Legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative.
Art. 44
 (Attività della Centrale unica)
3. Al fine di ottenere forniture e servizi connotati dal miglior rapporto qualità prezzo, anche per perseguire lo scopo di cui all'articolo 43, comma 5, la Centrale unica di committenza regionale individua il criterio di aggiudicazione adeguato rispetto all'oggetto dell'appalto; la motivata scelta del criterio di aggiudicazione tiene conto del bilanciamento degli aspetti qualitativi, di prezzo o di costo, che influenzano direttamente l'esecuzione dell'appalto.
4 bis. La Centrale unica di committenza regionale, quando opera in qualità di soggetto aggregatore ai sensi dell' articolo 9, comma 1, del decreto legge 66/2014 , convertito, con modificazioni, dalla legge 89/2014 , provvede alle acquisizioni di beni e servizi individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base dell'analisi effettuata dal Tavolo nazionale dei soggetti aggregatori come previsto dal citato articolo 9, comma 3, o altrimenti individuati dalla Giunta regionale, anche avvalendosi delle strutture competenti di ARCS, di cui alla legge regionale 27/2018 , o di altro soggetto competente per materia sulla base di specifico rapporto di avvalimento.
Note:
1 Derogata la disciplina del comma 4 da art. 40, comma 1, L. R. 12/2015
2 Comma 4 bis aggiunto da art. 6, comma 25, L. R. 33/2015
3 Comma 4 ter aggiunto da art. 6, comma 25, L. R. 33/2015
4 Parole sostituite al comma 1 da art. 32, comma 1, lettera g), numero 1), L. R. 3/2016
5 Parole sostituite al comma 2 da art. 32, comma 1, lettera g), numero 2), L. R. 3/2016
6 Parole aggiunte al comma 2 da art. 32, comma 1, lettera g), numero 2), L. R. 3/2016
7 Parole sostituite al comma 4 da art. 8, comma 5, lettera a), L. R. 44/2017
8 Parole aggiunte al comma 4 bis da art. 8, comma 5, lettera b), L. R. 44/2017
9 Parole sostituite al comma 4 bis da art. 8, comma 5, lettera b), L. R. 44/2017
10 Comma 4 ter abrogato da art. 8, comma 5, lettera c), L. R. 44/2017
11 Comma 4 bis sostituito da art. 13, comma 2, lettera a), L. R. 20/2018
12 Comma 4 bis .1 aggiunto da art. 13, comma 2, lettera b), L. R. 20/2018
13 Comma 4 interpretato da art. 76, comma 1, L. R. 9/2019
14 Comma 2 sostituito da art. 11, comma 3, lettera b), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
15 Parole soppresse al comma 2 da art. 79, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
16 Parole sostituite al comma 4 da art. 79, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
17 Parole sostituite al comma 4 bis da art. 79, comma 1, lettera c), L. R. 6/2021