Legge regionale 14 novembre 2014, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Contrasto alla solitudine e promozione dell'invecchiamento attivo.
Art. 4 bis
2. Al fine di sensibilizzare la comunità sui contenuti dell'iniziativa proposta e al contempo informare gli aventi diritto delle forme di sostegno previste, la Regione, con la collaborazione degli Enti locali e delle Aziende sanitarie, con il coinvolgimento e la partecipazione degli enti del Terzo settore, dei sindacati dei pensionati e delle associazioni, promuove iniziative di informazione e orientamento, fra cui la realizzazione di guide informative relative alle modalità di accesso al contributo.
5. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), definisce la ripartizione degli stanziamenti previsti e destinati ai Comuni.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 8, comma 66, L. R. 13/2022
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 41, lettera a), L. R. 13/2023
3 Parole sostituite al comma 4 da art. 8, comma 41, lettera b), L. R. 13/2023
4 Parole soppresse al comma 4 da art. 8, comma 41, lettera b), L. R. 13/2023