Legge regionale 14 novembre 2014 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Norme in materia di diritto allo studio universitario.

CAPO IV

INTERVENTI E TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Art. 22

(Tipologie di intervento)

1. La Regione persegue le finalità previste dalla presente legge mediante la realizzazione delle seguenti tipologie di intervento:

a) benefici di natura economica, articolati in:

1) borse di studio;

2) prestiti;

3) contributi;

b) servizi per l'accoglienza, articolati in:

1) servizi abitativi;

2) servizi di ristorazione;

3) servizi per la mobilità internazionale e l'accoglienza;

4) servizi di orientamento;

5) servizi culturali, per l'aggregazione, turistici e sportivi;

6) servizi di trasporto;

7) servizi a favore dei soggetti con disabilità;

8) servizi di assistenza sanitaria;

c) ogni altra forma di intervento diretta a favorire l'attuazione del diritto allo studio universitario, ivi compresa la promozione di attività formative per lo sviluppo di competenze trasversali. Sono considerate altre forme di intervento i servizi resi alle università per il loro funzionamento nell'ambito del diritto allo studio presso le sedi decentrate.

(1)(2)

2. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al comma 1, lettera b), la Regione realizza inoltre interventi di edilizia secondo le modalità di cui all'articolo 24 della legge regionale 16/2012.

Note:

Lettera c) del comma 1 sostituita da art. 7, comma 61, lettera h), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

Parole aggiunte alla lettera c) del comma 1 da art. 44, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.

Art. 23

(Borse di studio)

1. La borsa di studio è un beneficio in denaro e servizi reso per la finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e c), nel rispetto dei LEP di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 68/2012.

2. La borsa di studio è attribuita mediante concorso rivolto agli studenti di cui all'articolo 4, comma 1, capaci e meritevoli, carenti o privi di mezzi.

3. Il bando di concorso è pubblicato annualmente e indica i requisiti di merito e di reddito necessari per l'ottenimento del beneficio nell'anno accademico di riferimento come stabiliti dal programma ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera b).

Art. 24

(Cumulo con altre borse di studio)

1. La borsa di studio, fatti salvi eventuali vincoli stabiliti da leggi nazionali in materia, è cumulabile con altre borse di studio fino al limite stabilito dalle linee guida ai sensi dell'articolo 8. Resta ferma la facoltà di opzione tra le borse di studio da parte degli interessati.

2. Il limite di cui al comma 1 non si applica alle borse di studio concesse da istituzioni nazionali o straniere volte a integrare l'attività di formazione o ricerca con soggiorni in Italia o all'estero e nei confronti degli studenti con riconoscimento di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) o con invalidità pari o superiore al 66 per cento.

Art. 25

(Prestiti)

1. I prestiti sono benefici in denaro concessi per il finanziamento degli studi e per favorire la mobilità internazionale previa costituzione di un apposito fondo di rotazione nel bilancio dell'ARDIS.

(1)

2. I prestiti sono prioritariamente concessi mediante concorso agli studenti di cui all'articolo 4, comma 1. In caso di ulteriori disponibilità finanziarie i prestiti possono essere concessi tramite concorso anche agli studenti di cui all'articolo 4, comma 2.

3. I prestiti sono concessi sulla base dei requisiti di reddito e di merito stabiliti dal programma triennale degli interventi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera b).

4. Ai fini dell'attuazione degli interventi l'ARDIS può stipulare apposite convenzioni con istituti di credito.

(2)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

Parole sostituite al comma 4 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

Art. 26

(Contributi)

1. I contributi sono benefici in denaro che si sostanziano in:

a) contributi riservati agli studenti di cui all'articolo 4, comma 1, residenti fuori sede e non beneficiari di servizi abitativi, con priorità ai capaci e meritevoli, carenti o privi di mezzi, per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), per l'abbattimento dei costi di contratti di locazione regolarmente sottoscritti;

b) contributi straordinari riservati agli studenti di cui all'articolo 4, comma 1, che si trovano in condizioni di sopravvenuto disagio economico come definito dalle linee guida di cui all'articolo 8 o che, pur versando in stato di disagio economico, non hanno potuto usufruire di altri benefici previsti dal presente capo, per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e d); l'importo dei sussidi non è superiore al limite stabilito dalle linee guida ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera e);

