Legge regionale 14 novembre 2014 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Norme in materia di diritto allo studio universitario.

CAPO III

AGENZIA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO (ARDIS)

SEZIONE I

DISCIPLINA DELL'ARDIS E FUNZIONI DELLA REGIONE NEI CONFRONTI DELL'ARDIS

Art. 11

(Agenzia regionale per il diritto allo studio)

(1)

1. L'ARDISS, istituita ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 16/2012, assume la denominazione di Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDIS) e, di conseguenza, nella presente legge ovunque ricorrano le parole <<Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS)>> e le parole <<ARDISS>>, queste sono sostituite con: <<Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDIS)>> e <<ARDIS>>.

(2)

2. ARDIS provvede al perseguimento delle finalità previste dalla presente legge e all'attuazione dell'articolo 3, comma 1 bis, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale).

3. ARDIS, ente funzionale della Regione, avente personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione. Ha sede legale a Trieste e dispone di sedi operative a Trieste e a Udine. Può essere articolata con ulteriori sedi operative decentrate sul territorio regionale.

4. Spetta all'ARDIS:

a) predisporre lo schema del programma secondo le modalità di cui all'articolo 9;

b) attuare gli interventi previsti dal programma;

c) gestire e amministrare il patrimonio, le risorse funzionali allo svolgimento delle attività di cui alla lettera b) e il personale assegnato;

d) attuare gli interventi in materia di diritto allo studio previsti dagli articoli 5, 9, 10 bis, 11, 15, 15 bis e 31 della legge regionale 13/2018.

5. L'ARDIS può svolgere per conto della Regione attività di studio, ricerca, analisi e monitoraggio in materia di diritto allo studio in ambito scolastico e universitario, nonché attività funzionali alla compiuta attuazione della legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 (Finanziamenti al sistema universitario regionale). Per l'espletamento di tali attività può stipulare apposite convenzioni con università, istituti di ricerca specializzati ed enti pubblici qualificati e può avvalersi di esperti di settore.

6. L'ARDIS si riferisce al sistema informativo integrato della Regione Friuli Venezia Giulia di cui alla legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia).

Note:

Articolo sostituito da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.

Comma 1 sostituito, come da Avviso di rettifica pubblicato nel B.U.R. 7 gennaio 2021, n. 1.

Art. 12

(Funzioni della Regione nei confronti dell'ARDIS)

(1)

1. La Regione esercita, nei confronti dell'ARDIS, le seguenti funzioni:

a) definisce gli indirizzi per lo sviluppo delle attività istituzionali e gli obiettivi di gestione;

b) nomina gli organi;

c) definisce l'assetto organizzativo, nonché la dotazione organica;

d) approva con apposita deliberazione giuntale i regolamenti per l'esercizio delle funzioni dell'ARDIS;

e) esercita le attività di vigilanza e di controllo;

f) stabilisce con apposita deliberazione giuntale le eventuali sedi operative decentrate;

g) adotta ogni altro provvedimento necessario a garantirne la funzionalità.

(2)(3)

Note:

Rubrica dell'articolo modificata da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

Parole sostituite alla lettera d) del comma 1 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

Parole sostituite al comma 1 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

Art. 13

(Controllo e vigilanza)

1. Sono soggetti all'approvazione della Giunta regionale i seguenti atti adottati dall'ARDIS:

a) il bilancio di previsione annuale e pluriennale e il rendiconto generale;

b) i regolamenti per l'esercizio delle funzioni;

c) gli atti di acquisto e di alienazione di beni mobili e immobili;

d) gli atti di particolare rilievo per i quali il Direttore generale lo richieda espressamente.

(1)

2. Gli atti di cui al comma 1 sono trasmessi entro quindici giorni dalla loro adozione alla Direzione centrale competente in materia di diritto allo studio in ambito scolastico e universitario che, entro trenta giorni dal ricevimento, ne cura l'istruttoria e provvede a trasmetterli, corredati della relativa proposta motivata e dell'eventuale parere acquisito ai sensi del comma 5, alla Giunta regionale per l'approvazione.

(4)

3. La Giunta regionale approva gli atti di cui al comma 1 entro quindici giorni dal ricevimento. Trascorso inutilmente tale termine gli atti diventano esecutivi.

