Legge regionale 14 novembre 2014 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Norme in materia di diritto allo studio universitario.

Art. 26

(Contributi)

1. I contributi sono benefici in denaro che si sostanziano in:

a) contributi riservati agli studenti di cui all'articolo 4, comma 1, residenti fuori sede e non beneficiari di servizi abitativi, con priorità ai capaci e meritevoli, carenti o privi di mezzi, per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), per l'abbattimento dei costi di contratti di locazione regolarmente sottoscritti;

b) contributi straordinari riservati agli studenti di cui all'articolo 4, comma 1, che si trovano in condizioni di sopravvenuto disagio economico come definito dalle linee guida di cui all'articolo 8 o che, pur versando in stato di disagio economico, non hanno potuto usufruire di altri benefici previsti dal presente capo, per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e d); l'importo dei sussidi non è superiore al limite stabilito dalle linee guida ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera e);

c) contributi riservati agli studenti di cui all'articolo 4, comma 1, per l'abbattimento dei costi di iscrizione e frequenza a master e percorsi di alta formazione e specializzazione; ai fini della graduatoria è data priorità ai requisiti di merito e, in caso di parità, agli studenti con redditi più bassi;

c bis) contributi riservati agli studenti di cui all'articolo 4, comma 1 in possesso di requisiti di reddito e di merito ed iscritti al primo anno di corsi di laurea magistrale attivati dalle università con sede legale in Friuli Venezia Giulia e agli studenti che si iscrivano al primo anno del biennio specialistico di II livello dei Conservatori di musica con sede legale in Friuli Venezia Giulia per l'abbattimento dei costi della tassa universitaria;

d) contributi riservati agli studenti di cui all'articolo 4, comma 1, per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale; ai fini della graduatoria viene data priorità ai requisiti di merito e, in caso di parità, agli studenti con redditi più bassi;

e) contributi straordinari riservati agli studenti di cui all'articolo 4, comma 1, con disabilità per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e d);

e bis) contributi straordinari riservati agli studenti di cui all'articolo 4, comma 1, con Disturbi Specifici di Apprendimento, per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e d);

f) contributi riservati agli studenti di cui all'articolo 4, comma 1, per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), per attività culturali, di aggregazione, turistiche e sportive.

(1)(3)(7)

2. I contributi di cui al comma 1, lettere a), c), c bis) e d), sono concessi mediante concorso sulla base dei requisiti di merito e di reddito stabiliti dal programma ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b).

(2)

3. I contributi di cui al comma 1, lettere b), e) e f), sono concessi su valutazione dell'ARDIS sulla base degli indirizzi indicati nelle linee guida di cui all'articolo 8.

(5)

3 bis. Le risorse destinate ai contributi di cui al comma 1, lettera c bis), non utilizzate dall'ARDIS nell'anno accademico possono essere destinate, fino a esaurimento e su valutazione dell'ARDIS, in base agli indirizzi indicati nelle linee guida di cui all'articolo 8, al finanziamento di altri interventi in materia di diritto allo studio universitario di cui all'articolo 22.

(4)(6)

Note:

Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 7, comma 61, lettera a), L. R. 14/2016

Parole sostituite al comma 2 da art. 7, comma 61, lettera b), L. R. 14/2016

Parole aggiunte alla lettera c bis) del comma 1 da art. 8, comma 18, L. R. 31/2017

Comma 3 bis aggiunto da art. 8, comma 16, L. R. 20/2018

Parole sostituite al comma 3 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

Parole sostituite al comma 3 bis da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

Lettera e bis) del comma 1 aggiunta da art. 45, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.