Art. 25
(Concorso di idee)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a bandire un concorso di idee al fine di individuare nuovi strumenti per stimolare e supportare la creazione di start up innovative, la diffusione di servizi di coworking, l'avvio di imprese giovanili e nuove forme di sviluppo dell'imprenditorialità.
2. Il bando per il concorso di idee di cui al comma 1, rivolto a giovani di età inferiore a trentacinque anni, è approvato dalla Giunta regionale e determina criteri e modalità per la partecipazione e la selezione, nonché per la corresponsione dei premi.