c) contributi riservati agli studenti di cui all'articolo 4, comma 1, per l'abbattimento dei costi di iscrizione e frequenza a master e percorsi di alta formazione e specializzazione; ai fini della graduatoria è data priorità ai requisiti di merito e, in caso di parità, agli studenti con redditi più bassi;

c bis) contributi riservati agli studenti di cui all'articolo 4, comma 1 in possesso di requisiti di reddito e di merito ed iscritti al primo anno di corsi di laurea magistrale attivati dalle università con sede legale in Friuli Venezia Giulia e agli studenti che si iscrivano al primo anno del biennio specialistico di II livello dei Conservatori di musica con sede legale in Friuli Venezia Giulia per l'abbattimento dei costi della tassa universitaria;

d) contributi riservati agli studenti di cui all'articolo 4, comma 1, per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale; ai fini della graduatoria viene data priorità ai requisiti di merito e, in caso di parità, agli studenti con redditi più bassi;

e) contributi straordinari riservati agli studenti di cui all'articolo 4, comma 1, con disabilità per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e d);

e bis) contributi straordinari riservati agli studenti di cui all'articolo 4, comma 1, con Disturbi Specifici di Apprendimento, per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e d);

f) contributi riservati agli studenti di cui all'articolo 4, comma 1, per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), per attività culturali, di aggregazione, turistiche e sportive.

(1)(3)(7)

2. I contributi di cui al comma 1, lettere a), c), c bis) e d), sono concessi mediante concorso sulla base dei requisiti di merito e di reddito stabiliti dal programma ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b).

(2)

3. I contributi di cui al comma 1, lettere b), e) e f), sono concessi su valutazione dell'ARDIS sulla base degli indirizzi indicati nelle linee guida di cui all'articolo 8.

(5)

3 bis. Le risorse destinate ai contributi di cui al comma 1, lettera c bis), non utilizzate dall'ARDIS nell'anno accademico possono essere destinate, fino a esaurimento e su valutazione dell'ARDIS, in base agli indirizzi indicati nelle linee guida di cui all'articolo 8, al finanziamento di altri interventi in materia di diritto allo studio universitario di cui all'articolo 22.

(4)(6)

Note:

Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 7, comma 61, lettera a), L. R. 14/2016

Parole sostituite al comma 2 da art. 7, comma 61, lettera b), L. R. 14/2016

Parole aggiunte alla lettera c bis) del comma 1 da art. 8, comma 18, L. R. 31/2017

Comma 3 bis aggiunto da art. 8, comma 16, L. R. 20/2018

Parole sostituite al comma 3 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

Parole sostituite al comma 3 bis da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

Lettera e bis) del comma 1 aggiunta da art. 45, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.

Art. 27

(Servizi abitativi)

1. L'Amministrazione regionale riconosce il servizio abitativo per lo studente quale servizio di interesse economico generale, che è costituito dall'offerta di strutture messe a disposizione per garantire la partecipazione alle attività formative e di ricerca dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, degli enti di ricerca e degli enti economici con sede legale in Friuli Venezia Giulia e per favorire la mobilità e lo scambio internazionale per la finalità specifica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e).

2. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, l'ARDIS può stipulare convenzioni con i soggetti accreditati ai sensi dell' articolo 25 della legge regionale 16/2012 e attivare forme di sostegno dirette o indirette a favore dei soggetti di cui al comma 3, con garanzia di applicazione delle medesime condizioni di accesso, di fruizione e di godimento previste per i servizi di alloggio gestiti in forma diretta.

(2)

3. Il servizio abitativo è gestito tramite concorso, prioritariamente destinato agli studenti di cui all'articolo 4, comma 1, capaci e meritevoli, carenti o privi di mezzi, sulla base dei requisiti stabiliti dal programma ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b); il servizio può essere esteso a tutti i destinatari di cui all'articolo 4 con obbligo di partecipazione alla copertura del costo.

