Legge regionale 12 dicembre 2014 , n. 26 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022
Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative.
TITOLO III
ORDINAMENTO DELLE UNIONI E ASSEMBLEE DI COMUNITÀ LINGUISTICA
CAPO I
AUTONOMIA NORMATIVA
Art. 10
( ABROGATO )
(4)
Note:1 Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 10/2016
2 Parole soppresse alla lettera b) del comma 1 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 31/2018
3 Parole soppresse alla lettera c) del comma 1 da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
4 Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
Art. 11
( ABROGATO )
(1)
Note:1 Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
CAPO II
ORGANI ISTITUZIONALI
Art. 12
( ABROGATO )
(3)
Note:1 Parole sostituite al comma 1 da art. 27, comma 1, lettera a), L. R. 12/2015
2 Parole soppresse al comma 2 da art. 27, comma 1, lettera b), L. R. 12/2015
3 Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
Art. 13
( ABROGATO )
(6)
Note:1 Parole aggiunte al comma 3 da art. 28, comma 1, lettera a), L. R. 12/2015
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 28, comma 1, lettera a), L. R. 12/2015
3 Parole aggiunte al comma 5 da art. 28, comma 1, lettera b), L. R. 12/2015
4 Lettera c) del comma 10 sostituita da art. 6, comma 10, lettera a), L. R. 33/2015
5 Parole sostituite alla lettera h) del comma 10 da art. 6, comma 10, lettera b), L. R. 33/2015
6 Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
Art. 14
( ABROGATO )
(1)
Note:1 Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
Art. 15
( ABROGATO )
(1)
Note:1 Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
Art. 16
( ABROGATO )
(3)
Note:1 Parole sostituite al comma 1 da art. 22, comma 1, lettera a), L. R. 20/2016
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 22, comma 1, lettera b), L. R. 20/2016
3 Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
CAPO III
DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE E SUL PERSONALE
Art. 17
( ABROGATO )
(7)
Note:1 Comma 2 sostituito da art. 29, comma 1, L. R. 12/2015
2 Comma 3 sostituito da art. 29, comma 1, L. R. 12/2015
3 Comma 4 sostituito da art. 29, comma 1, L. R. 12/2015
4 Parole soppresse al comma 2 da art. 6, comma 5, L. R. 33/2015
5 Parole sostituite al comma 3 da art. 9, comma 1, L. R. 44/2017
6 Parole soppresse al comma 3 da art. 4, comma 1, L. R. 31/2018
7 Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
Art. 18
( ABROGATO )
(10)(13)
Note:1 Parole soppresse al comma 5 da art. 30, comma 1, L. R. 12/2015
2 Comma 3 abrogato da art. 54, comma 1, lettera iii), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
3 Comma 4 abrogato da art. 54, comma 1, lettera iii), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
4 Comma 5 abrogato da art. 54, comma 1, lettera iii), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
5 Commi 3, 4 e 5 abrogati da art. 54, c. 1, lett. iii), L.R. 18/2016, con effetto dall'1/1/2018, come disposto all'art. 59, c. 1, L.R. 18/2016, modificata dall'art. 3, c. 1, L.R. 15/2017.
6 Parole sostituite al comma 1 da art. 10, comma 3, L. R. 44/2017
7 Parole sostituite al comma 2 da art. 10, comma 3, L. R. 44/2017
8 Parole sostituite al comma 3 da art. 10, comma 3, L. R. 44/2017
9 Parole sostituite al comma 5 da art. 10, comma 3, L. R. 44/2017
10 Rubrica dell'articolo modificata da art. 10, comma 3, L. R. 44/2017
11 Commi 3, 4 e 5 abrogati da art. 54, c. 1, lett. iii), L.R. 18/2016, con effetto dall'1/11/2018, come disposto all'art. 59, c. 1, L.R. 18/2016, modificata da art. 10, c. 5, lett. q), L.R. 44/2017.
12 Commi 3, 4 e 5 abrogati da art. 54, c. 1, lett. iii), L.R. 18/2016 con effetto dall'1 maggio 2019, come stabilito dall'art. 59, c. 1, L.R. 18/2016, modificata da art. 1, c. 1, lett. i), L.R. 22/2018.
13 Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
Art. 19
( ABROGATO )
(1)
Note:1 Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
Art. 19 bis
( ABROGATO )
(1)(4)
Note:1 Articolo aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 10/2016
2 Comma 1 sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 31/2018
3 Comma 1 bis aggiunto da art. 105, comma 1, L. R. 9/2019
4 Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
Art. 20
( ABROGATO )
(3)
Note:1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 12/2015
2 Comma 3 sostituito da art. 31, comma 1, lettera b), L. R. 12/2015
3 Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
CAPO IV
ASSEMBLEE DI COMUNITÀ LINGUISTICA
Art. 21
(Assemblee di comunità linguistica) (1)(2)(6)(8)
1. Sono istituite le Assemblee di comunità linguistica quali organismi deputati alla valorizzazione e alla salvaguardia della coesione territoriale, sociale ed economica delle comunità linguistiche friulana, slovena e tedesca presenti sul territorio regionale.
2. Le Assemblee di comunità linguistica sono costituite mediante la stipulazione di convenzioni dai Sindaci dei Comuni con presenza di minoranze linguistiche ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), o loro delegati.
3. Le Assemblee di comunità linguistica svolgono compiti di promozione, indirizzo, progettazione, coordinamento e consultazione ai fini della tutela e della valorizzazione dell'identità linguistica e culturale delle comunità regionali.
3 bis. Per l'adempimento delle proprie funzioni le Assemblee di comunità linguistica possono avvalersi della collaborazione degli uffici e del personale di uno dei Comuni aderenti alla convenzione di cui al comma 2 o di altra struttura individuata con deliberazione della Giunta regionale.
(4)(5)(7)(9)(10)
4. Al fine di conservare e valorizzare gli aspetti caratterizzanti le comunità linguistiche di cui al comma 1, i progetti di legge regionali e gli schemi di atti generali o di indirizzo attinenti alla salvaguardia dei diritti delle minoranze così come previsti dalle fonti normative europee, dalla Costituzione, dallo Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia e dalle leggi, sono approvati previa consultazione delle Assemblee di comunità linguistica di cui al presente articolo.
4 bis. Le modalità di consultazione delle Assemblee di comunità linguistica sui progetti di legge regionale di cui al comma 4 sono disciplinate con il regolamento interno del Consiglio regionale.
(3)
Note:1 Vedi anche quanto disposto dall'art. 3, comma 1, L. R. 12/2015
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 4, L. R. 12/2015
3 Comma 4 bis aggiunto da art. 32, comma 1, lettera a), L. R. 3/2016
4 Comma 3 bis aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 10/2016
5 Integrata la disciplina del comma 3 bis da art. 10, comma 88, L. R. 25/2016
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 23, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
7 Parole sostituite al comma 3 bis da art. 43, comma 1, L. R. 20/2019
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 20, comma 4, L. R. 21/2019
9 Vedi anche quanto disposto dall'art. 10, comma 97, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
10 Vedi anche quanto disposto dall'art. 10, comma 7, L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
Art. 22
(Organizzazione e funzioni dell'Assemblea di comunità linguistica)
1. L'Assemblea di comunità linguistica elegge al suo interno il Presidente che può avvalersi di un Consiglio direttivo da esso nominato.
2. L'Assemblea di comunità linguistica si riunisce almeno una volta all'anno.
3. L'Assemblea di comunità linguistica approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento che ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento.
4. Il funzionamento delle Assemblee di comunità linguistica non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale e per gli enti locali.