Legge regionale 14 novembre 2014 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Norme in materia di diritto allo studio universitario.

Art. 3

(Principi)

1. L'intervento regionale si uniforma ai seguenti principi:

a) accesso ai benefici di natura economica e ai servizi rivolti a tutti gli studenti;

b) libertà di scelta nella fruizione degli interventi;

c) condizioni di parità di trattamento delle studentesse e degli studenti, indipendentemente dalle aree geografiche di provenienza, dai corsi di studio, dalla collocazione centrale o decentrata delle varie sedi;

d) partecipazione dei fruitori al costo degli interventi e gratuità o particolari agevolazioni nella fruizione degli interventi stessi attribuibili, in seguito a concorso, agli studenti capaci e meritevoli, carenti o privi di mezzi;

e) miglioramento continuo della qualità degli interventi offerti anche attraverso le attività di monitoraggio e di verifica costante degli stessi;

f) potenziamento dei servizi a beneficio degli studenti con disabilità;

g) integrazione con il mondo del lavoro volta anche a favorire la realizzazione di esperienze lavorative in collaborazione con il sistema universitario;

h) facilitazione della condizione di studente non impegnato a tempo pieno negli studi;

i) promozione dell'internazionalizzazione delle esperienze di studio e di ricerca;

j) promozione della mobilità territoriale degli studenti da e verso le sedi universitarie regionali;

k) promozione di strategie d'intervento integrative o innovative da attuare, anche in via sperimentale, al fine di ampliare e migliorare gli interventi in favore degli studenti, anche attraverso intese con i competenti Ministeri;

l) promozione di attività di supporto al sistema universitario per la compiuta attuazione della legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 (Finanziamenti al sistema universitario regionale).

(1)

Note:

Parole sostituite alla lettera k) del comma 1 da art. 38, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.