Art. 82
1. I consorzi sono sottoposti alla vigilanza della Giunta regionale, tramite la Direzione centrale competente in materia di attività produttive; la Giunta regionale approva il piano industriale di cui all'articolo 80 secondo le modalità ivi previste.
2. Il piano industriale è corredato dell'ultimo bilancio di esercizio approvato dal consorzio.
3. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale può acquisire informazioni dal Revisore o dal Collegio dei revisori, nonché richiedere in qualsiasi momento l'invio di qualunque atto adottato dai consorzi.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 50, L. R. 31/2017
2Articolo sostituito da art. 70, comma 1, L. R. 3/2021