L'Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici di cui all'
articolo 18 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della
legge 5 gennaio 1994, n. 36"
Disposizioni in materia di risorse idriche"), è soppressa con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, fermo restando l'obbligo di presentare, entro il termine del 31 dicembre 2014, le relazioni previste dall'articolo 19, comma 2, lettere k) e l), della
legge regionale 13/2005.