4. Il termine di trenta giorni di cui al comma 2 è sospeso per il tempo necessario all'acquisizione del parere di cui al comma 5 e per l'acquisizione di ulteriori elementi istruttori. In tali casi il termine ricomincia a decorrere dal momento della ricezione degli atti richiesti.

5. Gli atti di cui al comma 1, lettera a), sono trasmessi alla Direzione centrale competente in materia di bilancio per il parere di competenza.

6. Il Direttore generale dell'ARDIS adegua il provvedimento alle indicazioni della Giunta regionale entro venti giorni dalla ricezione della relativa deliberazione.

(2)

7. Con provvedimento motivato la Giunta regionale può disporre ispezioni e verifiche nei confronti dell'ARDIS.

(3)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

Parole sostituite al comma 6 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

Parole sostituite al comma 7 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

Parole sostituite al comma 2 da art. 41, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.

SEZIONE II

ORGANI DELL'ARDIS

Art. 14

(Organi)

1. Sono organi dell'ARDIS:

a) il Direttore generale;

b) il Comitato degli studenti;

c) il Revisore unico dei conti.

(1)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

Art. 15

(Direttore generale)

(1)

1. Il Direttore generale dell'ARDIS è nominato dalla Giunta regionale con le modalità e i criteri previsti per i Direttori centrali dell'Amministrazione regionale.

(2)

2. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ARDIS ed è responsabile della gestione della stessa e del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale, adottando a tal fine tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

(3)

3. Il Direttore generale svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

a) predispone lo schema del programma di cui all'articolo 9;

b) adotta i bilanci di previsione pluriennale e annuale e il rendiconto generale;

c) redige e approva il bilancio sociale dell'ARDIS;

d) adotta la Carta dei servizi di cui all'articolo 36;

e) adotta i regolamenti per l'esercizio delle funzioni dell'ARDIS;

f) approva i bandi di concorso per l'accesso ai benefici;

g) ha la rappresentanza in giudizio dell'ARDIS con facoltà di conciliare e transigere;

h) gestisce il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'ARDIS, provvedendo in tale ambito all'acquisto e all'alienazione di beni, nonché alla realizzazione degli interventi edilizi;

i) dirige la struttura assicurandone la funzionalità;

j) provvede alla gestione del personale e alla stipula dei contratti individuali di lavoro;

k) esamina le proposte formulate dal Comitato degli studenti ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera d);

l) svolge ogni altro incarico attribuitogli dalla Giunta regionale.

(4)(5)(6)(7)

Note:

Articolo sostituito da art. 9, comma 1, L. R. 26/2018

Parole sostituite al comma 1 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

Parole sostituite al comma 2 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

Parole sostituite alla lettera c) del comma 3 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

Parole sostituite alla lettera e) del comma 3 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

Parole sostituite alla lettera g) del comma 3 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

Parole sostituite alla lettera h) del comma 3 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

Art. 16

(Comitato degli studenti)

1. Il Comitato degli studenti è costituito con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente in materia di diritto allo studio universitario ed è composto da:

a) tre rappresentanti degli studenti iscritti all'Università degli studi di Trieste e tre rappresentanti degli studenti iscritti all'Università degli studi di Udine, eletti dagli studenti stessi secondo le modalità previste dagli ordinamenti delle rispettive istituzioni di appartenenza;

b) due rappresentanti degli studenti degli Istituti per l'alta formazione artistica e musicale, di cui uno iscritto al Conservatorio di musica di Trieste e uno iscritto al Conservatorio di musica di Udine, eletti dagli studenti stessi secondo le modalità previste dagli ordinamenti delle rispettive istituzioni di appartenenza;

c) un rappresentante dei dottorandi di ricerca iscritti alla SISSA di Trieste, eletto dai dottorandi stessi secondo le modalità previste dall'ordinamento della Scuola medesima.

c bis) un rappresentante degli studenti iscritti agli ITS eletto dagli studenti stessi secondo modalità previste dagli ordinamenti degli Istituti;

c ter) un rappresentante delle Consulte provinciali degli studenti designato secondo le modalità previste dalle medesime Consulte.

