Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 11/08/2022

RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali.
TITOLO II
 MISURE PER L'ATTRAZIONE DI INVESTIMENTI
CAPO I
 MISURE PER L'ATTRATTIVITÀ
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 5 bis aggiunto da art. 2, comma 2, L. R. 34/2015
2 Articolo abrogato da art. 15, comma 5, lettera a), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Art. 5
 (Semplificazione delle procedure insediative)
1. La Regione, anche avvalendosi del gruppo tecnico regionale di cui all'articolo 5, comma 5, della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), promuove accordi con le Pubbliche Amministrazioni competenti, al fine di semplificare le procedure e le formalità relative all'accesso e allo svolgimento delle attività produttive e di prestazione di servizi prioritariamente negli agglomerati industriali.
2. Gli accordi di cui al comma 1 riguardano, in particolare, i procedimenti di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione, riconversione, ampliamento, trasferimento, cessazione o riattivazione delle attività produttive e di prestazione di servizi.
3. L'Amministrazione regionale monitora gli accordi aventi le migliori ricadute in termini di effettiva riduzione dei tempi e dei costi al fine di disporne la replicabilità e l'ampliamento.
4. Nelle more di una più organica revisione della legge regionale 3/2001, anche in deroga alla disciplina procedimentale di cui al capo III della legge stessa e alle altre specifiche discipline regionali di settore, gli accordi di cui al comma 1 prevedono che le procedure autorizzative sono coordinate dallo sportello unico per le attività produttive e gestite dalle Pubbliche Amministrazioni coinvolte nel procedimento che utilizzano un protocollo preferenziale e che i controlli successivi alla realizzazione dell'impianto o all'avvio delle attività produttive e di prestazione di servizi sono coordinati nell'ottica dell'unitarietà e della non duplicazione, in conformità a quanto sancito dalle Linee guida di cui all'articolo 14, comma 5, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.
Art. 6
2. Gli interventi oggetto degli incentivi si caratterizzano per:
a) l'elevato valore degli investimenti a carico delle imprese;
c) l'aumento della capacità competitiva delle imprese e delle filiere di interesse regionale, anche con riferimento ai mercati esteri;
d) l'innovazione tecnologica;
e) la sostenibilità ambientale, sociale ed economico-finanziaria;
f) la sottoscrizione da parte dell'impresa beneficiaria di impegni ambientali e sociali, quali a titolo esemplificativo l'incentivazione all'utilizzo del lavoro agile, la promozione di iniziative per la mobilità sostenibile dei lavoratori, la promozione di iniziative di "welfare aziendale" finalizzate alla messa a disposizione del lavoratore di beni e servizi, per il sostegno al reddito, per la salute e il benessere, per la stabilizzazione con contratti di lavoro a tempo indeterminato. g) il miglioramento degli standard di efficienza energetica conseguito mediante investimenti realizzati in proprio o tramite Energy Service Company.
3. La concessione di incentivi in conto capitale è prevista nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a parziale copertura degli investimenti previsti.
4. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione degli incentivi di cui al comma 3.
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere, alle Imprese che hanno presentato domanda per la concessione di incentivi a valere sul Bando di cui al decreto del Direttore centrale n. 2293 del 2 settembre 2019, l'ammissibilità delle variazioni alle iniziative ammesse a contributo nel caso in cui queste siano finalizzate alla produzione di dispositivi medici, di protezione individuale, di distanziamento sociale o destinati alla sanificazione degli ambienti.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 27, comma 1, lettera a), L. R. 19/2015
2 Comma 4 bis aggiunto da art. 27, comma 1, lettera b), L. R. 19/2015
3 Comma 4 ter aggiunto da art. 27, comma 1, lettera b), L. R. 19/2015
4 Comma 3 bis aggiunto da art. 2, comma 17, lettera a), L. R. 24/2016
5 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 2 da art. 8, comma 24, L. R. 12/2018
6 Articolo sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 11/2020
7 Parole sostituite al comma 1 da art. 63, comma 1, lettera a), L. R. 3/2021
8 Comma 1 bis aggiunto da art. 63, comma 1, lettera b), L. R. 3/2021
9 Comma 1 ter aggiunto da art. 2, comma 68, L. R. 13/2021
10 Parole aggiunte al comma 1 bis da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 8/2022
Art. 7
 (Riduzione aliquota Irap a favore di nuove imprese e imprese che trasferiscono l'insediamento produttivo nella regione Friuli Venezia Giulia)
1. A decorrere dal periodo di imposta in corso all'1 gennaio 2019, i soggetti passivi Irap di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), ed e) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), di nuova costituzione o che trasferiscono l'insediamento produttivo nel territorio regionale applicano al valore della produzione netta realizzata nel territorio regionale l'aliquota Irap di cui all'articolo 16, commi 1 e 1 bis, del decreto legislativo 446/1997 , ridotta a zero per i primi tre anni e del 2,9 per cento per il quarto e quinto periodo d'imposta.
