Legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 11/08/2020

Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Articolo 23 bis aggiunto da art. 10, comma 25, L. R. 14/2016
CAPO II
 REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELLA PRENOTAZIONE DELLE RISORSE E DELLE FASI DELLA SPESA
Art. 7
1.
L'articolo 46 della legge regionale 21/2007 è sostituito dal seguente:
<< Art. 46
 (Ordinazione della spesa)
1. L'ordinazione consiste nell'ordine impartito al tesoriere di provvedere al pagamento della spesa.
3. L'ordinazione di pagamento della spesa per la quale è stata autorizzata l'apertura di un ruolo di spesa fissa è disposta tenuto conto delle scadenze indicate nel ruolo medesimo.
4. Fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 6, l'ordinazione di pagamento della spesa viene disposta, quale ordinatore primario della spesa, dall'organo preposto all'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile sul relativo atto di liquidazione.
5. L'ordinazione di pagamento della spesa per la quale è stato emesso un ordine di accreditamento è disposta, quale ordinatore secondario della spesa, dal funzionario delegato a favore del quale l'ordine di accreditamento è aperto.
6. L'ordinazione di pagamento della spesa per la quale è stato emesso un ruolo di spesa fissa per il pagamento di emolumenti del personale in servizio e in quiescenza, di indennità al Presidente della Regione e agli Assessori regionali e di vitalizi agli Assessori regionali cessati, è disposta, quali ordinatori secondari della spesa, dagli organi competenti a disporre la liquidazione della relativa spesa.>>.

CAPO IV
 SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Art. 12
 (Finalità e ambito di applicazione del sistema dei controlli interni)
2. Il sistema dei controlli interni definito dal presente capo si esplica nei confronti dell'azione e del personale dell'Amministrazione regionale, nei confronti delle società strumentali totalmente partecipate dalla Regione nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo, nonché, secondo i rispettivi ordinamenti, nei confronti dell'azione e del personale degli enti regionali di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277/Pres. (Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali).
Art. 15
 (Controllo preventivo di regolarità contabile sugli atti di impegno)
1. Il controllo preventivo di regolarità contabile sugli atti di impegno di spesa si esercita accertando che:
a) la spesa impegnata non ecceda lo stanziamento dell'appropriato capitolo;
b) la spesa impegnata sia imputata all'appropriato capitolo e all'appropriata voce del quinto livello del Piano dei conti integrato;
c) la spesa impegnata non ecceda la spesa prenotata;
c bis) la spesa impegnata, relativamente alle fattispecie di cui all'articolo 40, comma 2, lettere a) e b), della legge regionale 21/2007, non ecceda la spesa assegnata in sede di ripartizione delle risorse o, relativamente alla fattispecie di cui all'articolo 40, comma 2, lettera c), della medesima legge regionale, non ecceda la spesa autorizzata dalla legge;
d) l'ammontare della spesa impegnata assicuri copertura agli oneri, determinati ovvero presuntivamente determinabili, derivanti dall'obbligazione giuridicamente perfezionata;
e) i dati identificativi del beneficiario dell'impegno corrispondano a quelli riportati nell'atto di riparto ovvero, relativamente alle fattispecie di cui all'articolo 40, comma 2, della legge regionale 21/2007, nella norma autorizzativa di spesa, ovvero corrispondano a quelli riportati nell'atto con il quale si è perfezionata l'obbligazione a carico dell'Amministrazione.
e bis) siano rispettate le disposizioni di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
2. Il controllo preventivo di regolarità contabile sull'atto di impegno di spesa è condizione di efficacia dell'atto medesimo e si esercita nel termine di quindici giorni dal ricevimento dell'atto.
3. L'impegno di spesa è registrato nelle scritture contabili a seguito dell'accertata regolarità contabile dell'atto di impegno di spesa.
4. Entro il termine indicato al comma 2, l'organo di controllo può inviare all'organo che ha emanato l'atto osservazioni relative alla regolarità contabile dell'atto di impegno sottoposto al controllo. In tal caso l'impegno di spesa non è registrato nelle scritture contabili.
Note:
1 Lettera e bis) del comma 1 aggiunta da art. 1, comma 4, L. R. 16/2016
2 Lettera c) del comma 1 sostituita da art. 13, comma 2, lettera a), L. R. 13/2019
3 Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 13, comma 2, lettera a), L. R. 13/2019
4 Parole soppresse alla lettera e) del comma 1 da art. 13, comma 2, lettera b), L. R. 13/2019
5 Comma 4 bis aggiunto da art. 12, comma 7, lettera a), L. R. 15/2020
Art. 16
 (Controllo preventivo di regolarità contabile sugli atti di liquidazione)
1. Il controllo preventivo di regolarità contabile sugli atti di liquidazione si esercita accertando che la spesa sia liquidata nel rispetto di quanto stabilito nell'atto di impegno.