(6)(7)

1 bis. Il Comitato si intende validamente costituito con la nomina di almeno cinque dei suoi componenti.

(1)

2. Spetta al Comitato degli studenti:

a) esprimere l'intesa sul programma di cui all'articolo 9 e sulla Carta dei servizi di cui all'articolo 36;

b) esprimere parere sul bilancio sociale di cui all'articolo 15, comma 8, lettera c), e sui regolamenti di cui all'articolo 15, comma 8, lettera e);

c) collaborare con il Direttore generale, anche attraverso la costituzione di gruppi di lavoro eventualmente distinti per sedi territoriali, alla predisposizione degli atti relativi alla Carta dei servizi di cui all'articolo 36, ai bandi di concorso per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 15, comma 8, lettera f), nonché alla gestione delle strutture abitative e degli interventi destinati agli studenti universitari;

d) formulare proposte al Direttore generale volte a migliorare l'efficacia e a innovare le modalità di realizzazione degli interventi di cui all'articolo 22;

e) verificare la qualità dei servizi attraverso il controllo degli standard definiti dalle linee guida di cui all'articolo 8 e dalla Carta dei servizi di cui all'articolo 36;

f) individuare tra i componenti del Comitato stesso i rappresentanti in seno alla Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori di cui all'articolo 6, comma 2, lettere e), f) e g).

2 bis. Il Comitato degli studenti può realizzare in collaborazione con ARDIS progetti su tematiche riguardanti il diritto allo studio nel rispetto degli indirizzi stabiliti con le Linee Guida di cui all'articolo 8.

(8)

3. L'istituzione di gruppi di lavoro di cui al comma 2, lettera c), è obbligatoria per la trattazione di argomenti in materia edilizia per le case dello studente e di servizi di ristorazione.

4. Qualora non si raggiunga l'intesa di cui al comma 2, lettera a), lo schema del programma triennale degli interventi e la Carta dei servizi di cui all'articolo 36 sono sottoposti al preventivo parere della Conferenza.

5. Il Comitato degli studenti ha sede presso l'ARDIS, la quale assicura l'attività di supporto.

(4)

6. Il Comitato degli studenti rimane in carica per tutta la durata della legislatura ed è ricostituito entro novanta giorni dalla prima seduta del Consiglio regionale. Fino a tale termine le sue funzioni sono prorogate. Ai fini del rinnovo dei suoi componenti e della loro sostituzione in caso di cessazione anticipata, si applica il disposto di cui al comma 9.

7. La partecipazione al Comitato degli studenti dà luogo alla corresponsione di un gettone di presenza pari a 30 euro, oltre al rimborso delle spese sostenute secondo le modalità e misure previste per i dipendenti regionali, con oneri a carico del bilancio dell'ARDIS.

(3)(5)

8. Il Comitato degli studenti si riunisce almeno tre volte nell'anno solare.

(2)

9. I rappresentanti degli studenti sono rinnovati in concomitanza con le elezioni dei corrispondenti rappresentanti negli organi accademici, secondo la normativa vigente per le elezioni medesime. In caso di anticipata cessazione sono sostituiti per la restante durata dell'incarico dai primi non eletti.

Note:

Comma 1 bis aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 17/2015

Parole sostituite al comma 8 da art. 87, comma 1, lettera a), L. R. 9/2019

Comma 7 sostituito da art. 7, comma 61, lettera g), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

Parole sostituite al comma 5 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

Parole sostituite al comma 7 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 42, comma 1, lettera a), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.

Lettera c ter) del comma 1 aggiunta da art. 42, comma 1, lettera a), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.

Comma 2 bis aggiunto da art. 42, comma 1, lettera b), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.

Art. 17

(Revisore unico dei conti)

1. Il Revisore unico dei conti esercita funzioni di controllo e, in particolare, svolge i seguenti compiti:

a) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili;

b) esprime parere sul bilancio di previsione annuale e pluriennale;

c) accerta almeno ogni semestre la consistenza di cassa e può chiedere notizie al Direttore generale.

2. Il Revisore unico dei conti è nominato con decreto del Presidente della Regione tra esperti o dipendenti regionali in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati). Con le medesime modalità è nominato un Revisore supplente.

