Legge regionale 14 novembre 2014 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Norme in materia di diritto allo studio universitario.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38

(Norme transitorie)

1. L'ARDIS, istituita con legge regionale 16/2012 , continua a operare secondo le disposizioni previste dalla presente legge.

(1)

2. La Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori e il Comitato degli studenti sono costituiti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per l'individuazione dei rappresentanti della componente studentesca si fa riferimento agli studenti eletti in concomitanza delle più recenti elezioni dei corrispondenti rappresentanti negli organi accademici, secondo la normativa vigente per le elezioni medesime.

4. Fino alla costituzione degli organi di cui al comma 2 rimangono in carica i corrispondenti organi dell'Agenzia di cui alla legge regionale 16/2012.

5. Il Revisore unico dei conti è nominato entro il termine di scadenza dell'incarico del Revisore unico dei conti di cui all'articolo 34 della legge regionale 16/2012.

6. Fino alla definizione dell'assetto organizzativo dell'ARDIS, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c), continuano a operare le strutture di livello direzionale e non direzionale dell'Agenzia di cui alla legge regionale 16/2012 e i relativi responsabili conservano i propri incarichi.

(2)

7. L'incarico di Direttore generale dell'Agenzia di cui alla legge regionale 16/2012 , già conferito alla data di entrata in vigore della presente legge, si intende riferito all'ARDIS di cui alla presente legge.

(3)

8. Le linee guida e il programma triennale degli interventi di cui, rispettivamente, agli articoli 29 e 30 della legge regionale 16/2012 rimangono in vigore sino all'approvazione delle nuove linee guida e del nuovo programma triennale effettuata per la prima volta in attuazione della presente legge.

9. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall' articolo 25, comma 1, della legge regionale 16/2012, l'ARDIS può stipulare le convenzioni di cui all'articolo 27, comma 2, con i soggetti provvisoriamente accreditati compresi nelle categorie di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a) e b), della legge regionale 16/2012 .

(4)

10. Le caratteristiche dimensionali e qualitative delle strutture in dotazione ai soggetti di cui al comma 9 sono stabilite dalle linee guida di cui all'articolo 8 tenendo conto degli standard minimi di qualità dei servizi di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), con riferimento:

a) alle dimensioni volumetriche degli spazi riservati agli alloggi individuali, in termini di metri cubi per occupante;

b) alla dotazione di servizi e attrezzature;

c) alla presenza di spazi e attrezzature per i servizi collettivi interni.

11. L'istanza di accreditamento è presentata all'ARDIS che accerta l'idoneità delle strutture dei soggetti di cui al comma 9 mediante l'acquisizione, nei casi e nelle forme previsti dalla legge, di dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e della documentazione descrittiva da essi ritenuta necessaria, nonché mediante l'effettuazione di opportuni sopralluoghi presso le strutture interessate.

(5)

12. Le convenzioni stipulate nel periodo di vigenza della legge regionale 16/2012 restano in vigore fino al termine di scadenza dalle stesse previsto.

13. Le disposizioni di cui all'articolo 40 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

Parole sostituite al comma 6 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

Parole sostituite al comma 7 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

Parole sostituite al comma 9 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

Parole sostituite al comma 11 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

Art. 38 bis

(Restituzione di somme erogate)

(1)

1. Qualora i beneficiari degli interventi di cui alla presente legge siano tenuti alla restituzione degli importi corrispondenti a benefici revocati o oggetto di rinuncia, la restituzione degli stessi, qualora di importo complessivo minore o uguale a 2.000 euro, avviene con le seguenti modalità:

a) pagamento in un'unica soluzione;

b) pagamento rateizzato per un periodo non superiore a trentasei mesi, previa richiesta del soggetto interessato.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera b), l'Agenzia non applica gli interessi legali.

3. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, nel corso del periodo di rateazione, di tre rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e il debito non può più essere rateizzato.

Note:

Articolo aggiunto da art. 87, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019

Art. 39

(Modifiche alla legge regionale 16/2012)

1. All'articolo 24 della legge regionale 16/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole <<Nell'ambito degli indirizzi di cui all'articolo 29,>> sono sostituite dalle seguenti: <<Nell'ambito degli indirizzi regionali per il sostegno dell'offerta abitativa regionale in materia di diritto allo studio universitario,>>;

b) al comma 3 le parole <<il soggetto gestore degli interventi di cui all'articolo 27>> sono sostituite dalla seguenti: <<l'ente funzionale della Regione per la realizzazione degli interventi in materia di diritto allo studio universitario,>>;

c) il comma 4 dell'articolo 24 della legge regionale 16/2012 è sostituito dal seguente:

<<4. La Giunta regionale assegna in via prioritaria all'ente funzionale della Regione per la realizzazione degli interventi in materia di diritto allo studio universitario i finanziamenti necessari alla realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2.>>.

2. Il comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 16/2012 è sostituito dal seguente:

<<1. Al fine di assicurare l'accesso ai benefici relativi ai servizi abitativi in materia di diritto allo studio universitario e agli interventi di edilizia di cui all'articolo 24, la Giunta regionale definisce con regolamento i criteri e i requisiti di accreditamento dei soggetti e delle strutture idonei all'erogazione dei servizi abitativi stessi.>>.

Art. 40

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli da 19 a 23, da 26 a 42, i commi 5 bis, 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 43, gli articoli 45 e 46 della legge regionale 16/2012;

b) il comma 67 dell'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013);

c) le lettere a), b) e c) del comma 15 dell'articolo 7 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013);

d) il comma 1 dell'articolo 22, il comma 1 dell'articolo 23, il comma 1 dell'articolo 24, il comma 1 dell'articolo 25, il comma 1, lettere a), b) e c), dell'articolo 26, il comma 1 dell'articolo 27 e il comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di diritto allo studio universitario);

e) il comma 14 dell'articolo 6 della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di istruzione).

Art. 41

(Norme finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 7, comma 5, fanno carico all'unità di bilancio 10.1.1.1162 a valere sullo stanziamento all'uopo previsto del capitolo 5012 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

Art. 42

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.