CAPO IX
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 12
(Norma transitoria in materia di assegno vitalizio)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 trovano applicazione a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
Art. 13
(Norma transitoria in materia di riduzione temporanea dell'assegno vitalizio)
1. In sede di prima applicazione, qualora il beneficiario dell'assegno e della sua quota sia già in godimento di un assegno vitalizio erogato dal Parlamento europeo, dal Parlamento nazionale o da altro Consiglio regionale, la comunicazione di cui all'articolo 3, comma 2, deve essere effettuata entro trenta giorni decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 14
(Norma transitoria in materia di esercizio dell'opzione)
1. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, qualora alla data di entrata in vigore della presente legge il titolare dell'assegno vitalizio e della sua quota abbia già assunto una delle cariche previste al comma 1, l'opzione ivi prevista deve essere esercitata entro centoventi giorni decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge. In tale ipotesi, la sospensione dell'erogazione dell'assegno vitalizio decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avviene la comunicazione prevista al comma 3 da parte del titolare dello stesso ovvero, in caso di mancata comunicazione, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avviene la scadenza del termine previsto dal presente articolo.
Art. 15
(Norma transitoria in materia di restituzione dei contributi pro vitalizio)
Art. 16
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.