iscritte nel registro dei revisori legali istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), e dell'articolo 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 giugno 2012, n. 144 (Regolamento concernente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati).

2. Il Revisore partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

3. Il Revisore legale trasmette alla Giunta regionale, tramite la Direzione centrale attività produttive:

a) periodicamente copia delle relazioni sull'andamento della gestione;

b) una volta all'anno una relazione sulle risultanze del controllo amministrativo e contabile effettuato sugli atti dell'EZIT.

4. Al Revisore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2399 e seguenti del codice civile.

5. Il Revisore esercita funzioni di controllo finanziario, contabile, gestionale e ogni altra attività prevista dalla normativa vigente.>>.