Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 11/08/2022

RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali.
Art. 75
 (Revisori)
1. Qualora il consorzio risulti dalla fusione di almeno due Consorzi per lo sviluppo industriale, il Collegio dei revisori č nominato dall'Assemblea consortile ed č composto da tre membri effettivi tra i quali il Presidente e due membri supplenti. Negli altri casi l'Assemblea consortile nomina un Revisore e un suo supplente.
2. I revisori sono scelti tra le persone abilitate a esercitare la revisione legale dei conti e iscritte nel registro dei revisori legali istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e dell'articolo 1 del decreto ministeriale 20 giugno 2012, n. 144 (Regolamento concernente le modalitā di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati).
3. I revisori durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
5. Il Revisore o il Collegio dei revisori una volta all'anno invia alla Giunta regionale, tramite la Direzione centrale competente in materia di attivitā produttive, una relazione sulle risultanze del controllo amministrativo e contabile effettuato sugli atti dei consorzi.