4. Nel programma di cui all'articolo 9 è stabilita annualmente la riserva della quota di posti disponibili al fine di soddisfare le esigenze di mobilità degli studenti a livello nazionale e internazionale, di favorire l'iscrizione a corsi universitari ritenuti strategici da parte del sistema universitario della Regione, di garantire il permanente e migliore utilizzo delle strutture abitative e di rispondere ad altre esigenze individuate dal soggetto gestore.

5. L'ARDIS, mediante la stipula di convenzioni, può consentire alle Università, agli enti locali, nonché agli enti pubblici e privati, l'uso delle strutture abitative per attività culturali, ricreative, sportive e di turismo scolastico compatibili con l'utenza interna.

(3)

5 bis. Nel caso di manifestazioni studentesche la cui rilevanza nazionale o regionale è accertata con decreto del Direttore generale dell'ARDIS, le convenzioni di cui al comma 5 possono prevedere l'uso gratuito delle strutture abitative.

(1)(4)

6. L'ARDIS può istituire, dandone informazione al pubblico, servizi di assistenza per l'accesso al mercato delle locazioni a favore di tutti i destinatari di cui all'articolo 4, anche in collaborazione con le associazioni degli studenti, degli inquilini, della proprietà e degli operatori professionali del settore, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento e della normativa europea in materia di appalti ove applicabile.

(5)

7. Le misure di sostegno dei soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 16/2012 per lo svolgimento dei servizi di interesse economico generale di cui al comma 1 sono concesse ai sensi del regolamento (UE) n. 360 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore (<<de minimis>>) concessi a imprese che forniscono servizi di interesse economico generale, nei limiti e alle condizioni ivi previsti, come specificati nel regolamento di cui all'articolo 25 della citata legge regionale o nelle convenzioni di cui all'articolo 38, comma 9.

Note:

Comma 5 bis aggiunto da art. 7, comma 63, lettera a), L. R. 14/2016

Parole sostituite al comma 2 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

Parole sostituite al comma 5 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

Parole sostituite al comma 5 bis da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

Parole sostituite al comma 6 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

Art. 28

(Servizi di ristorazione)

1. Il servizio di ristorazione è organizzato in funzione delle esigenze e degli orari delle attività di studio e di ricerca al fine di garantire una gamma diversificata di tipologie di ristorazione e la diffusione dell'offerta rispetto alle sedi universitarie per le finalità specifiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).

2. Il servizio di cui al comma 1 può essere rivolto a tutti i destinatari di cui all'articolo 4, con obbligo di partecipazione al costo e con particolari agevolazioni per gli studenti di cui all'articolo 4, comma 1, carenti o privi di mezzi sulla base degli indirizzi indicati nelle linee guida di cui all'articolo 8. In via residuale, l'ARDIS può autorizzare l'utilizzo del servizio di ristorazione anche da parte di utenti diversi da quelli individuati all'articolo 4, applicando una tariffa che garantisca la copertura dei costi ovvero prevedendo la gratuità del servizio in caso di manifestazioni studentesche la cui rilevanza nazionale o regionale è accertata con decreto del Direttore generale dell'Ardis.

(1)(2)

3. Al fine di garantire l'economicità della gestione l'ARDIS stabilisce le modalità di utilizzazione del servizio e di partecipazione degli utenti al costo del medesimo.

(3)

4. L'erogazione del servizio può avvenire anche mediante appalto o convenzioni con soggetti pubblici e privati, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento e della normativa europea in materia di appalti ove applicabile.

Note:

Comma 2 sostituito da art. 7, comma 63, lettera b), L. R. 14/2016

Parole sostituite al comma 2 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

Parole sostituite al comma 3 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

Art. 29

(Servizi per la mobilità internazionale e l'accoglienza)

1. Il servizio per la mobilità internazionale e l'accoglienza offre agli studenti e ai ricercatori stranieri le informazioni e i servizi necessari all'ingresso e alla permanenza nel territorio regionale al fine di favorire l'internazionalizzazione delle esperienze di studio e di ricerca e ogni altra forma di scambio culturale e scientifico da e verso le istituzioni universitarie europee e di altri Paesi, per la finalità specifica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e).

