﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 14 novembre 2014

      , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 11/06/2026</p><p style="text-align: justify;"><strong>Norme in materia di diritto allo studio universitario.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 27</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Servizi abitativi)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>L'Amministrazione regionale riconosce il servizio abitativo per lo studente quale servizio di interesse economico generale, che è costituito dall'offerta di strutture messe a disposizione per garantire la partecipazione alle attività formative e di ricerca dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, degli enti di ricerca e degli enti economici con sede legale in Friuli Venezia Giulia e per favorire la mobilità e lo scambio internazionale per la finalità specifica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e).</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, l'ARDIS può stipulare convenzioni con i soggetti accreditati ai sensi dell' articolo 25 della legge regionale 16/2012 e attivare forme di sostegno dirette o indirette a favore dei soggetti di cui al comma 3, con garanzia di applicazione delle medesime condizioni di accesso, di fruizione e di godimento previste per i servizi di alloggio gestiti in forma diretta.<p><span style="">(2)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Il servizio abitativo è gestito tramite concorso, prioritariamente destinato agli studenti di cui all'articolo 4, comma 1, capaci e meritevoli, carenti o privi di mezzi, sulla base dei requisiti stabiliti dal programma ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b); il servizio può essere esteso a tutti i destinatari di cui all'articolo 4 con obbligo di partecipazione alla copertura del costo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>Nel programma di cui all'articolo 9 è stabilita annualmente la riserva della quota di posti disponibili al fine di soddisfare le esigenze di mobilità degli studenti a livello nazionale e internazionale, di favorire l'iscrizione a corsi universitari ritenuti strategici da parte del sistema universitario della Regione, di garantire il permanente e migliore utilizzo delle strutture abitative e di rispondere ad altre esigenze individuate dal soggetto gestore.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span>L'ARDIS, mediante la stipula di convenzioni, può consentire alle Università, agli enti locali, nonché agli enti pubblici e privati, l'uso delle strutture abitative per attività culturali, ricreative, sportive e di turismo scolastico compatibili con l'utenza interna.<p><span style="">(3)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5 bis. </span>Nel caso di manifestazioni studentesche la cui rilevanza nazionale o regionale è accertata con decreto del Direttore generale dell'ARDIS, le convenzioni di cui al comma 5 possono prevedere l'uso gratuito delle strutture abitative.<p><span style="">(1)</span><span style="">(4)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6. </span>L'ARDIS può istituire, dandone informazione al pubblico, servizi di assistenza per l'accesso al mercato delle locazioni a favore di tutti i destinatari di cui all'articolo 4, anche in collaborazione con le associazioni degli studenti, degli inquilini, della proprietà e degli operatori professionali del settore, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento e della normativa europea in materia di appalti ove applicabile.<p><span style="">(5)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7. </span>Le misure di sostegno dei soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 16/2012 per lo svolgimento dei servizi di interesse economico generale di cui al comma 1 sono concesse ai sensi del regolamento (UE) n. 360 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore (&lt;&lt;de minimis&gt;&gt;) concessi a imprese che forniscono servizi di interesse economico generale, nei limiti e alle condizioni ivi previsti, come specificati nel regolamento di cui all'articolo 25 della citata legge regionale o nelle convenzioni di cui all'articolo 38, comma 9.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Comma 5 bis aggiunto da art. 7, comma 63, lettera a), L. R. 14/2016</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Parole sostituite al comma 2 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Parole sostituite al comma 5 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Parole sostituite al comma 5 bis da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.</p><p style="text-align: justify;"><strong>5 
    </strong> Parole sostituite al comma 6 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.</p></p></body></html>