Art. 47
(Pianificazione biennale)
1. La Regione, sulla base dei fabbisogni raccolti, adotta un Piano biennale delle attività di centralizzazione della committenza. Il Piano individua le iniziative di competenza della Centrale unica di committenza regionale, anche nella sua qualità di soggetto aggregatore.
2. Il Piano di cui al comma 1 viene approvato, di norma, entro il 31 gennaio di ogni anno. Dell'approvazione del Piano viene tempestivamente informato il Consiglio delle autonomie locali. Il Piano viene pubblicato sul sito istituzionale della Regione, dandone evidenza anche sul portale web della Centrale unica di committenza - soggetto aggregatore regionale.
3. Il Piano di cui al comma 1 può essere oggetto di revisione.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 32, comma 1, lettera j), numero 1), L. R. 3/2016
2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 32, comma 1, lettera j), numero 2), L. R. 3/2016
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 32, comma 1, lettera j), numero 2), L. R. 3/2016
4 Comma 2 bis aggiunto da art. 32, comma 1, lettera j), numero 3), L. R. 3/2016
5 Comma 1 bis aggiunto da art. 10, comma 22, L. R. 13/2019
6 Comma 1 ter aggiunto da art. 10, comma 22, L. R. 13/2019
7 Articolo sostituito da art. 82, comma 1, L. R. 6/2021