2. L'erogazione del servizio può avvenire anche mediante convenzioni con il soggetto coordinatore dei Centri di ricerca di cui all'articolo 7, comma 21, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011).

Art. 30

(Servizi di orientamento)

1. I servizi di orientamento, nell'ambito delle finalità specifiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) e f), sono resi per facilitare all'utente la conoscenza del contesto formativo, occupazionale, sociale, culturale ed economico di riferimento, per sostenere i suoi processi decisionali e le sue esperienze di cambiamento e per sviluppare proprie capacità di analisi e di valutazione delle competenze in funzione di un progetto formativo e lavorativo.

2. I servizi sono posti in essere dall'ARDIS in collaborazione con le strutture di orientamento dell'Amministrazione regionale e in collaborazione con le istituzioni di alta formazione artistica e musicale e altre istituzioni pubbliche e private che operano in materia di orientamento, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

(1)

3. I servizi possono essere rivolti a tutti i destinatari di cui all'articolo 4.

Note:

Parole sostituite al comma 2 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

Art. 31

(Servizi culturali, per l'aggregazione, turistici e sportivi)

1. I servizi culturali, per l'aggregazione, turistici e sportivi sono resi per sostenere lo sviluppo delle attività poste in essere in questi settori, comprese quelle promosse o realizzate dagli studenti per le finalità specifiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).

2. I servizi di cui al comma 1 prevedono:

a) la stipula di accordi, protocolli d'intesa e convenzioni, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, con i soggetti presenti sul territorio che erogano servizi culturali, di aggregazione, sportivi, al fine di consentire l'accesso degli studenti alle iniziative da essi programmate a prezzi agevolati;

b) la promozione dell'organizzazione di attività sportive sia nell'ambito universitario, sia in collaborazione con le associazioni sportive universitarie e le federazioni sportive;

c) la promozione di forme di turismo culturale per gli studenti tramite l'effettuazione di viaggi e soggiorni in Italia e all'estero con finalità di studio, mediante accordi con gli organismi a ciò preposti e con le organizzazioni turistiche nazionali ed estere;

d) la promozione dell'associazionismo universitario in genere, compresi i neolaureati, nel rispetto della presente legge e della normativa vigente.

3. I servizi possono essere rivolti a tutti i destinatari di cui all'articolo 4.

Art. 32

(Servizi di trasporto)

1. I servizi di trasporto prevedono l'abbattimento delle spese sostenute per la fruizione dei servizi di trasporto ovvero l'offerta di tariffe preferenziali e agevolate anche a seguito di apposite convenzioni stipulate con i servizi di pubblico trasporto o in concessione per le finalità specifiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).

2. I servizi di cui al presente articolo possono essere rivolti a tutti i destinatari di cui all'articolo 4, con particolari agevolazioni per gli studenti di cui al comma 1 del medesimo articolo, carenti o privi di mezzi, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 9, comma 2, lettera d), e degli indirizzi indicati nelle linee guida di cui all'articolo 8.

Art. 33

(Servizi a favore delle persone con disabilità)

1. I servizi a favore dei destinatari di cui all'articolo 4 con disabilità perseguono le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e prevedono:

a) servizi di sostegno e di assistenza, sia individuali sia collettivi, diversificati in funzione della disabilità e in raccordo con le competenze di altri soggetti istituzionali;

b) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche per facilitare l'accesso ai servizi previsti per il diritto allo studio universitario.

Art. 34

(Servizi di assistenza sanitaria)

1. I servizi di assistenza sanitaria sono resi in collaborazione con le Aziende territoriali del servizio sanitario regionale al fine di garantire l'accesso a tale tipo di assistenza agli studenti fuori sede per le finalità specifiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).

Art. 35

(Attività a tempo parziale e tirocini)

1. L'ARDIS disciplina, con apposito regolamento, nel rispetto dei criteri di cui all' articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 68/2012 , sentito il Comitato degli studenti, le forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi resi dal soggetto stesso, con esclusione di quelle comportanti assunzione di responsabilità amministrativa.

(1)

2. Le collaborazioni sono assegnate sulla base di graduatorie formulate secondo criteri di merito e di condizione economica agli studenti delle università, degli istituti superiori di grado universitario e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale regionali, nonché ai neolaureati presso le stesse fino al diciottesimo mese dal conseguimento della laurea.

