Art. 16
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e ha effetto dall'1 gennaio 2015 a eccezione delle disposizioni previste dall'articolo 13, commi 2, 3, 7 lettera a), e 10 che hanno effetto dal 31 dicembre 2014.