Art. 60
(Norma transitoria)
1.
Continuano ad avere efficacia, anche dopo l'entrata in vigore della presente legge, le deliberazioni della Giunta regionale relative:
c) al riconoscimento dell'Agenzia per lo sviluppo industriale delle tecnologie digitali;
d)
( ABROGATA )
2. Le Agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali, giā riconosciute ai sensi della
legge regionale 27/1999, provvedono a ultimare e rendicontare i progetti prioritari oggetto di contributo ai sensi dell'articolo 11 della medesima legge regionale entro i termini stabiliti nei relativi decreti di concessione, pena la revoca dei contributi medesimi.
3. Le somme erogate ai sensi dell'articolo 2, commi 25 e 26, della
legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento di bilancio 2008), sono trasferite in via definitiva all'Agenzia per lo sviluppo del distretto industriale della sedia Spa consortile, con sede in Manzano che č esonerata dall'obbligo di rendicontazione.
Note:
1 Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 55, lettera b), L. R. 13/2021 , a decorrere dall'1/1/2022.