3. Il Revisore unico dei conti è designato dall'Assessore competente in materia di diritto allo studio universitario; il Revisore supplente è designato dall'Assessore competente in materia di bilancio.

4. Il Revisore unico dei conti resta in carica cinque anni dalla data del provvedimento di nomina.

5. Il Revisore unico dei conti può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo.

6. Il Revisore unico dei conti ha l'obbligo, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione, di riferirne immediatamente alla Giunta regionale tramite l'Assessore competente in materia di diritto allo studio universitario.

7. La Giunta regionale determina i compensi e i rimborsi spese del Revisore unico dei conti e del Revisore supplente ai sensi della normativa regionale vigente.

8. Non possono essere nominati Revisore unico dei conti o Revisore supplente:

a) il personale in servizio presso l'ARDIS;

b) i titolari o amministratori di imprese che prestano beni o forniscono servizi all'ARDIS;

c) i consulenti e collaboratori dell'ARDIS;

d) i Consiglieri e gli Assessori regionali.

(1)(2)(3)

9. Sono fatte salve le ulteriori cause di ineleggibilità o ostative alla nomina previste dalla normativa vigente.

10. Le cause di ineleggibilità o ostative alla nomina sopravvenute sono considerate cause di incompatibilità.

11. Il Revisore la cui carica sia divenuta incompatibile, entro quindici giorni dal verificarsi della condizione di incompatibilità, rinuncia alla nuova carica, funzione o posizione senza necessità di diffida o invito da parte dell'ARDIS; in caso di mancata rinuncia nei termini predetti decade automaticamente dalla carica.

(4)

Note:

Parole sostituite alla lettera a) del comma 8 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

Parole sostituite alla lettera b) del comma 8 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

Parole sostituite alla lettera c) del comma 8 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

Parole sostituite al comma 11 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

SEZIONE III

GESTIONE DELL'ARDIS

Art. 18

(Personale)

1. Il personale dell'ARDIS appartiene al ruolo unico regionale.

(1)

2. Qualora la realizzazione di particolari attività implichi la necessità, per periodi di tempo limitato, di reperire risorse professionali specifiche, l'ARDIS può ricorrere a consulenze professionali, a collaborazioni esterne, ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato ovvero ad altre forme di lavoro flessibile.

(2)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

Parole sostituite al comma 2 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

Art. 19

(Patrimonio e contabilità)

1. Il patrimonio dell'ARDIS è costituito da beni mobili e immobili funzionali allo svolgimento dei compiti istituzionali.

(1)

2. Ai fini dell'amministrazione del patrimonio e della contabilità dell'ARDIS si applica la normativa vigente in materia per gli enti regionali.

(2)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

Parole sostituite al comma 2 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

Art. 20

(Dotazione finanziaria)

1. Per il proprio funzionamento e per l'esercizio delle competenze a essa attribuite l'ARDIS si avvale di:

a) risorse finanziarie assegnate dalla Regione in via ordinaria e straordinaria;

b) proventi della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e della tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale;

c) rendite, interessi e frutti dei propri beni patrimoniali e delle entrate derivanti dalla tariffazione dei servizi;

d) atti di liberalità e contributi o sponsorizzazioni di enti, fondazioni, associazioni e privati;

e) fondi trasferiti dallo Stato direttamente o per il tramite della Regione al fine di garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di diritto allo studio universitario;

e bis) fondi trasferiti dallo Stato direttamente o per il tramite della Regione al fine di garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di diritto allo studio;

e ter) fondi trasferiti dalla Regione per il diritto allo studio in ambito scolastico e universitario;

f) fondi provenienti dall'Unione europea;

g) forme di contribuzione da parte di enti territoriali;

h) qualunque altro introito correlato allo svolgimento delle proprie attività.

(1)(2)(3)(4)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

Lettera e) del comma 1 sostituita da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.

Lettera e bis) del comma 1 aggiunta da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.

Lettera e ter) del comma 1 aggiunta da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.

Art. 21

(Acquisizione di beni e servizi)

1. L'acquisizione di beni e servizi necessari per il funzionamento e per l'attività dell'ARDIS può avvenire in via diretta o mediante ricorso a contratti stipulati dall'Amministrazione regionale.

(1)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.