Legge regionale 12 dicembre 2014 , n. 26 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative.

Art. 49

(Attività di committenza per gli enti locali della Regione)

1. La Regione promuove la concertazione con i soggetti di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), al fine di razionalizzare la spesa per acquisti di beni e servizi, attraverso lo strumento della Centrale unica di committenza regionale, prevedendo la partecipazione di un rappresentante del Consiglio delle autonomie locali e un rappresentante dell'ANCI in seno all'organismo previsto dalla deliberazione di cui all'articolo 44, comma 4 bis 1.

(7)

2. La Regione, sentito il Consiglio delle autonomie locali, disciplina con linee guida i rapporti tra la Centrale unica di committenza regionale e gli enti locali, ivi inclusa la collaborazione in sede di progettazione delle singole iniziative destinate a questi ultimi.

(1)(8)

3.

( ABROGATO )

(2)

4. Per le attività di centralizzazione della committenza svolte dalla Centrale unica di committenza regionale non sono previsti oneri a carico dei soggetti di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), salvo quelli relativi alle spese dirette derivanti dalla procedura di gara di cui all'articolo 46.

(3)

5. I soggetti di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), trasmettono alla Centrale unica di committenza regionale, entro il 31 ottobre dell'esercizio precedente a quello di pianificazione, i dati relativi ai fabbisogni di beni e servizi, riferiti al biennio successivo, che costituiscono anticipazione della programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi da adottare nel biennio successivo ai sensi del decreto legislativo 50/2016.

(4)(6)(9)

6. La Centrale unica di committenza regionale, analizzati i fabbisogni comunicati ai sensi del comma 5, propone le attività da inserire nel piano di cui all'articolo 47.

(5)(10)

7. La Regione favorisce forme di mobilità del personale del comparto unico e di distacco temporaneo presso la Centrale unica di committenza regionale, per le finalità di cui all'articolo 43.

Note:

Comma 2 sostituito da art. 32, comma 1, lettera l), numero 1), L. R. 3/2016

Comma 3 abrogato da art. 32, comma 1, lettera l), numero 2), L. R. 3/2016

Comma 4 sostituito da art. 32, comma 1, lettera l), numero 3), L. R. 3/2016

Comma 5 sostituito da art. 32, comma 1, lettera l), numero 4), L. R. 3/2016

Comma 6 sostituito da art. 32, comma 1, lettera l), numero 5), L. R. 3/2016

Vedi la disciplina transitoria del comma 5, stabilita da art. 49, comma 1, L. R. 3/2016

Parole aggiunte al comma 1 da art. 84, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021

Comma 2 sostituito da art. 84, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021

Comma 5 sostituito da art. 84, comma 1, lettera c), L. R. 6/2021

10  Parole sostituite al comma 6 da art. 84, comma 1, lettera d), L. R. 6/2021