3. Entro il termine indicato al comma 2, l'organo di controllo può inviare all'organo che ha emanato l'atto osservazioni relative alla regolarità contabile dell'atto di liquidazione. In tal caso non procede all'ordinazione di pagamento della spesa e all'emissione del ruolo di spesa fissa o dell'ordine di accreditamento.
Note:
1 Comma 3 bis aggiunto da art. 12, comma 7, lettera b), L. R. 15/2020
Art. 17
 (Controllo consuntivo di regolarità contabile sui rendiconti dei funzionari delegati)
1. Il controllo consuntivo di regolarità contabile sui rendiconti presentati dai funzionari delegati della Regione, all'infuori di quanto previsto nel comma 2, è esercitato a campione, secondo le previsioni contenute in un regolamento da adottarsi entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente.
2. Il controllo consuntivo di regolarità contabile è esercitato su tutti i rendiconti suppletivi, da presentarsi per le spese effettuate successivamente alla chiusura dell'esercizio con le somme riscosse con buono di prelevamento.
5. Il controllo consuntivo di regolarità contabile sui rendiconti presentati è esercitato entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello a cui si riferisce il rendiconto.
Art. 21
 (Controllo successivo di regolarità amministrativa)
3. Il controllo successivo di regolarità amministrativa di cui al comma 1 è esercitato, a campione, secondo le previsioni contenute in un regolamento da adottarsi entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 12, comma 9, lettera a), L. R. 20/2015
2 Lettera c bis) del comma 2 aggiunta da art. 12, comma 9, lettera b), L. R. 20/2015
Art. 23
 (Controllo di gestione)
1. Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), il controllo di gestione si distingue dal controllo strategico per il suo carattere strumentale e propedeutico, realizzando l'attività di monitoraggio e verifica dell'effettiva attuazione degli interventi in cui si articolano gli obiettivi e le azioni strategiche del Piano strategico regionale.
2. Il Piano della prestazione di cui all'articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 16 (Norme urgenti in materia di personale e di organizzazione nonché in materia di passaggio al digitale terrestre), risulta declinazione del Piano strategico regionale ed è strumento per l'attuazione del controllo di gestione.
3. Il controllo di gestione prevede un insieme di attività sistematiche che, sulla base di una predeterminazione degli obiettivi gestionali e dei centri di responsabilità, si realizza nel monitoraggio nel tempo dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi programmati, con riferimento alle singole unità organizzative, alle risorse umane e finanziarie, ai tempi, agli indicatori di risultato e ai target, e nella comunicazione degli esiti del controllo ai centri decisionali per l'adozione delle necessarie misure correttive.
4. Il controllo di gestione misura nel tempo il grado di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, quantificando in particolare il rapporto tra le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate e i risultati raggiunti e verificando, anche con riferimento a specifici oggetti di analisi, i costi sostenuti per la realizzazione dell'azione amministrativa.
5. Il controllo di gestione sulle gestioni fuori bilancio è esercitato dalle Direzioni e dalle strutture vigilanti che attestano la proficuità della gestione in occasione della presentazione dei rendiconti annuali.
Art. 25
 (Controllo degli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione)
1. Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e), il Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione dell'Amministrazione regionale, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), esercita il controllo sugli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione verificando l'effettiva osservanza nell'Amministrazione regionale del Piano triennale di prevenzione della corruzione.
2. Il controllo di cui al comma 1 si esercita attraverso lo scambio di dati e informazioni fra gli uffici regionali, anche in forma elaborata, e in generale attraverso la collaborazione e il supporto da parte degli uffici competenti.
3. Per le finalità di cui al comma 1, in tempi compatibili con la pubblicazione della relazione prevista dall'articolo 1, comma 14, della legge 190/2012, le strutture dell'Amministrazione regionale trasmettono al Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione gli elementi relativi allo stato di attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, secondo uno schema definito nello stesso.
4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 190/2012, la violazione delle misure di prevenzione previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione dell'Amministrazione regionale costituisce illecito disciplinare.
Art. 26
 (Controllo sugli adempimenti in materia di trasparenza)
1. Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e), il Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione dell'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), esercita un controllo a campione sugli adempimenti in materia di trasparenza, secondo le modalità contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione dell'Amministrazione regionale.