Legge regionale 14 novembre 2014 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Norme in materia di diritto allo studio universitario.

Art. 22

(Tipologie di intervento)

1. La Regione persegue le finalità previste dalla presente legge mediante la realizzazione delle seguenti tipologie di intervento:

a) benefici di natura economica, articolati in:

1) borse di studio;

2) prestiti;

3) contributi;

b) servizi per l'accoglienza, articolati in:

1) servizi abitativi;

2) servizi di ristorazione;

3) servizi per la mobilità internazionale e l'accoglienza;

4) servizi di orientamento;

5) servizi culturali, per l'aggregazione, turistici e sportivi;

6) servizi di trasporto;

7) servizi a favore dei soggetti con disabilità;

8) servizi di assistenza sanitaria;

c) ogni altra forma di intervento diretta a favorire l'attuazione del diritto allo studio universitario, ivi compresa la promozione di attività formative per lo sviluppo di competenze trasversali. Sono considerate altre forme di intervento i servizi resi alle università per il loro funzionamento nell'ambito del diritto allo studio presso le sedi decentrate.

(1)(2)

2. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al comma 1, lettera b), la Regione realizza inoltre interventi di edilizia secondo le modalità di cui all'articolo 24 della legge regionale 16/2012.

Note:

Lettera c) del comma 1 sostituita da art. 7, comma 61, lettera h), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

Parole aggiunte alla lettera c) del comma 1 da art. 44, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.