Art. 97
(Delega di funzioni)
1. La gestione degli incentivi di cui al titolo III e di cui all'articolo 58 può essere delegata alle Camere di commercio.
2. Al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione e le Camere di commercio è stipulata una convenzione conforme allo schema da approvare con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di attività produttive.
3. Per l'attività di gestione degli incentivi le Camere di commercio ricevono il rimborso delle spese nel limite massimo da definire nella convenzione e, comunque, nel limite delle spese effettivamente sostenute.
4. Le modalità attuative del rimborso di cui al comma 3, ivi compresi le spese ammissibili e l'importo massimo erogabile, sono stabilite nella convenzione di cui al comma 2.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 13, lettera a), L. R. 6/2017
2 Comma 2 sostituito da art. 1, comma 13, lettera b), L. R. 6/2017
3 Parole sostituite al comma 3 da art. 1, comma 13, lettera c), L. R. 6/2017
4 Parole soppresse al comma 3 da art. 1, comma 13, lettera c), L. R. 6/2017
5 Vedi la disciplina transitoria del comma 2, stabilita da art. 1, comma 14, L. R. 6/2017