3. L'ARDIS può essere soggetto ospitante di tirocini ai sensi dell'articolo 63, commi 1 e 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), in conformità con quanto previsto dai vigenti regolamenti regionali.

(2)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

Parole sostituite al comma 3 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

Art. 35 bis

(Interventi per gli studenti meritevoli)

(1)

1. Al fine di potenziare il sistema di formazione superiore per gli studenti particolarmente meritevoli dell'Università degli studi di Udine e dell'Università degli studi di Trieste, ARDIS concede contributi da ripartirsi in parti uguali all'Università degli Studi di Udine per le attività della Scuola Superiore dell'Università di Udine e al Collegio Universitario per le Scienze "Luciano Fonda "di Trieste per interventi finalizzati a favorire l'esercizio del diritto allo studio degli studenti particolarmente meritevoli, entro i limiti delle risorse finanziarie ad essa assegnate annualmente dalla Regione.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finalizzati:

a) al potenziamento dei servizi legati alla residenzialità per gli studenti che accedono ai corsi di eccellenza;

b) alla realizzazione di progetti speciali individuali per lo sviluppo delle competenze degli allievi anche tramite periodi di studio, ricerca, scambio di esperienze in altre istituzioni nazionali e internazionali;

c) alla messa a disposizione di ulteriori strumenti riguardanti il potenziamento di competenze trasversali destinati a piccoli gruppi di studenti.

3. Gli interventi di cui al comma 2, lettera c), possono coinvolgere anche gli studenti particolarmente meritevoli delle classi terminali delle scuole secondarie di secondo grado, sulla base di un protocollo d'intesa con tutti i soggetti interessati, anche ai fini del riconoscimento in ambito scolastico e universitario delle attività svolte dagli studenti.

Note:

Articolo aggiunto da art. 46, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.

Art. 36

(Carta dei servizi)

1. Sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 8, comma 3, lettera c), e d'intesa con il Comitato degli studenti, l'ARDIS adotta la Carta dei servizi, con la quale sono definiti gli standard qualitativi e le modalità di erogazione dei servizi stessi.

(1)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

Art. 37

(Tassa regionale per il diritto allo studio universitario)

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 21, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), la tassa regionale per il diritto allo studio universitario è articolata in tre fasce.

2. La misura delle fasce è stabilita con legge finanziaria regionale con decorrenza dall'anno accademico avente inizio nell'anno di riferimento della legge stessa.

3. Le funzioni di accertamento e di riscossione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario sono delegate alle università, agli istituti superiori di grado universitario, alle istituzioni di alta formazione artistica e musicale e agli istituti tecnici superiori, con sede legale in Friuli Venezia Giulia.

4. Con apposita convenzione da stipularsi fra la Regione e i soggetti di cui al comma 3 sono disciplinate:

a) le modalità di corresponsione della tassa;

b) i criteri e le modalità per la rilevazione periodica delle somme riscosse;

c) le modalità per lo svolgimento da parte dei soggetti di cui al comma 3 dei controlli relativi al pagamento della tassa;

d) le modalità e i termini per il versamento all'ARDIS delle somme riscosse.

(1)

5. La convenzione è stipulata sulla base di uno schema approvato dalla Giunta regionale.

6. Gli introiti derivanti dall'applicazione della tassa sono riversati dai soggetti di cui al comma 3 direttamente all'ARDIS, con vincolo di utilizzo per la copertura dei livelli essenziali delle prestazioni agli studenti capaci e meritevoli, carenti o privi di mezzi, di cui alla vigente normativa nazionale.

(2)

7. Entro i termini stabiliti nella convenzione, i soggetti di cui al comma 3 trasmettono alla Regione un prospetto delle somme introitate e riversate nell'anno precedente all'ARDIS. Quest'ultimo allega al rendiconto una relazione con i dati concernenti le entrate derivanti dal pagamento della tassa e le modalità del loro impiego.

(3)

Note:

Parole sostituite alla lettera d) del comma 4 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

Parole sostituite al comma 6 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

Parole sostituite al comma 7 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.