Art. 22
(Ricerca e sviluppo)
1. Nel rispetto della normativa richiamata dagli articoli 11 e 18 e con le procedure ivi previste, al fine di consolidare e rafforzare la competitività del sistema economico regionale sviluppandone le specializzazioni produttive, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi alle imprese del settore manifatturiero e del terziario per attività di ricerca e sviluppo sperimentale, anche con particolare riferimento agli ambiti tematici strategici e alle filiere produttive individuate nella strategia di specializzazione intelligente, stimolando, in particolare, la collaborazione fra soggetti economici e la collaborazione con le strutture scientifiche, anche tramite contratti stipulati con università, centri ed enti di ricerca, nonché con imprese operanti nell'ambito dell'innovazione e della ricerca.