3. Con regolamento adottato dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore competente in materia di finanze di concerto con l'Assessore competente in materia di attività produttive, sono stabiliti criteri e modalità per beneficiare della riduzione di aliquota di cui al comma 1.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 14, comma 7, lettera a), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 14, comma 7, lettera b), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 14, comma 7, lettera c), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
4 Parole sostituite al comma 1 da art. 14, comma 7, lettera d), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
5 Parole sostituite al comma 2 da art. 14, comma 8, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
6 Comma 2 bis aggiunto da art. 14, comma 9, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
7 Comma 3 bis aggiunto da art. 14, comma 10, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
8 Parole sostituite al comma 1 da art. 30, comma 1, L. R. 6/2019
CAPO II
 AREE PRODUTTIVE ECOLOGICAMENTE ATTREZZATE
Art. 8
 (Aree produttive ecologicamente attrezzate)
1. Al fine di coniugare competitività, pianificazione e salvaguardia ambientale, la Regione, in attuazione dell'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), promuove la realizzazione di aree produttive ecologicamente attrezzate (di seguito APEA), favorendo la trasformazione degli agglomerati industriali e delle aree distrettuali di cui all'articolo 54 in APEA.
2. Le APEA sono finalizzate alla promozione e allo sviluppo di attività artigianali e industriali i cui processi sono gestiti come sistema territoriale d'insieme, in modo da garantire, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, una qualità ambientale complessivamente elevata unitamente al sostegno, consolidamento e miglioramento della competitività del sistema produttivo regionale.
4. Al fine di privilegiare e potenziare lo sviluppo delle APEA attraverso la promozione di processi di rilocalizzazione, recupero e riqualificazione del sistema produttivo esistente, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di attività produttive, approva un regolamento per la definizione dei criteri generali e dei parametri tecnici di riferimento per la disciplina delle APEA, con particolare riguardo:
0a) alle modalità di identificazione, qualificazione e monitoraggio delle aree costituenti APEA;
a) all'insediamento prioritario di APEA in presenza di domanda di nuove aree artigianali e industriali;
b) alle forme di gestione unitaria, da parte di soggetti pubblici o privati, delle infrastrutture e dei servizi;
c) alla qualificazione e riqualificazione delle aree, in relazione alla dotazione di infrastrutture e di sistemi necessari al fine di garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente per quanto attiene, in modo specifico, al mantenimento e al miglioramento della qualità dell'aria, alla minimizzazione degli impatti acustici, alla riduzione dei livelli dei campi elettrici e magnetici, alla gestione delle acque superficiali e sotterranee, alla gestione dei rifiuti, al contenimento del consumo del suolo, al controllo delle emissioni inquinanti, nonché all'ottimizzazione dell'efficienza energetica;
d) alla qualità progettuale degli interventi, con particolare attenzione all'inserimento paesaggistico, al raccordo geomorfologico, alle sistemazioni esterne e all'omogeneità degli interventi edilizi;
e) alle modalità per favorire l'implementazione di sistemi di gestione ambientale, anche di area, e la loro successiva certificazione.
e bis) ai criteri di riparto, alle modalità ed ai tempi per l'assegnazione e l'erogazione delle risorse ai Consorzi di sviluppo economico locale per il sostegno delle attività di rilevamento e monitoraggio periodico.
5. Ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 112/1998, gli impianti produttivi localizzati nelle APEA sono esonerati dall'acquisizione delle autorizzazioni concernenti l'utilizzazione dei servizi ivi presenti. La responsabilità dell'acquisizione di tali atti resta a carico dei soggetti gestori delle infrastrutture e dei servizi comuni.
Note:
1 Parole soppresse al comma 4 da art. 4, comma 9, L. R. 22/2020
2 Lettera 0a) del comma 4 aggiunta da art. 2, comma 37, lettera a), L. R. 13/2022
3 Lettera e bis) del comma 4 aggiunta da art. 2, comma 37, lettera b), L. R. 13/2022
4 Comma 4 bis aggiunto da art. 2, comma 37, lettera c), L. R. 13/2022